Violenza a Quiliano (SV)

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda funambolo il lun ott 11, 2021 3:58 pm

https://www.google.it/amp/s/www.ansa.it ... 549dc.html

-- lun ott 11, 2021 4:00 pm --

Ho riportato semplicemente quanto ho trovato, credo essendo una notizia ANSA che sia attendibile anche se qui filmati non ce ne sono, ma dopo quello che è successo con l'allenatore del Carignano mi sembra un fatto grave
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda odiorezzo3 il lun ott 11, 2021 7:13 pm

Bisognerebbe portare ad essere (oppure riportare, non so se prima era cosi) il direttore di gara come un pubblico ufficiale, con conseguenze molto sgradevoli per chi usa violenza.
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda bw90 il ven ott 15, 2021 7:26 pm

GARE DEL 10/10/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
 Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
 Preso atto che, al termine della gara, mentre il ddg si trovava ancora sul terreno di gioco e circa 5
giocatori della società QUILIANO&VALLEGGIA protestavano per una sua decisione tecnica, il signor SALINAS Michele, svolgente le funzioni di massaggiatore per la suddetta società, gli si avvicinava da un lato e, senza che lo stesso ddg potesse prevederlo, visto che si trovava dietro ad un calciatore, lo colpiva con un forte pugno al volto all'altezza della bocca;
 Preso atto, altresì, che il colpo subìto provocava al ddg dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore.
 Atteso che, successivamente a quanto sopra, il signor SALINAS si allontanava immediatamente e il ddg lo rivedeva alcune ore dopo, mentre si trovava in pronto soccorso per le lesioni subite, in quanto si recava presso lo stesso per scusarsi dell'accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita;
 Preso atto ancora che, sempre al termine della gara e durante i fatti sopradescritti, il signor BONDI Gian Guido, svolgente le funzioni di assistente di parte per la società QUILIANO&VALLEGGIA, si avvicinava minacciosamente al ddg, limitandosi, in un primo momento, ad urlargli frasi ingiuriose, mentre, dopo aver visto che veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo e lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l'orecchio destro, provocandogli un momentaneo forte dolore;
 Visto che Il signor BONDI, a quel punto, veniva trattenuto da alcuni giocatori della propria società ma, nonostante ciò, tentava di colpire il ddg una seconda volta con la bandierina, senza riuscire nell'intento, grazie ai diversi calciatori della società QUILIANO&VALLEGGIA che lo trattenevano e intervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi;

