Report Settimanale Sicilia 19-25/03

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Report Settimanale Sicilia 19-25/03

Messaggioda MySoccerRef il gio mar 24, 2011 11:38 pm

Questa settimana i provvedimenti riguardano Eccellenza, Prima Categoria, Seconda Categoria, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali. Le fonti sono il C.U. 386 LND e il C.U. 387-sgs87 del 24/03/2011

4.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 19/ 3/2011

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 800,00 SPADAFORESE

Per presenza di una persona non autorizzata all'interno del recinto di giuoco che assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara; per avere, propri sostenitori, dato luogo ad una rissa con sostenitori avversari e per avere intonato cori discriminatori e razzisti all'indirizzo di calciatore avversario; ed ancora, per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.

GARE DEL 20/ 3/2011

gara del 20/ 3/2011 PALAZZOLO A.S.D. - REAL AVOLA
2-1; Sospesa al 49' del s.t.
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Nel corso della gara, ripetutamente, sostenitori della Società Real Avola si rendevano autori di gravi manifestazioni di intemperanza nei confronti di un A.A., all'indirizzo del quale venivano lanciati oggetti vari, quali monete, bottiglie d'acqua vuote e piene e pietre di varie dimensioni, che costringevano l'arbitro ad interrompere temporaneamente la gara;
Al 49' del s.t., quarto degli otto minuti di recupero assegnati, le suddette intemperanze non consentivano la prosecuzione della gara, sia per la loro intensità, sia perchè il suddetto A.A. veniva colpito al gomito sinistro dal lancio di una bottiglia piena d'acqua che provocava fortissimo dolore e l'impossibilità a continuare nello svolgimento del proprio compito;
A tal punto l'arbitro, valutata la situazione determinatasi ed a tutela della propria incolumità, di quella dei propri assistenti e degli stessi calciatori, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Real Avola in relazione al comportamento dei propri sostenitori;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Real Avola la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 800,00.

4.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 1/2011


gara del 15/ 1/2011 RANGERS - VILLAGRAZIA DI CARINI
2-0; Reclamo Villagrazia di Carini.
[...omissis...]
Con il reclamo proposto, la Società Villagrazia di Carini chiede che venga inflitta la sanzione della perdita della gara alla Società Rangers o, in subordine, la ripetizione della stessa in campo neutro ed a porte chiuse;
sostiene che la gara è stata disputata pro forma a causa dell'aggressione fisica dei calciatori della squadra ospitante nei confronti dell'arbitro e del conseguente clima di intimidazione che ne ha caratterizzato lo svolgimento; sostiene, inoltre, che il calciatore Corda Vincenzo, della Società Rangers, ha irregolarmente proseguito la partecipazione alla gara nonostante il provvedimento di espulsione comminatogli dall'arbitro e commutato in ammonizione a seguito delle sopracitate intemperanze;
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi nulla si rileva che possa essere conducente all'accoglimento della suddetta richiesta; il direttore di gara dichiara che, al 28' del p.t., ammoniva per un fallo di giuoco il calciatore Corda e che, nel notificargli il provvedimento disciplinare, estraeva erroneamente il cartellino rosso; le proteste dei calciatori della Società Rangers i quali ritenevano eccessivo il provvedimento, poi rivelatosi erroneo, assunto nei confronti del proprio compagno, non hanno comunque determinato l'insorgere di situazioni ostative al regolare svolgimento della gara;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Villagrazia di Carini, confermando l'addebito alla stessa della relativa tassa, così come da precedente delibera pubblicata C.U. n° 296 del 03/02/2011;
Di dare atto del risultato conseguito in campo; [...omissis...]
MISTERO!

GARE DEL 20/ 3/2011

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE
MARANCIO DARIO (COLOMBA BIANCA)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno minaccioso ed offensivo nei confronti dello stesso, dopo l'espulsione.

4.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 3/2011

Gara del 13/ 3/2011 CITTA DI LENTINI - BRUCOLI AUGUSTA
0-0; Sospesa al 30' del p.t.; Reclamo Città di Lentini.
Con reclamo ritualmente proposto, la Società Città di Lentini chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in questione contestando l'impossibilità da parte dell'arbitro di proseguirla, sia pure a seguito di un pugno ricevuto al volto da parte di un proprio calciatore; in particolare ipotizza una certa esagerazione da parte del direttore di gara e che, in analoghi casi, altri arbitri abbiano regolarmente proseguito la gara;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che:
Al 30' del p.t., dopo l'espulsione dei calciatori Cacciaguerra Concetto (Brucoli Augusta) e Bosco Giuseppe (Città di Lentini), quest'ultimo colpiva l'arbitro con un violento pugno all'occhio sinistro che provocava un senso di svenimento, di perdita dell'equilibrio ed offuscamento della vista;
A tal punto il direttore di gara, non più nelle ottimali condizioni fisiche necessarie per la prosecuzione della direzione della stessa, decideva di sospenderla definitivamente per poi recarsi presso un presidio ospedaliero dove riceveva le cure del caso e veniva refertato con una prognosi di cinque giorni s.c.;
Quanto sopra non permette di condivire quanto sostenuto dalla Società Città di Lentini;
Infatti il rapporto dell'arbitro, come è notorio, gode di fede privilegiata in ordine allo svolgimento delle gare e quanto accaduto è descritto in maniera chiara ed inequivocabile; le stesse N.O.I.F. contemplano inoltre che nei poteri dell'Arbitro rientra quello di astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verifichino fatti o situazioni a suo giudizio pregiudizievoli della propria incolumità oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e nel pieno delle proprie capacità fisiche;
Per quanto esposto in narrativa;
Sancita la responsabilità delle Società Città di Lentini alla quale va addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio tesserato;
Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Città di Lentini, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Città di Lentini la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di porre a carico della Società Città di Lentini il risarcimento dei danni subiti dall'arbitro della gara, se richiesto.

