Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoriale

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda Observer il sab feb 20, 2016 9:22 pm

Prot 132/MN/Osservatorio

Circolare del 2013 a firma del Presidente Nicchi:

Punto 1:

Attività dei Rappresentanti AIA ..... [...]

La circolare non la riporta come punto 1 a caso. E' il primo punto perché è NODALE per lo sviluppo della cultura della prevenzione dei fatti violenti che i Rappresentanti AIA vigilino.

QUINDI, siccome c'era un Rappresentante AIA sia presso la Delegazione Territoriale che presso la Corte di Appello Territoriale Calabrese (ex Disciplinare Regionale) ... il Secondo Rappresentante AIA è gentilmente pregato di preparare un fascicolo di tutto questo, e di trasmetterlo a:

- Presidente CRA
- Responsabile Osservatorio Violenza

Dettagliato fascicolo contenente tutte le osservazioni che hanno portato alla seconda delibera sulla quale, lo ripeto, il Rappresentante AIA ha solo parere di consulente tecnico.

Rammento che il Responsabile Osservatorio Violenza risponde direttamente al Presidente, e che l'AIA non cerca altro che episodi di cattiva applicazione del Codice di Giustizia Sportiva per andare presso la LND Calabrese (responsabile per territorio della nomina dei Giudici Territoriali) e piantare un casino di dimensioni EPICHE!

Thanks a lot!

cheers
E' assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le persone o sono affascinanti o sono noiose.

(O. Wilde)
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gad il dom feb 21, 2016 9:24 am

dov'è che la Corte d'Appello, o anche solo il giudice sportivo, riconoscono che i cinque calciatori siano stati espulsi dal campo? È scritto molto chiaramente che l'arbitro, per timore della propria incolumità (timore giudicato infondato in appello), NON ha estratto alcun cartellino contro i colpevoli. E non conta quanto viene oggettivamente commesso sul campo o cosa effettivamente l'arbitro abbia nella sua testa: i giocatori potranno effettivamente essere squalificati per le loro condotte, ma non sono calciatori espulsi dal campo. Per questo la Corte d'Appello scrive che l'arbitro "avrebbe potuto" adottare i relativi provvedimenti disciplinari, stante che a loro parere la situazione non era troppo grave. Dicono "avrebbe potuto" perché, di fatto, non li ha adottati.

E' facolta dell'arbitro prendere provvedimenti verso i presenti alla gara in qualunque momento, come specifica la regola 5. E' ovvio che se decido di far proseguire la gara perchè la società X c'è l'ha con me attuerò un tipo di arbitraggio in cui cercherò di non dare ragione alla situazione di esplodere: tra le cose che non farò ci sarà assegnare rigori agli avversari, prendere provvedimenti disciplinari contro y.... questo non significa però che io non possa assumere tacitamente i provvedimenti disciplinari senza comunicarlo a nessuno. Dal momento che tu ritieni espulsi 5 calciatori la gara termina: se avesse notificato queste 5 espulsioni in un contesto normale si sarebbe andati tutti a casa. Qui si è continuato esclusivamente per ragioni di ordine pubblico.
Inoltre, se l'arbitro decide di non adottare i provvedimenti perchè è in pro-forma, ma non ci sono i termini del pro-forma può essere sbagliato il pro-forma, ma non il fatto che non li notifichi. Non è che se l'arbitro assegna un rigore che non c'è e il difendente ti mena allora il giudice non lo squalifica perchè hai sbagliato a decidere sull'episodio che ha portato al pestaggio.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gadamer il dom feb 21, 2016 1:16 pm

Io la leggo, con i pochi elementi di conoscenza a disposizione, così:
L’arbitro referta che proteste, minacce e violenze sono avvenute al 42° e che ha proseguito pro forma e che non ha assunto provvedimenti perché temeva per la propria incolumità.
La reclamante asserisce che questi fatti presunti e non ammessi sono avvenuti dopo il fischio finale.
Il giudice sportivo “crede” al ddg e sanziona di conseguenza (valutare l’entità è altro capitolo).
Il giudice sportivo in appello accoglie la tesi della reclamante, si spera a seguito di altri accertamenti o testimonianze, e pertanto rivede le sanzioni giudicando gli accadimenti oggetto delle stesse avvenute dopo la chiusura.
Conseguenzialmente non può che contestare al ddg l’insussistenza (al 42°) di motivi oggettivi per considerare la partita proseguita pro forma. Accetta (né potrebbe fare altrimenti) il referto per quanto riguarda la sussistenza dei comportamenti posti in atto dai soggetti sanzionati (in questa parte rigetta il reclamo) ma è “costretto” a ridurre le sanzioni.
Siamo di fronte a due versioni (arbitro/reclamante) con una forbice temporale che ha del surreale.
Possiamo pensare che l’arbitro sia andato in confusione?
Possiamo pensare che la società reclamante abbia così spudoratamente tentato di falsare l’accaduto?
Possiamo pensare che il giudice sportivo in appello non abbia accertato seriamente il reale andamento temporale?
Francamente mi pare che all’ultimo interrogativo sia difficile dare una risposta affermativa.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda M1313 il dom feb 21, 2016 1:33 pm

È qui che sbagli, gad. Per quanti siano i poteri che il Regolamento assegna all'arbitro sul terreno di gioco, questi non può fondamentalmente fare quello che vuole.