25/18
 Considerato che, a seguito dell'aggressione subìta dai signori BONDI e SALINAS, il ddg, non appena giunto nel proprio spogliatoio, visto il dolore e lo spavento, contattava il numero di emergenza 112;
 Atteso che, in breve tempo, giungeva presso il suo spogliatoio l'osservatore arbitrale e pochi minuti dopo, anche due pattuglie dei carabinieri e una volante della polizia, che verbalizzavano l'accaduto e assumevano i dati degli aggressori per poter procedere all'identificazione degli stessi;
 Atteso, infine, che, terminata la doccia, visto che i dolori al labbro e alla testa persistevano, il ddg veniva accompagnato fuori dall'impianto sportivo dalle forze dell'ordine, saliva sull'auto del proprio padre, che era presente alla gara, e, scortati da una pattuglia dei carabinieri, venivano accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso;
 Visto il referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che il ddg veniva sottoposto ad una T.A.C. e gli veniva riscontrato un trauma cranico da percosse e l'abrasione del labbro superiore, con una prognosi di giorni 6, salvo complicazioni;
 " Visto, l'art. 35, comma 5 del condotta gravemente sleale, il quale prevede che " I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione";
 Atteso che i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg, si sono svolti, entrambi, al termine della gara e, quindi, non possono possedere la, seppur minima, attenuante di essere avvenuti anche come conseguenza dell'atmosfera tipica che connota l'agone della gara, ma, semmai, proprio perché occorsi al termine della contesa, possiedono, intrinsecamente, la caratteristica dell'aggravante (circostanza aggravante);
 Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor SALINAS Michele, emerge che lo stesso, ha agito in maniera proditoria ed utilizzando un calciatore della propria società per nascondersi per colpire il ddg, senza che lo stesso potesse prevedere l'azione violenta messa, poi, in atto (circostanza aggravante);
 Considerato, altresì, che, pur il SALINAS non recandosi immediatamente presso lo spogliatoio dell'arbitro, quantomeno per accertarsi delle sue condizioni di salute, lo stesso si recava presso il pronto soccorso dove si trovava il ddg per le cure, per scusarsi dell'accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita (circostanza attenuante);
 Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor BONDI Gian Guido emerge che l'azione dello stesso verso il ddg, ha avuto luogo dopo aver visto che l'arbitro veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, e, quindi, egli, quasi a voler dare man forte a quest'ultimo, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo, colpendolo violentemente con la bandierina arrotolata e, non accontentandosi, cercava, addirittura, di colpirlo una seconda volta con la stessa bandierina, senza riuscire nell'intento, grazie ai diversi calciatori della propria società, che lo trattenevano e intervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi (circostanze aggravanti);
 Considerato, altresì, che il BONDI ha posto in essere il suo scellerato comportamento, aiutandosi con un corpo contundente improprio, pesante e di grandi dimensioni, quale è, appunto, la bandierina che viene manovrata dall'AA -usata nell'occasione a mo' di randello- e che avrebbe potuto causare al ddg lesioni ancor più gravi di quelle in realtà subìte nell'occasione (circostanza aggravante);
 Considerato, ancora, che non emerge in alcun modo, ne' che il BONDI, si sia mai minimamente curato in quali condizioni potesse versare il ddg, a seguito del proprio comportamento, ne' sia mai andato a scusarsi con lo stesso (circostanza aggravante);
 Atteso che, se si esclude il comportamento tutioristico della persona del ddg, assunto da alcuni calciatori in occasione degli eventi che hanno visto coinvolto il BONDI (circostanza attenuante), nel comportamento tenuto da parte della società QUILIANO&VALLEGGIA, nel contesto generale degli atti descritti, non emergono particolari situazioni in cui siano state espressamente rivolte le scuse al ddg per il fatto di un proprio tesserato, ovvero siano state richieste informazioni sullo stato di salute del ddg medesimo (circostanza aggravante);
 Visto l'art. 35, comma 7 del condotta gravemente sleale;
 Preso atto che, nel corso della medesima gara era stato precedentemente espulso il calciatore
PIRLO Emanuele, della società CAMPESE FBC, per somma di ammonizioni; P.Q.M.
Dispone di infliggere le seguenti sanzioni:
 Inibizione fino al 9 ottobre 2023 al signor SALINAS Michele della società QUILIANOVALLEGGIA
(equivalenza di circostanze attenuanti ed aggravanti);
 Inibizione fino al 9 aprile 2024 al signor BONDI Gian Guido della società QUILIANOVALLEGGIA
(prevalenza di circostanze aggravanti);
 Ammenda di Euro 350 alla QUILIANO&VALLEGGIA, a titolo di responsabilità oggettiva (prevalenza
di circostanze aggravanti);

25/19
In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del condotta gravemente sleale, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
 Squalifica di una giornata di gara al calciatore PIRLO Emanuele, della società CAMPESE FBC; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda NicoRizzo il ven ott 15, 2021 10:11 pm