GARE DEL 19/ 3/2011

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2016
SALMERI GAETANO (FOLGORE)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per averlo colpito con una testata allo zigomo destro, procurando vivo dolore.

GARE DEL 20/ 3/2011

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 PICANELLO
Per avere, propri calciatori non identificati, assunto contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro, provocando la sospensione temporanea della gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE
BASILE CARMELO (PICANELLO)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE
CRISCIGLIONE ANDREA (PICANELLO)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara; nonchè per avere lanciato il pallone all'indirizzo dello stesso, senza colpirlo.

Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

GARE DEL 20/ 3/2011

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 CIBALI
Per avere un proprio dirigente, non iscritto in distinta e nello spazio antistante gli spogliatoi, assunto contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; per non aver predisposto servizio d'ordine causando atti di vandalismo nello spogliatoio dell'arbitro.

Gare del CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

GARE DEL 19/ 3/2011

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA
Euro 500,00 CIBALI
Per avere, persona non identificata, scalacato la recinzione e raggiungendo l'arbitro lo colpiva con un violento pugno al viso

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2011
ROMANO LUIGI (AMO GELA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE
APRUTI ANTONIO GIOACCH (AMO GELA)
Per aver spintonato l'arbitro assumendo, altresì, atteggiamento irriguardoso a fine gara.

FRAGLICA GIANMARCO (AMO GELA)
Per aver spintonato l'arbitro assumendo, altresì, atteggiamento irriguardoso a fine gara.

LACOGNATA MATTIA LIVIO (AMO GELA)
Per aver spintonato l'arbitro assumendo, altresì, atteggiamento irriguadoso a fine gara.

PINGO GAETANO (AMO GELA)
Per aver spintonato l'arbitro assumendo, altresì, atteggiamento irriguardoso a fine gara.

RUNZA MATTEO GIOVANNI (AMO GELA)
Per aver spintonato l'arbitro assumendo, altresì, atteggiamento irriguardoso a fine gara.

Il colore non è stato scelto a caso. Essendo testimone diretto dell'accaduto, vi specifico che l'arbitro della gara era una ragazzina di 17 anni. Quindi quando si parla di spintoni potete intuire di cosa si tratti esattamente...


-- meno di un minuto fa --

Aggiuntina dal mercoledì dei recuperi....
Il campionato in questione è la Promozione, il Comunicato Ufficiale di riferimento è il N°389 LND del 25/03/2011

4.1.3. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 3/2011

gara del 23/ 3/2011 TROINA - CITTA DI ACIREALE
0-1; Sospesa al 33' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 30' del s.t., dopo avere subito le intemperanze da parte dei sostenitori della Società Troina, il calciatore Ricca Carmelo (Città di Acireale) reagiva con un gesto irriguardoso rivolto ai suddetti; prima ancora che venisse espulso, il Ricca subiva le violenze di due sostenitori avversari introdottisi all'interno del terreno di giuoco dopo avere scavalcato la rete di recinzione; a tal punto i calciatori della Società Città di Acireale, in difesa del proprio compagno, venivano coinvolti in una prolungata rissa con calciatori della Società Troina ed una cinquantina di sostenitori della stessa che nel contempo avevano scavalcato anch'essi la rete di recinzione;
In questo contesto l'arbitro individuava, quali partecipanti alla rissa, alcuni tesserati di entrambe le Società i quali assumevano il contegno loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
L'arbitro, al 33' del s.t., valutata la situazione determinatasi e considerato che neppure l'intervento della Forza Pubblica presente aveva sortito alcun effetto, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Troina alla quale va addebitata in via esclusiva la sospensione definitiva della gara stante il comportamento dei propri sostenitori mentre non può non rimarcarsi come gli atti di violenza addebitabili ai tesserati della Società Città di Acireale sono stati essenzialmente di difesa;
Per quanto sopra;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Troina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di Euro 1.000.00 nonché l'obbligo della disputa, con effetto immediato, di una gara a porte chiuse.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 CITTA DI ACIREALE
Per avere inserito in distinta, quale dirigente, persona non avente titolo, in quanto non risultante dalla scheda di censimento agli atti di questo Comitato che si rendeva colpevole dui gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 4/2011


MARCHETTI VENERANDO (CITTA DI ACIREALE)
Non iscritto in distinta, si rendeva colpevole di atto di violenza nei confronti di un avversario.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

RANERI GIOVANNI (CITTA DI ACIREALE)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di avversari.

SAITTA SEBASTIAN (CITTA DI ACIREALE)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di avversari.

CANTAGALLO GIUSEPPE FABIO (TROINA)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di avversari.

MUSUMECI ANTONIO (TROINA)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di avversari.

ROMANO SALVATORE (TROINA)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonchè per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari.

SCIUTO CARMELO ANGELO (TROINA)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di avversari.

SQUALIFICA PER TRE GARE

STOPPA SIMONE (CITTA DI ACIREALE)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario.

TASINATO FABIO (CITTA DI ACIREALE)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di sostenitori avversari.

VITALE LUIGI (TROINA)
Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

RICCA CARMELO (CITTA DI ACIREALE)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti di sostenitori avversari.
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Re: Report Settimanale Sicilia 19-25/03

Messaggioda President il lun mar 28, 2011 9:44 am

Purtroppo, innumerevoli e gravissimi episodi!
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