I provvedimenti disciplinari si notificano tassativamente attraverso esibizione del cartellino (Reg. 12, pag. 138), e se il calciatore abbandona deliberatamente il terreno di gioco prima che questo possa avvenire, l'arbitro lo considererà espulso ma notificando comunque il provvedimento al capitano (Reg. 12, pag. 140). Tale procedura trova ovviamente un'unica eccezione nel caso di prosecuzione pro-forma: ma dal momento che qui la Corte d'Appello ha reputato che non c'erano i presupposti per la pro-forma, ciò che resta è il fatto che l'arbitro non ha notificato alcun provvedimento né ha informato il capitano dell'Euro Grifalco delle sue decisioni. Dunque, a tutti gli effetti, i cinque colpevoli non sono mai stati espulsi dal campo.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gad il dom feb 21, 2016 6:36 pm

ma dal momento che qui la Corte d'Appello ha reputato che non c'erano i presupposti per la pro-forma

Dunque, nel momento in cui io decido di giocare pro-forma si gioca pro-forma. Ho sbagliato? Bene, ma comunque quei minuti li abbiamo giocati pro-forma e questa è la realtà dei fatti. Se poi qualcuno decide che ho sbagliato è avvenuto dopo.

Faccio un esempio per farmi capire meglio: al 1° minuto del primo tempo c'è un gioco pericoloso di un difendente in area di rigore, sbaglio e invece di sanzionarlo con un calcio di punizione indiretto assegno il rigore. La squadra fa ricorso e il giudice dice che io ho commesso un errore tecnico. Ciò piu o meno significa che tutto ciò che accade negli 89 successivi è stato commesso in un sistema di riferimento sbagliato. Non è che allora i miei provvedimenti non hanno valore, anzi il giudice riterrà ammoniti gli ammoniti ed espulsi gli espulsi.

In ogni caso, pro-forma a parte, nella storia della giurisprudenza ci sono un sacco di arbitri che, senza continuare pro-forma, hanno semplicemente sospeso e, temendo per la propria incolumità se ne sono andati senza notificare alcunchè ad alcuno. Tutti i giudici sportivi hanno sempre preso in considerazione quanto scritto nei loro referti. Le due cose viaggiano su piani distinti.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda M1313 il dom feb 21, 2016 6:53 pm

Ma il fulcro della questione non sta nelle sanzioni ai calciatori: sta tutto nel capire se la decisione di ripetere o meno la gara sia corretta. Anche non conoscendo la giustizia sportiva, mi viene facile immaginare che se l'arbitro sospende definitivamente la gara per fatti imputabili ai calciatori di una squadra sola, allora il Giudice Sportivo, anche se quelli non sono stati espulsi, potrà comunque squalificarli e assegnare la sconfitta a tavolino: la squalifica perché i fatti sono comunque avvenuti, e la sconfitta perché la sospensione è stata determinata dalla loro condotta.

Nel caso in esame, anche qui possiamo dire che le squalifiche ci stanno perché i fatti sono comunque avvenuti (e in effetti li hanno sanzionati): ma possiamo dire che è giusto assegnare la sconfitta a tavolino per colpa imputabile ad una delle due squadre? Il fulcro dell'argomentazione che leggo in giro è che, anche se la pro-forma fosse stata arbitraria, la gara sarebbe comunque stata interrotta per motivazioni imputabili ad una sola delle due squadre (le cinque condotte da espulsione), ergo lo 0-3 era d'obbligo. Ma il punto sta proprio qui: a differenza delle squalifiche, in cui è necessaria la sola condotta e non necessariamente la notifica del provvedimento (prendi ad esempio i rari casi in cui può essere usata la prova televisiva, capostipite delle squalifiche senza cartellino tirato fuori), la sconfitta per 0-3 a seguito di numero di giocatori insufficiente presuppone necessariamente che i provvedimenti siano notificati; non è una cosa che può essere dedotta a posteriori da ciò che i rei hanno comunque combinato.

