SICILIA 11/09
PROMOZIONE
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 9/2021
CAMMARATA GIOVANNI (PARTINICAUDACE)
Per proteste nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere, a fine gara, colpito un A.A. con una forte e violenta testata al volto che provocava forte dolore, temporaneo stordimento che lo faceva rovinare per terra ed un trauma contusivo, alle ossa nasali ed alla regione zigomatica sinistra, refertato con giorni 5 s.c. di prognosi.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
La sanzione comminata, ai sensi dell'art 16, comma 4 bis, del C.G.S.
sarà considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative poste a carico delle Società dilettantistiche e di Settore Giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.
