dal CU 290 CR Sicilia
AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:
CR SCICLI Euro 1.000,00 2 gare
Per grave contegno irriguardoso, da parte di soggetto riconducibile alla Società, nei confronti dei componenti
la terna arbitrale, prima dell'inizio della gara; per avere, lo stesso soggetto, indebitamente presente a fine
gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi, insieme a tesserati non riconosciuti della Società ed a persone
non autorizzate che assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, prima
strattonato un A.A. e poi colpito lo stesso con un violento pugno al volto causandone la caduta e facendogli
sbattere la testa contro il pavimento con ripercussioni su varie parti del corpo e provocando capogiri,
escoriazioni, mancanza di equilibrio e malessere generale con necessità di ricorrere a cure mediche presso
un P.O. dove veniva refertato con una prognosi di giorni otto per trauma cranico e facciale con ematoma
contusivo zigomo sx e contusione emitorace sx; inoltre, persone non identificate, introdottesi nello
spogliatoio arbitrale, versavano dell'urina nella borraccia dell'arbitro; e, infine, per avere, soggetti sconosciuti,
rigato entrambe le portiere della fiancata destra dell'autovettura dell'arbitro. (Con obbligo del risarcimento del
danno, se richiesto)
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 5/ 3/2024
SCIFO CORRADO (CR SCICLI)
Per reiterato contegno irriguardoso nei confronti di ufficiali di gara e per avere, a fine gara, assunto contegno
offensivo e minaccioso nei confronti degli stessi.
SCIFO CORRADO (CR SCICLI)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2024
TASCA ANGELO (CR SCICLI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
gara del 21/ 1/2024 GALACTIC ACADEMY - CITTA DI GIULIANA
2-2; Sospesa al 43' del s.t.
Esaminato il referto arbitrale il quale, come è noto, gode di fede privilegiata in ordine alla gara, dallo stesso
si rileva che, al 43' del secondo tempo, il calciatore Dell'Oglio Gaspare (Galactic Academy) a gioco in
svolgimento, con fare arrogante, minaccioso ed intimidatorio, assumeva contegno irriguardoso nei confronti
dell'arbitro che poi spingeva con estrema violenza con entrambe le mani al petto, provocandone la caduta a
terra e causando escoriazioni alle gambe, ai gomiti, dolore alla schiena, momentaneo smarrimento,
mancanza di respiro, senso di vomito, stordimento e capogiri, continuando altresì con una condotta offensiva
e minacciosa, dopo la notifica del provvedimento di espulsione;
Considerate le proprie condizioni fisiche, l'arbitro decideva di non proseguire la direzione della gara; nel
contempo un soggetto già inibito, riconducibile alla Società, assumeva contegno irriguardoso nei confronti
dell'arbitro stesso;
A causa dell'accentuarsi dei dolori al corpo l'arbitro si recava presso un Presidio Ospedaliero dove veniva
refertato con una prognosi di sette giorni per trauma policontusivo;
Per quanto sopra;
Sancita la responsabilità della Società Galactic Academy alla quale va addebitato quanto ascrivibile al
proprio calciatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 10, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Galactic Academy la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e
l'ammenda di Euro 300,00.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 22/ 1/2029
DELL OGLIO GASPARE (GALACTIC ACADEMY)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, nonchè per avere spintonato lo stesso con entrambe le
mani al petto con estrema violenza facendolo cadere a terra e provocando escoriazioni alle gambe, ai gomiti
e dolore alla schiena, giramenti di testa e difficoltà respiratoria. A seguito del provvedimento di espulsione il
suddetto calciatore assumeva ripetutamente contegno offensivo e e minaccioso nei confronti dello stesso
arbitro che decretava la sospensione della gara e, lasciato l'impianto sportivo, a causa dei forti dolori agli arti
superiori, raggiungeva un Presidio Ospedaliero dove gli veniva riscontrato un "trauma policontusivo da
riferita aggressione con una prognosi di 7 (sette) giorni.
Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra
quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 49/A del 12/10/2022;
Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta secondo la definizione dell'art. 35 del
C.G.S., che la individua in ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si
concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo
sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
Per quanto sopra;
Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come
previste dall'art.35, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.