Riporto anche la delibera relativa alla partita, dove si parla di schiaffo sul volto violentissimo mentre l'arbitro teneva in bocca il fischietto
gara del 26/10/2014 VANCHIGLIA 1915 - CARRARA 90
La gara in epigrafe non ha avuto regolare conclusione essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro.
Dall'esame del referto arbitrale si evince che al 21º minuto del secondo tempo veniva espulso il giocatore PELLE FRANCESCO (soc. VANCHIGLIA) per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento il succitato giocatore si avvicinava all'arbitro ed inveiva nei suoi confronti mimando altresì di colpirlo con il braccio destro.
Subito dopo, mentre il direttore di gara annotava il provvedimento sul taccuino, il Pelle lo colpiva violentemente con un forte schiaffo, a mano aperta, all'altezza dell'orecchio sinistro provocandogli un intenso dolore e facendogli schizzare via il fischietto che teneva tra le labbra. Intervenivano prontamente diversi suoi compagni di squadra, i quali lo trattenevano ma ciò nonostante il Pelle reiterava il comportamento aggressivo cercando nuovamente il contatto fisico e riuscendo a spintonarlo con forza al fianco sinistro. Mentre finalmente i compagni riuscivano a portarlo via, rivolgeva all'arbitro ripetute e gravi espressioni offensive. Accusando forte dolore alla testa e non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la direzione, l'arbitro decretava la sospensione definitiva e faceva rientro negli spogliatoi: decisione pienamente adeguata alla gravità di quanto accaduto.
Successivamente, perdurando il dolore, si recava ala pronto soccorso dell'ospedale Gradenigo dove gli veniva riscontrata una contusione del padiglione auricolare con diagnosi "edema ed iperemia al padiglione auricolare sinistro". Veniva dimesso alle ore 18.08 con prognosi di giorni 4 s.c.. In tarda serata accusava ancora dolori ai muscoli facciali del lato sinistro del viso con un vistoso arrossamento.
Nel referto viene altresì sottolineato il comportamento fattivo del presidente della società e del dirigente accompagnatore che raggiungevano l'arbitro nello spogliatoio porgendo le scuse della società per l'accaduto e scortandolo all'autovettura: successivamente il dirigente lo raggiungeva presso la suddetta struttura ospedaliera per sincerarsi delle sue condizioni e rinnovare le scuse.
Tutto ciò premesso, la responsabilità della mancata conclusione della gara deve addebitarsi alla società Vanchiglia oggettivamente responsabile della condotta vile e violenta posta in essere dal proprio tesserato: condotta particolarmente indegna per uno sportivo ma altresì per qualsiasi persona che intenda definirsi "civile".
Concludendo, in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S., SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società Vanchiglia disponendone l'omologazione con il seguente risultato: VANCHIGLIA - CARRARA 90 0-3
- negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
