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Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigiocare

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 5:26 pm
da OldReferee
Due casi a mio avviso interessanti, due Arbitri che sospendono la partita ma il Giudice ne determina la ripetizione; mi pare ovvio e naturale sostenere che ci sia un difetto nelle norme in essere, se continuiamo su questa via possiamo arrivare all'assurdo dove un giocatore o un dirigente, di una squadra che stia perdendo una partita, possa pensare di colpire l'Arbitro solo per evitare la sconfitta puntando alla ripetizione della gara ...

Link: http://www.figc-dilettanti-er.it/upload ... 2/cu30.pdf

GARA CERREDOLESE – FLOS FRUGI del 31/01/2016
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto dell’arbitro, nonché il supplemento allegato, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 48’ del secondo tempo, poiché a seguito dell’allontanamento dell’allenatore della società Cerredolese veniva colpito con una spinta non violenta alle spalle da una persona non identificata.
Osserva questo Giudice Sportivo:
perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S. . Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S.
P.T.M
Questo Giudice Sportivo delibera:
La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.


GARA DINAMO CALCIO – GRANATA SOC.COOP del 31/01/2016
Il Giudice Sportivo,
ha letto il referto dell’arbitro, nonché il supplemento allegato, da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 43’ del secondo tempo, poiché si è sentito minacciato dal calciatore Sig. Vergnani Nicola (Soc. Dinamo Calcio) che, a seguito dell’espulsione, ha tentato di colpirlo e gli ha proferito ripetute minacce ed insulti.
Osserva questo Giudice Sportivo:
perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara ( o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall’art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S. . Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 17 comma 4) lett. c) C.G.S.
P.T.M
Questo Giudice Sportivo delibera:
La ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 5:49 pm
da Doraemon
Tutto si basa su cosa hanno scritto i colleghi: è chiaro e lampante che se costoro non hanno manifestato al giudice sportivo le cause di interruzione in modo appropriato, questi manderà a ripetere le gare.
Soluzione?
- se la situazione è gestibile si può gestire, eventualmente in pro forma, argomentato poi efficacemente
- se la situazione non è gestibile bisogna farlo capire bene nel referto.

In entrambi i casi sarebbe buona norma interpellare l'OT e farsi aiutare nella compilazione del referto: molto spesso parole apparentemente simili hanno un peso differente e queste sono le situazioni nelle quali ballano felicemente i ricorsi.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 5:57 pm
da Ares
Tra parentesi, generalmente il giudice sportivo emiliano è particolarmente duro in queste situazioni. Credo anche io che il referto sia stato scritto in maniera poco chiara, e d'altronde non c'è motivo di sospendere una partita perché ti premono le mani sul petto.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 7:33 pm
da Drazen
Verissimo ciò che dite, ma nel secondo caso il giudice sportivo scrive "a seguito dell'espulsione, ha tentato di colpirlo".
Qua c'è chiaramente un motivo per sospendere la gara...

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 8:02 pm
da gad
Terrei a puntualizzare su una cosa: la disposizione dell'OT mani addosso= vai a casa (che è correttissima e che condivido pienamente) non va purtroppo nella stessa direzione in cui va la normativa cui fa riferimento il giudice sportivo
“nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara nonostante si fosse ormai quasi giunti alla conclusione della stessa.
.
Quindi per l'OT il collega ha fatto bene a girare i tacchi e per il giudice sportivo la gara è da ripetere.
A mio avviso, peraltro, le norme cui fa riferimento il giudice sportivo sono altrettanto sensate e occorre sapere che esistono e che vanno anche rispettate ove possibile.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 8:42 pm
da OldReferee
Secondo me il legislatore dovrebbe modificare questo articolo 17 ( http://www.figc.it/Assets/contentresour ... oad_it.pdf ) rendendolo piu' afflittivo verso le societa', con le regole oggi in vigore bene ha fatto il Giudice a deliberare, bene hanno fatto gli Arbitri a sospendere, bene ha fatto il CRA dando la disposizione arbitro colpito = tutti a casa, ma con una piccola modifica al C.G.S. si potrebbe arrivare allo 0 a 3 in casi simili evitando la ripetizione della gara che, di fatto, "premia" chi si comporta male.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 9:21 pm
da gad
di fatto, "premia" chi si comporta male.

Non è vero: se un calciatore mi tira una sberla perchè gli si chiude la vena e sono in una condizione dove espulso lui porto la partita a casa ed è tutto sereno intorno a me è ingiusto che la giustizia sportiva sanzioni la società con la perdita 3-0 perchè io ho deciso di andarmene a casa. In un caso del genere mi sembra fattibilissimo cercare di portare avanti la partita così come prescrive il regolamento.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 9:25 pm
da mike90
se nel primo caso, il DDG non riuscendo ad identificare l'autore della CV ai suoi danni, avesse chiesto al capitano di indicargli l'autore del gesto, e questi si fosse rifiutato? Si potrebbe parlare di disobbedienza?

e se non avesse visto? l'impossibilità di assumere un provvedimento disciplinare solare, vale come motivo di sospensione della gara?

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: mer feb 03, 2016 9:50 pm
da Observer
A me sembra che, soprattutto nel secondo caso ... non sussistano motivi sufficienti che possano portare ad una sostanziale alterazione del risultato sportivo e, di più, non sussistano nemmeno quegli oggettivi requisiti che possano giustificare una oggettiva e riscontrabile minaccia alla incolumità fisica del Collega AE.

Capisco che trovarsi in questo genere di situazioni è sempre difficile, ma quella norma è nata per tutelare gli Arbitri in caso di tumulti eccezionali da parte di pubblico o di una numerosa schiera di tesserati o estranei.

Non è nata per permettere a chiunque subisce un torto di poter prendere ed andare via. Resta da dire, infine, che piaccia o non piaccia la giurisprudenza dice che prima di sospendere la gara devi aver tentato di ristabilire l'ordine con tutti gli strumenti che il regolamento di mette a disposizione (ammonizioni, espulsioni ed allontanamenti).

Se non lo fai, purtroppo, la gara va ripetuta.

Re: Emilia: 2 gare sospese dall'Arbitro colpito, ma da rigio

MessaggioInviato: gio feb 04, 2016 7:07 am
da gad
se nel primo caso, il DDG non riuscendo ad identificare l'autore della CV ai suoi danni, avesse chiesto al capitano di indicargli l'autore del gesto, e questi si fosse rifiutato? Si potrebbe parlare di disobbedienza?

Rispondo con una domanda: ma se mi sfugge un giocatore che fa un fallo da giallo lo vado a chiedere al capitano?

e se non avesse visto? l'impossibilità di assumere un provvedimento disciplinare solare, vale come motivo di sospensione della gara?

Anche qui una domanda: se non ci fosse stato il maxischermo alla finale dei mondiali Francia-Italia, avrebbero sospeso la partita?