Piemonte CU 29

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: Piemonte CU 29

Messaggioda mariocanapan il sab nov 13, 2010 4:19 pm

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N° 29 DEL 21/10/2010 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE
E VALLE D’AOSTA IN RELAZIONE ALLA GARA ARBORIO – SAN ROCCO DISPUTATA IN
DATA 17/10/2010, CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE B
Con ricorso inviato in data 27/10/2010 la Società U.S.D. SAN ROCCO si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la punizione sportiva della
perdita della gara e con l’ammenda di € 200,00, il calciatore MEDICI Nicholas con la squalifica per
otto gare effettive, il dirigente DE LUCIA Vincenzo con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al
20/11/2010 e chiede che venga disposta la ripetizione della gara nonché la revoca o riduzione
delle altre sanzioni
La Società ricorrente contesta il referto arbitrale sostenendo che il calciatore MEDICI Nicholas ha
aggredito l’arbitro solo verbalmente, ma non fisicamente, limitandosi ad “additare” l’arbitro,
venendo poi immediatamente allontanato dai dirigenti della propria Società.
Viene altresì evidenziata l’irragionevolezza della decisione dell’arbitro di sospendere al termine del
primo tempo regolamentare la gara, in quanto il “contesto concitato e acceso” descritto nel referto
sarebbe stato prontamente sedato e l’ulteriore circostanza della presenza dei Carabinieri all’interno
dell’impianto avrebbe dovuto rendere infondato il timore per la propria incolumità che ha spinto
l’arbitro a sospendere anzitempo la gara.
La Società, inoltre, contesta in maniera assoluta che propri tesserati, con volti coperti da sciarpe,
abbiano rivolto all’arbitro, incitati dal Dirigente DE LUCIA Vincenzo, un applauso collettivo
denigratorio, per poi riprendere con gravi insulti e minacce. A detta della Società, ci sarebbe stato
solo un applauso ironico da parte di alcuni.
All’udienza del 5.11.2010, il Presidente della SAN ROCCO, sentito da questa Commissione per
averne fatto richiesta, ha ribadito il contenuto del ricorso e, pur ammettendo che condotta del
MEDICI è sicuramente meritevole di sanzione, ha rimarcato che la situazione non era di gravità
tale da mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro e da sospendere la gara.
Il ricorso va, in parte, accolto.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso della
condotta del MEDICI che, al termine del primo tempo, nel corridoio degli spogliatoi, dopo avere
attinto l’arbitro con una spinta che lo mandava a sbattere contro il muro procurandogli lieve dolore,
tentava nuovamente e reiteratamente di avventarsi contro il medesimo insultandolo e
minacciandolo, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento degli astanti, finchè veniva
trascinato da quattro persone fuori del locale.
Analogamente precise sono le motivazioni poste a fondamento della decisione di sospendere la
gara, di cui si dirà in seguito, nonchè la descrizione di quanto accaduto all’uscita degli spogliatoi
ove alcuni tesserati del SAN ROCCO, incitati dal dirigente DE LUCIA, insultavano l’arbitro.
In base a quanto descritto, meritano piena conferma sia l’inibizione inflitta al DE LUCIA, sia
l’ammenda inflitta alla Società mentre, a norma dell’art. 36 comma 3 C.G.S., va sensibilmente
aumentata l’entità della squalifica inflitta al MEDICI.
Il Presidente della SAN ROCCO ha chiarito che il giocatore rimproverava all’arbitro la concessione
di una punizione inesistente a favore degli avversari da cui sarebbe nata la rete segnata dai
medesimi. La futilità del motivo che ha scatenato l’aggressione, l’insistenza e la furia violenta
espresse nel reiterato tentativo di colpire il malcapitato direttore di gara ed il luogo prescelto per la
realizzazione dell’azione portano a ritenere il MEDICI soggetto particolarmente pericoloso per
l’incolumità dei partecipanti e per il sereno svolgimento delle gare, il che giustifica un suo
allontanamento dai campi di calcio fino a tutto il 30.6.2011.
Infine, l’arbitro ha fondato la decisione di sospendere la gara sul proprio sconforto emotivo
provocato dal turbamento ed inquietudine conseguenti al contesto concitato ed acceso realizzatosi
nel corso del tentativo di aggressione da parte del MEDICI.
Pur rispettando il diritto del direttore di gara di provare timore ed apprezzando la sincerità e la
capacità di rilevare e valutare le proprie condizioni emotive per l’adeguato svolgimento del proprio
incarico, si ritiene che l’esito di una gara che, sul campo, aveva avuto regolare svolgimento, in
assenza di fatti che obiettivamente ne impediscano o rendano pericolosa la prosecuzione, non
possa essere deciso “a tavolino”.
Nel caso di specie, il dolore conseguente all’impatto della spalla contro il muro viene definito
“lieve”; il MEDICI è stato, seppure a fatica, allontanato e messo in condizione di non nuocere; non
viene indicata alcuna circostanza da cui obiettivamente desumere ostacoli o controindicazioni alla
prosecuzione della gara, ovviamente decorso il tempo di intervallo tra il primo ed il secondo tempo,
durante il quale la concitazione avrebbe potuto ulteriormente sedare.
Pertanto, a norma dell’art. 17 comma 4 C.G.S. si ritiene opportuno disporre la ripetizione della gara
indicata in oggetto.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DISPONE
la ripetizione della gara ARBORIO – SAN ROCCO
AUMENTA
la sanzione inflitta a carico del calciatore MEDICI Nicholas squalificando il medesimo fino al
30.6.2011.
Rigetta nel resto il ricorso.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata

a voi le riflessioni...la mia è che forse non si vogliono costringere le società ad essere responsabili di fronte a questi episodi
avevo letto il comunicato e mi sembrava interessante rendervi partecipi dell'epilogo.
mariocanapan
 
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