da Pablo 82 il gio set 30, 2021 8:13 pm
SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2026
Per la condotta violenta nei confronti dell'arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Il
signor Alosi dapprima affrontava verbalmente il direttore di gara con atteggiamento minaccioso e proferendo
ingiurie; successivamente, quando l'arbitro era voltato di spalle e aveva preso le distanze, lo raggiungeva e lo
colpiva con un violento pugno al volto di violenza tale da far arretrare l'arbitro di alcuni passi, inducendolo a
sospendere la gara per il forte dolore alla mandibola destra. In seguito il signor Alosi si recava nello spogliatoio
del direttore di gara, dichiarandosi disponibile ad offrire un risarcimento del danno. L'arbitro, lamentando la
persistenza della sintomatologia algica, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini, dal quale
veniva dimesso con prognosi di tre giorni, salvo complicazioni. La suddetta sanzione è irrogata ai sensi dell'art.
35 c.4 condotta gravemente sleale e tiene conto della gravità e violenza dell'aggressione nei confronti dell'ufficiale di gara. La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera
n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall'art. 16 comma 4bis del condotta gravemente sleale nel testo
approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016). Stante la gravità della condotta, si dispone a carico del sig. Giovanni Alosi la preclusione alla permanenza
in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Almeno stavolta giustizia e' stata fatta.