E se tu decidi una pro-forma, che poi si rivelerà sbagliata, ti stai tenendo i cartellini nel taschino e perciò poi non si può dire che va assegnata la sconfitta per 0-3 dacché una delle due squadre avrebbe in ogni caso avuto meno di sette calciatori sul terreno di gioco: perché non si può ragionare per ipotesi, e fino a prova contraria quei cartellini non li hai estratti.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda tony il dom feb 21, 2016 7:07 pm

A me pare che stiamo cercando di cavillosamente giustificare un mostro di sentenza tramite rigiramenti di frittata giurisprudenziali. Un esercizio interessante e forse divertente di logica e diritto sportivo, un po' come questa domanda viewtopic.php?f=4&t=16439 ma che non deve far perdere di vista il seguente punto:
5 giocatori hanno commesso infrazioni da espulsione. Le possibilità nelle mani dell'arbitro, vista la situazione sono:
- 5 rossi + 3 fischi e a casa
- proforma, poi si refertano 5 calciatori considerati espulsi
Ammetti che non c'erano le circostanze per l'opzione 2? già qui potremmo discuterne, scrivi che l'arbitro doveva espellerli e andare a casa, o più probabilmente asserragliarsi in spogliatoio attendendo i carabinieri e visto che li squalifichi ammetti che andavano comunque espulsi. Il risultato non cambia: 3-0 a tavolino
In secondo luogo la reclamante espone una versione diversa dall'arbitro (fonte privilegiata) senza uno straccio di prova e il giudice cosa fa? chiama l'arbitro, il quale oltre a confermare tutto, dice che è stato minacciato da tanti giocatori, tra cui ne individuava 5, e aveva paura e allora si è regolato, come gli concede il regolamento di fare. Ah, se aveva solo paura allora niente. Questa non si spiega solo con la mala percezione dei fatti da parte del giudice (di II grado!), questo è altro.

Come disse Andreotti ?
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda M1313 il dom feb 21, 2016 7:18 pm

Be', io non ho giudicato il fatto che per la Corte l'arbitro non doveva continuare pro-forma: per me, qui potrebbero anche aver interpretato male. Sto solo dicendo che, SE quella decisione fosse pacifica e accettata da tutti, ALLORA la ripetizione della gara (e non lo 0-3) dovrebbe discenderne come diretto corollario per l'argomentazione che ho scritto sopra di te, posto sempre che sia corretta alla luce dei regolamenti (cosa che intuisco in virtù della fermezza della Corte nel ribaltare la sentenza).

Non sono esercizi logici, e non sono cavilli. Non si deve partire dal presupposto che i regolamenti servano per tutelare solo noi. Le norme tutelano sempre tutte le parti in gioco, calciatori e società incluse. Il Giudice Sportivo dunque sfrutterà il potere di punire anche senza estrazione di cartellino per sanzionare i rei, tutelando così noi; ma sfrutterà anche il cavillo di far ripetere la gara, anziché darla persa.

Che poi, anche "cavillo" è un termine dispregiativo. A meno che la mia argomentazione non sia infondata sul piano regolamentare, perché appunto non sono esperto di giustizia sportiva, si tratterebbe di una semplice applicazione di un testo scritto. Quando annullarono la rete a Maicon che segnò direttamente su calcio di punizione indiretto a cosa si sarebbe dovuto gridare, al cavillo contro l'Inter o alla corretta interpretazione delle Regole?
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gad il dom feb 21, 2016 7:20 pm

il quale oltre a confermare tutto, dice che è stato minacciato da tanti giocatori, tra cui ne individuava 5, e aveva paura e allora si è regolato, come gli concede il regolamento di fare.

Ma, scusate l'espressione, chissenefrega se era giusto o sbagliato continuare pro-forma. Anche ammettendo che il giudice abbia ragioni e non sussitano le condizioni...la gara è morta perchè in 5 sono stati espulsi.
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Re: Partita da rigiocare - Cu 112 Corte d'appello territoria

Messaggioda gadamer il dom feb 21, 2016 8:21 pm

Gad perdona ma siccome ti reputo persona intelligente sono sorpreso e faccio fatica ad accettare il tuo presupposto logico. Stai sostenendo che se un arbitro decide che la gara è pro forma così deve essere e basta. Quindi per paradosso in qualunque momento, anche al primo minuto se scambia, colto da chissà quale sindrome psichica, normali parole per minacce o ha un'allucinazione che gli fa trasformare dei gesti in cazzotti, la partita è proforma. A questo conduce il tuo ragionamento estremizzandolo indipendentemente dal caso in ispecie. Via... ci sarà un giudice senza andare a Berlino.
Tony tu dai per scontato che il giudice di'appello abbia accettato pari pari la versione della società? Hai qualche informazione sulle sue indagini che ignoro?
Io leggo una sentenza ove si dice che il ddg afferma di essere stato minacciato e aggredito al 42°, partita in corso. Leggo che il giudice sostiene che al 42° non sussistevano le condizioni per il pro forma. Leggo che le minacce e aggressioni non sono smentite dallo stesso. La conclusione inevitabile è che questi fatti sono avvenuti (per il giudice sportivo) a partita conclusa.
Quindi per il giudice sportivo è falso parlare di espulsioni non rese palesi dal ddg per salvaguardare l'incolumità.
Ora possiamo sostenere che l'arbitro abbia refertato il giusto e che il giudice sportivo sia sprovveduto o peggio. Oppure anche il contrario.
Ma si tratta di atti di fede. Io mi attengo a quello che è scritto. Se ci sarà un terzo grado vedremo. Ma cerchiamo di non distorcere se non i fatti (sui quali non si possiedono elementi) almeno il resoconto e la logica.
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