Trovo molto grave la difformità della sanzione con il recente caso piemontese, per altro nella medesima categoria e a pochissime settimane di distanza, qui con un collega addirittura più giovane. Cosa porta il giudice sportivo a concludere il corretto ragionamento in merito alle circostanze aggravanti (e attenuanti) con una sanzione quantomeno "ridicola" rispetto a quella adeguata di 5 anni? Non lo so e non me lo riesco a spiegare, questo comunicato mi sembra anche carente di motivazioni: quando un giudice si distacca significativamente dall'esito più naturale e consolidato, dovrebbe avere quantomeno la premura di spiegare dettagliatamente i motivi che lo hanno portato ad una conclusione diversa.
Io non ho veramente parole di fronte tanta incompetenza, adesso non ci sono più giustificazioni: i giudici sportivi hanno gli strumenti per punire in maniera adeguata e proporzionale i tesserati che pongono in essere atti di violenza nei confronti degli arbitri, perché caspita non li usano? Tra l'altro anche questa settimana stiamo parlando di un ragazzino, maggiorenne ma neanche di tanto...
Sono allibito, in termini di referto medico e necessità dell'intervento delle forze dell'ordine sembra ben più significativo questo episodio rispetto al caso Felis: non vorrei che ad aver pesato sia stato il più basso interesse mediatico, cosa gravissima ma che mi sembra l'unica possibile.
Spero che il nostro Presidente sia informato e si interessi personalmente della questione per imporre un cambio di marcia e assumere una posizione netta, chiara. Per me, non ci siamo.
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda BlueLord il sab ott 16, 2021 7:09 am

Purtroppo alla fine non si può non pensare che la mediaticità influisca molto ed è terribile: una volta che di un evento viene riportato ovunque, il relativo giudice sportivo ci penserà bene prima di emettere una sentenza che possa sollevare ancora maggiormente clamore. Un passo contro la lotta alla violenza sarebbe appunto quello di cercare di diffondere tutti i fatti di cui si viene a sapere allo stesso modo, in maniera molto molto diffusa, questo è sembrato aiutare relativamente al caso Felis, probabilmente funzionerebbe sempre. Dove invece magari si accendono meno luci, ci sono purtroppo le storie che si sono ripetute da sempre.
I perché, unendomi al discorso di NicoRizzo, non li capisco neanche io... tra l'altro davvero a questo punto servirebbe anche oggettivare un po' qualcosina, se questo è il problema di qualche giudice sportivo, determinati atti dovrebbero corrispondere a determinate pene, di base!
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda Observer il sab ott 16, 2021 7:15 am

qui in effetti ci sono delle circostanze attenuanti, come il fatto che essendo accaduto al termine della gara il gesto "scellerato" (definizione del Giudice Territoriale) è avvenuto a fine gara e che per questo non ha alterato il risultato sportivo della stessa (quindi non c'è stata una sospensione della stessa).

E purtroppo questo Giudice, li elenca tutti questi fatti attenuanti ai quali ha dato una grande enfasi: per esempio che uno dei due tizi si è scusato e ha raggiunto il Collega al Pronto Soccorso per scusarsi.

Purtroppo, la Giustizia Sportiva amministrata dalla FIGC è un cinema. Giudice Territoriale che vai, amministrazione che trovi. Esiste un Codice di Giustizia Sportiva, ma non esiste una raccolta organica delle delibere del Consiglio Federale, sulle indicazioni che da la FIGC nella lotta alla violenza per esempio.

Spesso i Giudici Territoriali sono improvvisati. Magari sono Avvocati amici del dirigente FIGC locale che, pro bono, svolgono queste funzioni. Perchè nel 99% dei casi devono deliberare su infortuni a calciatori, a sospensioni di gare, a squalifiche di poche giornate. Insomma, bagattelle con il senno di poi.

E quando si trovano a dover deliberare su fatti di questa gravità, non sanno che pesci prendere. E per questo vanno in interpretazione per Analogia su sentenze precedenti, tanto poi ci pensa la commissione di Appello a dimezzare le squalifiche se i colpevoli hanno l'impudenza di fare ricorso.

In questo caso, il Giudice Territoriale della Liguria ritiene che per una prognosi di 6 giorni di ospedale e una ferita lacero contusa al labbro basti questa squalifica.

Io trovo questa cosa oltraggiosa soprattutto nei confronti del Collega e spero con tutto il cuore che il Rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo territoriale abbia portato ad esempio per analogia la sentenza del Piemonte, dove per una prognosi di 3 giorni di Ospedale sono stati comminati 5 anni e la interdizione dai ranghi della FIGC.

