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https://upload.figclnder.it/modena/Comu ... 1/cu44.pdfCAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - GARE DEL 25/ 2/2024 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/ 2/2024 FONDA PAVULLESE CALCIO - RUBIERA CALCIO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, OSSERVA quanto segue:
al minuto 7 del secondo tempo di gioco il direttore di gara sospendeva definitivamente la partita a seguito di una aggressione subita da parte di un giocatore della società Fonda Pavullese Calcio che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, lo minacciava gravemente
e lo colpiva con un violento pugno al volto, provocandogli perdita di equilibrio, stordimento e forte dolore. Le lesioni venivano refertate come da certificati medici in atti.
L'art. 64 II comma NOIF dispone che l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena autonomia di giudizio.
Ritiene questo Giudice Sportivo che la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro sia conforme al dettato normativo: egli infatti, in conseguenza della gravità del fatto e della violenza, provata per tabulas, posta in essere nei suoi confronti non poteva certamente essere in grado di riprendere e portare a termine l'incontro.
Per quanto attiene all'esito della gara la fattispecie è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 10 comma I condotta gravemente sleale che prevede la responsabilità della società per fatti posti in essere dai propri tesserati.
Per questi motivi il Giudice Sportivo territoriale
DELIBERA
di infliggere alla società Fonda Pavullese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda pari ad Euro 500,00.
CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA FINO AL 29/ 8/2028 - TONARINI NICOLA (FONDA PAVULLESE CALCIO) al minuto 7 del secondo tempo di gioco, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per DOGSO, il giocatore correva verso il direttore di gara proferendo nei suoi confronti espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. L'arbitro, nell'indietreggiare per evitare una aggressione, veniva raggiunto frontalmente dal giocatore il quale lo afferrava al polso sinistro con forza, strattonandolo all'altezza del petto con la mano destra. A questo punto l'arbitro, al fine di allontanarlo fischiava ripetutamente. Il giocatore reiterava le condotte ingiuriose e minacciose
e tentava, senza riuscirvi, di togliere il fischietto dalla bocca del direttore di gara. A quel punto il Tonarini colpiva violentemente il direttore di gara con un pugno alla mandibola sinistra, causandogli una immediata perdita di equilibrio ed un forte dolore. Il direttore di gara, nonostante il colpo ricevuto, riusciva a stare in piedi e, seppur barcollando, si dirigeva verso lo spogliatoio, venendo rincorso da Tonarini il quale continuava ad urlare espressioni ingiuriose e minacciose. Lo stesso non raggiungeva l'arbitro solo in ragione del pronto intervento di un giocatore della squadra avversaria. All'uscita dell’impianto di gioco, dopo che erano trascorsi circa venti minuti, il giocatore affrontava nuovamente l'arbitro rivolgendogli ulteriori espressioni minacciose.
Il direttore di gara, in conseguenza della condotta posta in essere dal giocatore, riportava lesioni giudicate guaribili in giorni tre, come da referto di Pronto Soccorso in atti. In ragione delle circostanze dedotte dal direttore di gara nel proprio referto, questo giudice ritiene la sanzione irrogata proporzionata all'effettiva gravità dei fatti (sanzione determinata ai sensi dell'art.35 comma IV condotta gravemente sleale). La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti degli arbitri (art. 35 comma VII condotta gravemente sleale).