GARE DEL 24/10/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 24/10/2015 LACCHIARELLA - ROBBIO
Dall'esame degli atti ufficiali si evince che la gara a margine è stata sospesa dall'arbitro in via definitiva al 40º minuto del secondo tempo, a causa di una rissa generale scatenatasi in campo tra i calciatori di entrambe le squadre. Al 39º minuto del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore nº 8 BIANCHI Gioele (ROBBIO) per un fallo imprudente commesso su un avversario, disinteressandosi del pallone. Il calciatore nº 6 PRINA Alberto (LACCHIARELLA) veniva a sua volta espulso per aver colpito con calci BIANCHI Gioele, autore del fallo sul proprio compagno di squadra, il quale reagiva colpendo con calci il giocatore ancora a terra e procurandogli un taglio sotto l'occhio destro con ematoma (come poteva constatare l'arbitro al rientro negli spogliatoi) e che richiedeva il trasporto dello stesso al Pronto Soccorso. A seguito di questi episodi si accendeva una rissa in campo che vedeva coinvolti i giocatori di entrambe le società, con l'arbitro che, per la confusione venutasi a creare, non era in grado di identificare con precisione i partecipanti e le rispettive responsabilità. Poteva però notare che due calciatori della società ROBBIO, il nº 6 VALENTINI Marco (espulso in precedenza per somma di ammonizioni) e il nº 4 BIANCHI Luca (espulso in precedenza per frase offensiva rivolta all'arbitro), entravano nel recinto di gioco e prendevano parte alla rissa in atto. A questo punto il direttore di gara decretava la sospensione definitiva della gara. Mentre si avviava verso gli spogliatoi veniva avvicinato dal sig. PETTINARI Sergio, Assistente Arbitro della società ROBBIO, che lo accusava di aver provocato la rissa e dai calciatori della società ROBBIO nº 14 DIANA Andrea, nº 15 BONASSI Filippo, nº 16 TACCONE Matteo che, con differenti espressioni, lo ingiuriavano. Giunto nei pressi degli spogliatoi il direttore di gara veniva poi affrontato dal calciatore nº 12 BONASSI Michele (ROBBIO) che lo insultava e lo minacciava pesantemente, mentre i suoi compagni lo trattenevano. Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l'assenza di responsabilità anche oggettiva delle società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall'art.17, comma 2 del Codice di G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara. E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che" .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già da un semplice diverbio tra calciatori, ma da una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata (C.A.F. - C.U. nº 27 del 19-05- 1994).
Tanto premesso
SI DELIBERA
- di comminare alle società LACCHIARELLA e ROBBIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3
- di comminare alle società LACCHIARELLA e ROBBIO l'ammenda pari ad Euro 120,00 in quanto
oggettivamente responsabili della rissa tra propri tesserati avvenuta sul terreno di gioco
- di squalificare il calciatore BIANCHI Gioele (ROBBIO) per sei gare
- di squalificare per tre gare i calciatori VALENTINI Marco (ROBBIO), BIANCHI Luca (ROBBIO), BONASSI
Michele (ROBBIO), PRINA Alberto (LACCHIARELLA)
- di squalificare per due gare il calciatore BONASSI Filippo (ROBBIO)
- di squalificare per una gara i calciatori DIANA Andrea (ROBBIO) e TACCONE Matteo (ROBBIO)
- di squalificare l'Assistente Arbitro, sig. PETTINARI Sergio (ROBBIO) fino al 16/11/2015
Si dà atto che nei relativi paragrafi del C.U. sono riportati i restanti provvedimenti disciplinari a carico di
tesserati per quanto risultante dai documenti ufficiali di gara.
