da gtrs il mer feb 18, 2015 4:12 pm
Vedendo come il giudice sportivo piemonte si è comportato in passato, purtroppo penso ci sia una squalifica lieve
-- mer feb 18, 2015 6:35 pm --
gara del 15/ 2/2015 ATLETICO TORINO - PINEROLO
La gara in epigrafe non ha avuto una regolare conclusione essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro.
Dall'esame del referto si evince che al minuto 29ºdel secondo tempo, dopo una rete realizzata dalla società
ospite,buona parte dei giocatori della società Atl.Torino accerchiava l'arbitro, a centrocampo, contestandone la
decisione.
Mentre questi confermava al capitano la regolarità dell'azione, giungeva di corsa nella zona di centrocampo il
dirigente accompagnatore della società signor D'IPPOLITO GIUSEPPE, il quale urlando rivolgeva all'arbitro
gravi minacce. Giunto vicino al direttore di gara, cominciava a spintonarlo con fare minaccioso appoggiandogli
anche la testa contro il viso. Immediatamente dopo lo colpiva con una testata sul naso provocando una
epistassi.
A questo punto il giovanissimo arbitro, ANCORA IN ETA’ MINORE, comprensibilmente sconvolto per quanto
accaduto e fortemente dolorante decretava la sospensione definitiva della gara: decisione ampiamente
giustificata.
Veniva quindi accompagnato nello spogliatoio dal Presidente e dal Direttore sportivo della società ,
prontamente intervenuti,che cercavano di tranquilizzarlo e confortarlo.
Mentre si ripuliva dal sangue giungevano negli spogliatoi i Carabinieri, avvertiti dal padre dell'arbitro presente in
tribuna avendo accompagnato il figlio minorenne.
Le forze dell'ordine provvedevano all'accertamento dei fatti e fotografavano le distinte di gara nonchè il
tesserino del dirigente in questione, essendosi questi nel frattempo dileguato rendendosi irreperibile.Dopo aver
lasciato l'impianto sportivo l'arbitro era accompagnato dal padre al pronto soccorso del C.T.O.,dove veniva
sottoposto alle visite necessarie e a RX alle ossa nasali. Veniva quindi dimesso alle ore 15.10 con diagnosi di
contusione della faccia e del collo e prognosi di giorni TRE s.c.(come da documentazione allegata al referto).
La responsabilità della mancata conclusione dell'incontro deve quindi essere addebitata alla società
ATLETICO TORINO, oggettivamente responsabile del comportamento violento, indegno di un dirigente
sportivo,posto in essere da un proprio tesserato nei confronti dell'arbitro.
Atteso quanto dettagliatamente menzionato ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S. pertanto,
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società Atletico Torino disponendone l'omologazione con il seguente risultato:
ATLETICO TORINO - PINEROLO 0 = 3
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 ATLETICO TORINO
Per comportamento offensivo e minaccioso,durante la gara, da parte dei propri sostenitori nei confronti
dell'arbitro.Inoltre per la vigorosa contestazione verso l'arbitro posta in essere,da parte di propri giocatori
nominalmente non identificati,dopo la rete ospite e subito prima della violenza perpetrata dal dirigente.
A CARICO DIRIGENTI
D IPPOLITO GIUSEPPE (ATLETICO TORINO)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2018
Dopo una rete realizzata dalla società ospite, entrava indebitamente sul terreno di gioco portandosi di corsa a
centrocampo. Aggrediva quindi l'arbitro, prima spintonandolo con fare intimidatorio e poi colpendolo con una
testata sul naso che gli provocava una epistassi e forte dolore costringendolo a ricorrere successivamente alle
cure del pronto soccorso di un presidio ospedaliero.
Comportamento esecrabile, indegno di una qualsiasi persona che intenda definirsi civile e a maggior ragione di
un dirigente sportivo in gara del settore giovanile, in presenza di calciatori categoria GIOVANISSIMI.
-- mer feb 18, 2015 6:37 pm --
Solo 3 anni
-- mer feb 18, 2015 6:40 pm --
gara del 15/ 2/2015 POLISPORTIVA RIVER MOSSO - ORIONE VALLETTE
La gara in epigrafe non ha avuto una regolare conclusione essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro.
Dall'esame del referto di gara si evince che al minuto 11º del secondo tempo, con il risultato di 0-1, veniva
espulso il giocatore COSTA DOMENICO (soc. River Mosso) per aver colpito, a gioco fermo, un avversario con
un violento pugno al volto.
Alla notifica del provvedimento il Costa si avvicinava all'arbitro minacciandolo gravemente ed all'improvviso lo
colpiva con un forte schiaffo, a mano aperta, all'altezza dell'orecchio destro provocandogli intenso dolore.
Prontamente un giocatore avversario riusciva a trattenerlo, evitando in tal modo una reiterazione dell'atto.
Perdurando il forte dolore alla testa e non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara
con la necessaria serenità ed indipendenza di giudizio, l'arbitro decretava la sospensione anticipata della
stessa e faceva ritorno negli spogliatoi.
Decisione che questo G.S. avvalora ritenendola ampiamente giustificata. Nel referto viene altresì dato atto del
comportamento collaborativo del dirigente accompagnatore della società River Mosso, che raggiungeva
l'arbitro negli spogliatoi e successivamente lo accompagnava fino all'autovettura.
La responsabilità della mancata conclusione della partita deve pertanto addebitarsi alla società River Mosso,
oggettivamente responsabile del comportamento vile e violento posto in essere da un proprio tesserato nei
confronti del direttore di gara.
Atteso quanto menzionato in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. pertanto,
SI DELIBERA
- di assegnare gara persa alla società River Mosso disponendone l'omologazione con il seguente risultato:
RIVER MOSSO - ORIONE VALLETTE 0-3
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2016
COSTA DOMENICO (POLISPORTIVA RIVER MOSSO)
Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento aggrediva l'arbitro
colpendolo con un violento schiaffo al volto, subito bloccato da un giocatore avversario.
La grave e vile violenza procurava all'arbitro forte dolore e stordimento tanto da costringerlo ad interrompere la
direzione della gara. In tarda serata lo stesso accusava ancora dolore alla parte colpita del lato destro del viso
(VEDERE DETTAGLIATAMENTE IN DELIBERA) .