Ennesimo episodio ed ennesima sentenza vergognosa, come si fa a dire che il collega doveva riprendere la gara dopo una cosa del genere?
- al 18' del secondo tempo il calciatore FORMICONI Francesco (BRICTENSE) in segno di protesta correva
verso l'arbitro rivolgendogli gravi offese tentando di aggredirlo con pugni senza riuscirvi perchè lo stesso
prontamente correva verso l'esterno del terreno di gioco.
In tale frangente il FORMICONI veniva bloccato dai calciatori di entrambe le squadre, in conseguenza di a
tale comportamento, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 18' del secondo tempo sul seguente
punteggio: PALOMBARA - BRICTENSE 1 - 1.
Da quanto sopra descritto appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri attribuitigli dal
regolamento del gioco del calcio (Regola 5) che prevede "che prima di adottare tale eccezionale decisione,
l'arbitro se le circostanze lo consentono deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo
potere". Avrebbe dovuto chiedere l'intervento del capitano della squadra e con la sua collaborazione
allontanare dal terreno di gioco il Sig. FORMICONI ristabilendo le normali condizioni per la regolare
prosecuzione della gara.
Nel caso in esame, non c'è stata aggressione all'arbitro tanto più che il calciatore FORMICONI è stato
bloccato e successivamente è intervenuta la Forza Pubblica.
Pertanto, questo Organo Giudicante avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 10 comma 6 del condotta gravemente sleale
DELIBERA
a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in epigrafe adottato dall'arbitro;
b) di ordinare la ripetizione della gara con effetto, dando mandato a Comitato Regionale Lazio per gli
adempimenti di competenza
c) di squalificare il Sig. FORMICONI Francesco (BRICTENSE) per 4 gare effettive.