da Gibbus58 il sab nov 27, 2021 6:54 pm
gara del 21/11/2021 NUOVA SANSTEVESE – REAL SANTO STEFANO CALCIO (sospesa al 43° del secondo tempo sul risultato di 3-2)
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
• Preso atto che, al 43° del secondo tempo, il dg in seguito ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore della Societrà Real Santo Stefano Calcio veniva avvicinato dal giocatore PAPALIA FABIO della stessa società del giocatore espulso precedentemente, il quale protestava vivacemente insultando il Direttore di gara, dopo il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti continuava nelle proteste con atteggiamento agressivo e con frasi minacciose; veniva trattenuto dai propri compagni di squadra; successivamente mentre l’Arbitro controllava la situazione creatasi nei pressi delle due panchine il giocatore Papalia Fabio lo colpiva con un forte pugno al volto e precisamente sulla mascella destra;
• Preso atto, altresì, che il colpo subìto provocava al ddg dolore facendolo cadere a terra oscurando momentaneamente la vista trovandosi quindi nell’impossibilità di proseguire regolarmente la gara successivamente il Direttore di gara si recava con i propi mezzi al locale Pronto Soccorso. • Visto il referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che il ddg veniva sottoposto ad esami RX alla mandibola destra gli veniva riscontrato un trauma contusivo da percosse, con una prognosi di giorni 5, salvo complicazioni;
• " Visto, l'art. 35, comma 4 del condotta gravemente sleale, il quale prevede che " I calciatori e i tecnici dirigenti che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione"; • Pertanto Visto l'art. 35, comma 7 del condotta gravemente sleale; si segnala che la presente sanzione va considerata al fine dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
Richiamato l’Art 65 comma 1 del C.G.S.
Si dispone di infliggere le seguenti sanzioni:
- Perdita della gara con il punteggio di 3-0 alla Società Real Santo Stefano Calcio Art 10/1 C.G.S.
-Ammenda di Euro 150,00 alla Società Real Santo Stefano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva.
-Squalifica del calciatore Papalia Fabio fino al 30/06/2025.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione