squalifica a tutto l’11.03.2015 del calciatore PIVETTA Denis (in c.u. n° 63 del 16.12.2014)
Con tempestivo reclamo la ASD FIAMMA LONGOBARDA impugnava la pronuncia con cui il GST
aveva squalificato il suo calciatore PIVETTA Denis “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) condotta gravemente sleale, Per
essere stato espulso al 25' del 2º tempo per aver colpito volontariamente sulle gambe un calciatore
avversario senza causargli conseguenze fisiche; perché, dopo l'esibizione del cartellino rosso da
parte dell'arbitro, gli si avvicinava e, portategli le mani sul petto, gli inferiva una spinta, facendolo
indietreggiare di tre passi; nessuna conseguenza derivava all'arbitro da tale spinta; perché, nella
circostanza, insultava il direttore di gara e, da una distanza di circa 2-3 metri, sputava verso
quest'ultimo, senza attingerlo; successivamente si allontanava dal terreno di gioco accompagnato
dai propri compagni di squadra”.
La reclamante chiedeva una diminuzione della pena deprecando la condotta del calciatore e
affermando che lo sputo “era indirizzato al terreno dopo aver spinto il direttore di gara ed averlo
perciò allontanato da sé”, con ciò escludendo che “il gesto dello sputo (potesse essere inteso)
come un tentativo di offesa nei confronti del direttore di gara”.
Il reclamo è (molto) parzialmente fondato.
La squalifica è stata inferta ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) condotta gravemente sleale (squalifica a tempo
determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), e non ha considerato alcuna
ipotesi di violenza al direttore di gara. L’arbitro ha infatti descritto che l’intensità della spinta non è
stata tale da procurargli dolore fisico e che lo sputo è stato indirizzato da circa due-tre metri “verso
la mia direzione non colpendomi”, e che ha avuto “intento dispregiativo” e non intento di colpirlo.
Richiamando il concetto di afflittività della sanzione, il GST ha comunque considerato anche la
sospensione natalizia e la giornata di riposo che per la ricorrente cadrà nel turno del 15 gennaio
2015.
Ben diverse conseguenze avrebbe comportato una spinta inferta con violenza o (peggio) uno
sputo, atto intrinsecamente ripugnante che di per sé costituisce violenza se indirizzato a qualcuno,
diretto a colpire il direttore di gara. In tal caso la sanzione avrebbe dovuto considerare una (o più)
ipotesi di violenza (anche se solo tentata) nei confronti del direttore di gara comportando sanzione
ben più grave.
D’altro canto, la spinta all’arbitro, le offese, e lo sputo (in sé odioso, e -indoor- addirittura
oggettivamente inconcepibile, posto che il "segno" rimane ben visibile... sul parquet) con intento
dispregiativo costituiscono distinte e plurime condotte violative improntate a gravissima ed
intollerabile denigrazione verso la persona e verso l’autorità arbitrale. Il fatto che il calciatore sia
stato accompagnato dai propri compagni di squadra verso lo spogliatoio, poi, denota che gli animi
belligeranti non erano ancora placati, il che indubbiamente aggrava il peso della sanzione. E non
va dimenticata la misura sanzionatoria per il fallo di gioco che ha generato la espulsione.
Reputa questa CSA di cumulare le tre distinte condotte rivolte all’arbitro in una unica grave
condotta di inaccettabile, volgare e plateale contestazione, non placatasi nell’immediatezza dopo
la sua consumazione, cui comunque deve aggiungersi, ovviamente, la squalifica per il fallo di gioco
compiuto in gara, per aver volontariamente colpito con violenza l’avversario alle gambe.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di appello:
a) Accoglie per quanto di ragione il reclamo, e per l’effetto, contiene in dieci giornate di gara la
squalifica del calciatore PIVETTA Denis;
b) dispone non provvedere all’addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.
A me pare una presa per i fondelli...prima danno la squalifica (scarsa) e poi la tolgono addirittura

