Settimana abbastanza tranquilla..
ECCELLENZA
AMMENDA
Euro 500,00 PINEROLO
Per comportamento gravemente offensivo e minaccioso, durante tutta la gara, da parte dei propri sostenitori
nei confronti dell'arbitro e dell'assistente posizionato sotto la tribuna, al quale veniva altresì indirizzato uno sputo che non lo attingeva. Al termine della gara, all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi, alcuni tesserati, nominalmente non identificati,unitamente ad altre persone indossanti la tuta sociale ma non presenti in distinta offendevano e spintonavano tesserati avversari. Allorchè la terna arbitrale abbandonava con l'autovettura l'impianto sportivo alcuni sostenitori si avvicinavano alla macchina colpendo più volte con pugni il finestrino della stessa e con un calcio senza causare danni all'automezzo.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2013
BIANCO DANILO (PINEROLO)
Allontanato dal campo per proteste, al termine della gara all'interno del tunnel che conduce agli spogliatoi
affrontava la terna arbitrale ponendo le mani addosso ad un assistente, spintonandolo per due volte e
minacciandolo gravemente. Minacce venivano successivamente rivolte anche all'arbitro.
PROMOZIONE
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E
BARBASSO MATTEO (LA SORGENTE)
A seguito di un fallo commesso e sanzionato dall'arbitro,calciava intenzionalmente e con forza il pallone contro il direttore di gara colpendolo ad una gamba.
Aggiungo un caso curioso di errore tecnico:
GIOVANISSIMI FASCIA B
gara del 25/11/2012 OLMO - ASTISPORT
La società ASD OLMO, con raccomandata spedita il giorno 29/11/2012, ha inteso proporre rituale reclamo
avverso la regolarità della gara in epigrafe notificandone copia alla controparte ASD ASTISPORT.
La reclamante denuncia che, nel corso del secondo tempo, l'arbitro lamentava un infortunio che non gli
consentiva di proseguire nella direzione della gara.
A questo punto, anzichè sospendere l'incontro, l'arbitro si faceva sostituire da persona presente in tribuna che portava a termine la gara.
Poichè tale procedura è chiaramente in contrasto con quanto dispone il Regolamento del Giuoco Calcio, la
società OLMO chiede la ripetizione della gara per errore tecnico arbitrale.
Poichè dall'esame del referto non risultava esservi menzione alcuna di quanto lamentato, questo G.S. ha
provveduto a richiedere all'arbitro un supplemento onde avere chiarimenti sulla vicenda: in questo documento l'arbitro conferma la veridicità delle asserzioni della reclamante giustificando la sua decisione, avvenuta al 26º minuto del secondo tempo,con l'insistenza da parte dei dirigenti affinché la gara potesse giungere a conclusione e aderendo, data la sua scarsa esperienza, a tale richiesta chiamava a sostituirlo un proprio amico presente in tribuna e che attualmente frequenta il corso arbitri.
Si è pertanto in presenza di un palese errore tecnico da parte dell'arbitro in quanto la regola nº5 del
Regolamento del Giuoco Calcio non consente tale procedura ed anzi la "Guida pratica AIA" recita espressamente "In linea generale la sostituzione dell'arbitro NON è consentita per nessun motivo.......tranne in alcune competizioni il cui regolamento espressamente lo prevede".
Tutto ciò premesso pertanto SI DELIBERA:
- di accogliere il reclamo presentato dalla società OLMO dichiarando l'irregolarità della gara per errore tecnico commesso dall'arbitro.
- di disporre la ripetizione della stessa nei tempi e modi che la segreteria del Comitato Regionale vorrà stabilire.
- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº41 del 29/11/2012.

