Lombardia CU 26

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Lombardia CU 26

Messaggioda KitFisto il dom ott 25, 2015 12:47 am

CALCINATO - GOVERNOLESE (PROMOZIONE)

Al termine della gara l'assistente ufficiale nº 1 mentre stava entrando nello spogliatoio veniva fatto oggetto di
violenza da parte del calciatore della società Calcinato Tameni Patrik il quale sorridendo ironicamente calciava
un pallone verso l'assistente sfiorandogli un braccio e subito dopo raccolto un altro pallone lo calciava colpendo
il citato assistente sul volto provocandogli forte dolore. (presso il pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIIIº di Bergamo veniva riscontrato trauma di faccia e naso e dimesso con prognosi di giorni 3).

Al termine della gara l'arbitro è stato colpito con un calcio violentissimo al polpaccio della gamba da un
calciatore riconosciuto appartenente alla società Calcinato perchè indossante al maglia di tale società ma non
individuato personalmente in quanto il direttore di gara correva verso lo spogliatoio perchè inseguito da uno
spettatore, sostenitore del Calcinato, che aveva scavalcato la recinzione e che cercava di raggiungerlo.
(presso il pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIIIº di Bergamo veniva riscontrato trauma contusivo
al polpaccio destro e dimesso con prognosi di giorni 7).

Durante la gara veniva inoltre allontanato il tecnico della società Calcinato signor Tagliani Stefano per aver irriso
il direttore di gara; il medesimo al termine della gara e nella zona spogliatoi anziché intervenire a difesa
dell'assistente ufficiale nº1, fatto oggetto di violenza da parte di proprio calciatore, non solo non interveniva ma
minacciava l'assistente ufficiale e si posizionava tra i due cercando di non far individuare il calciatore.

La società Calcinato è quindi oggettivamente responsabile oltre che dei fatti violenti su indicati anche del
comportamento dei propri sostenitori i quali durante l'ultimo quarto di gara offendevano la terna e colpivano
ripetutamente con più sputi l'assistente ufficiale nº 2 alla nuca ed alle gambe; una decina di essi scuotevano
ripetutamente la rete di recinzione urlando minacce, uno di essi giusto quando l'arbitro stava per emettere il
triplice fischio essendo trascorso il periodo di recupero concesso, scavalcava la recinzione e correva verso
l'arbitro il quale, impossibilitato così a fischiare, correva verso lo spogliatoio ( in tale circostanza come sopra
detto veniva colpito al polpaccio destro ); bloccato dai presenti il citato sostenitore veniva fatto uscire dal terreno
di giuoco e dopo un periodo di attesa di pochi minuti l'arbitro e l'assistente ufficiale nº 1 accedevano alla zona
spogliatoio. Tuttavia anche in tale frangente i sostenitori locali riuscivano a colpirli ripetutamente con numerosi
sputi al capo alle braccia e sulla divisa e li insultavano ed offendevano ripetutamente; inoltre nella zona
spogliatoi, nonostante quanto avvenuto, sostavano indebitamente alcune persone estranee.

Un carabiniere in servizio scortava poi la terna alla vettura nonostante ciò i sostenitori locali reiteravano nei
confronti della terna frasi derisorie insulti e gravi offese.

In considerazione di quanto su riportato Visto l'articolo 3 del Codice di Giustizia Sportiva che dispone al comma
2: "Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della
gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione
eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto".
Dato atto che il calciatore Paghera Luca della società Calcinato ha rivestito per tutta la durata della gara in
oggetto la qualifica di capitano.

PQM

DELIBERA
Di omologare il risultato conseguito sul campo: Calcinato- Governolese 1-2.

Di squalificare fino al 15-6-2016 il signor Tameni Patrik della società Calcinato.

Di squalificare fino al 18-10-2017 il signor Paghera Luca della società Calcinato, dando atto che tale sanzione
cessa di avere effetto dal momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Di squalificare fino al 30-12-2015 il signor Tagliani Stefano tecnico della società Calcinato.

Di comminare alla società Calcinato la squalifica del campo per una giornata nonché l'ammenda di € 300'00.
KitFisto
 
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Re: Lombardia CU 26

Messaggioda Arbitrone il dom ott 25, 2015 12:58 am

Che orrore questa "giustizia" sportiva
Arbitrone
 
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