AMMENDA
Euro 100,00 ATLETICO RACCONIGI
per aver permesso l'accesso al terreno di gioco a persona non presentein distinta al termine della gara e per la rissa con i giocatori avversari
Euro 100,00 SOMMARIVA PERNO
per avere un proprio giocatore sporcato volontariamente i sedili dellepanchine al termine della gara e per la rissa con i giocatori avversari
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/11/2026
VASCHETTO STEFANO (SOMMARIVA PERNO)
per condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Espulso durante la gara per proteste, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e colpiva con una testata ed attingeva con tre sputi al viso il Vicepresidente della Società Atletico Racconigi che era entrato all’interno del recinto di gioco per chiedere chiarimenti sul comportamento di un giocatore che al termine della partita aveva sporcato i sedili delle panchine (il Vicepresidente non risultava in distinta ed è stato in seguito identificato dall’arbitro). Da questo scaturiva una rissa fra i giocatori delle due squadre che si spintonavano a vicenda diverse volte, mentre i presenti cercavano di allontanarlo dal Vicepresidente e calmavano la rissa facendo rientrare tutti i giocatori negli spogliatoi. A questo punto l’Arbitro accompagnava il Vicepresidente verso gli spogliatoi e mentre stava per raggiungerli veniva colpito alle spalle con un forte pugno alla nuca che lo faceva accasciare a terra con nausea e mal di testa e dove rimaneva sdraiato per alcuni minuti. L’aggressore veniva bloccato con forza e portato all’esterno dell’impianto. L’arbitro rientrava nello spogliatoio con il supporto dei dirigenti della Società Atletico Racconigi e mentre rientrava in sede, lamentando ancora nausea e mal di testa, si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pinerolo dove gli veniva riscontrato un leggero trauma cranico e quindi dimesso con le opportune istruzioni per il suo caso. La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall'art. 16 comma 4bis del condotta gravemente sleale nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016).
Stante la gravità della condotta, si dispone a carico del Sig. Vaschetto Stefano la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.