Non sono certo che l'AIA possa impugnare la sentenza come parte offesa. Non credo che sia permesso.

Spero che il CRA Liguria stia facendo tutto il possibile perché questa violenza orribile, venga perseguita e punita nel giusto modo.
E' assurdo dividere le persone in buoni o cattivi. Le persone o sono affascinanti o sono noiose.

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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda cammello il sab ott 16, 2021 10:10 am

Questa sentenza è un ulteriore atto di violenza nei confronti del collega e di tutta l'associazione. Ha amaramente ragione Bluelord quando parla della influenza della mediaticità nello "spingere" i giudice sportivo ad una sentenza corretta. In questo caso non ho visto neanche da parte della nostra associazione la stessa attenzione. Nessun articolo sul sito, nessun commento, nessuno alla prossima gara del collega. la questione della violenza sugli arbitri è sempre stata un problema e sempre lo sarà (anche se alcuni l'hanno opportunisticamente utilizzata come questio elettorale) e se noi in primis non manteniamo una linea rigida comune ci troveremo sempre di fronte a sentenze differenti a seconda del giudice sportivo. poi mi piacerebbe leggere i commenti di chi chiedeva la sospensione dei campionati, lo sciopero di tutte le categorie sino a qualche mese fa.
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Re: Violenza a Quiliano (SV)

Messaggioda quagliabella il sab ott 16, 2021 10:13 am

Observer ha scritto:qui in effetti ci sono delle circostanze attenuanti, come il fatto che essendo accaduto al termine della gara il gesto "scellerato" (definizione del Giudice Territoriale) è avvenuto a fine gara e che per questo non ha alterato il risultato sportivo della stessa (quindi non c'è stata una sospensione della stessa).

E purtroppo questo Giudice, li elenca tutti questi fatti attenuanti ai quali ha dato una grande enfasi: per esempio che uno dei due tizi si è scusato e ha raggiunto il Collega al Pronto Soccorso per scusarsi.

Purtroppo, la Giustizia Sportiva amministrata dalla FIGC è un cinema. Giudice Territoriale che vai, amministrazione che trovi. Esiste un Codice di Giustizia Sportiva, ma non esiste una raccolta organica delle delibere del Consiglio Federale, sulle indicazioni che da la FIGC nella lotta alla violenza per esempio.

Spesso i Giudici Territoriali sono improvvisati. Magari sono Avvocati amici del dirigente FIGC locale che, pro bono, svolgono queste funzioni. Perchè nel 99% dei casi devono deliberare su infortuni a calciatori, a sospensioni di gare, a squalifiche di poche giornate. Insomma, bagattelle con il senno di poi.

E quando si trovano a dover deliberare su fatti di questa gravità, non sanno che pesci prendere. E per questo vanno in interpretazione per Analogia su sentenze precedenti, tanto poi ci pensa la commissione di Appello a dimezzare le squalifiche se i colpevoli hanno l'impudenza di fare ricorso.

In questo caso, il Giudice Territoriale della Liguria ritiene che per una prognosi di 6 giorni di ospedale e una ferita lacero contusa al labbro basti questa squalifica.

Io trovo questa cosa oltraggiosa soprattutto nei confronti del Collega e spero con tutto il cuore che il Rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo territoriale abbia portato ad esempio per analogia la sentenza del Piemonte, dove per una prognosi di 3 giorni di Ospedale sono stati comminati 5 anni e la interdizione dai ranghi della FIGC.

Non sono certo che l'AIA possa impugnare la sentenza come parte offesa. Non credo che sia permesso.

Spero che il CRA Liguria stia facendo tutto il possibile perché questa violenza orribile, venga perseguita e punita nel giusto modo.

non sono un legale,tutt'altro. Però quello che ci vorrebbe è proprio la possibilità di impugnare le sentenze (e anche toccare nel portafoglio i colpevoli..) brutto dirlo ma in Liguria spiccano per buonismo
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