La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), avv. MICHELE TOMATIS, geom. RENATO FERRANDO e cav. VITTORIO SAVINI (componenti), con l’assistenza del geom. STEFANO JOVANE, rappresentante dell’A.I.A., nella riunione del 23.10.2007, ha deliberato:
Prot. n. 5 - Reclamo SOCIETA XY avverso le squalifiche dei calciatori B.M. fino al 29.3.2008, F.W. fino al 29.9.2011, B.C. fino al 29.6.2008, dell'allenatore C.M. fino al 31.12.2008, avverso l'inibizione dei dirigenti C.G. fino al 29.6.2008, M.L. fino al 30.10.2007 e A.E. fino al 29.3.2008 ed avverso l'ammenda di € 250,00. Gara Società AB -Società XY del 29.9.2007 Campionato Juniores Provinciale.
C.U .n. 12 dell'11.10.2007 D.P. di La Spezia
Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di La Spezia, visti gli atti ufficiali della gara del Campionato Juniores Provinciale Società AB-Società XY del 29 Settembre 2007, assumeva a carico della SOCIETA XY e di suoi tesserati, i provvedimenti disciplinari sotto riportati, così motivandoli:
A CARICO DI SOCIETÀ
Ammenda € 250,00 Societa XY
Il G.S., rilevato che la gara è stata sospesa al 46° del secondo tempo per aggressione al Direttore di gara e che l'impedimento per la regolare effettuazione della stessa è da attribuirsi a comportamento particolarmente violento di diversi giocatori della Società medesima, determina la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 250,00
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 29/06/2008
al Sig. C.G. (Società XY)
Per aver, in concorso con A.E. e C.M., assalito, strattonato e offeso l'arbitro subito dopo la sospensione della gara avvenuta al 46° del secondo tempo, trattenendolo con forza in modo da impedirgli di mostrare i cartellini per la notifica dei provvedimenti disciplinari.
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 30/10/2007
al Sig. M.L. (Società XY)
Perchè con funzione di addetto all'arbitro non prestava la dovuta assistenza al medesimo per i fatti accaduti subito dopo la sospensione del la gara avvenuta al 46° del secondo tempo.
A CARICO DI ALLENATORI
Squalifica fino al 31/12/2008 al Sig. C.M. (Società XY)
Per aver offeso il Direttore di gara e per tale comportamento veniva allontanato dal terreno di gioco al 25° del secondo tempo e per essere rientrato sullo stesso senza autorizzazione al momento della sospensione della gara nonché successivamente per aver sottratto i documenti di riconoscimento della Società di appartenenza dallo spogliatoio dell'arbitro. Inoltre per aver, in concorso con A.E. e C.G., assalito, strattonato e offeso l'arbitro subito dopo la sospensione della gara, trattenendolo con forza in modo da impedirgli di mostrare i cartellini per la notifica dei provvedimenti disciplinari.
A CARICO DI ASSISTENTE ARBITRO
Squalifica fino al 29/06/2008 al Sig. A.E. (Società XY)
Per aver, in concorso con C.M. e C.G., assalito, strattonato e offeso l'arbitro subito dopo la sospensione della gara avvenuta al 46° del secondo tempo, trattenendolo con forza in modo da impedirgli di mostrare i cartellini per la notifica dei provvedimenti disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 29/03/2008 al Sig. B.M. (Società XY)
Per aver, a gioco fermo, reagito al colpo subito dall'avversario R.M., tentando di colpirlo con un pugno ed aver al momento della notifica della sanzione proferito una frase offensiva seguita da una spinta nei confronti del Direttore di gara, tanto da farlo indietreggiare.
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica fino al 29/09/2011 al Sig. F.W.P. (Società XY)
Per aver, sopraggiungendo da dietro, spintonato l'arbitro il quale girandosi si è sentito profferire dallo stesso la frase "bastardo prendi questo" sferrandogli nel contempo un pugno alla bocca, ferendolo nella parte inferiore del labbro. Ferita dalla quale usciva sangue con successivo gonfiore. A seguito dell'accaduto l'arbitro sospendeva la gara. Accertamenti successivi hanno fatto rilevare dal medico del pronto soccorso del Civico Ospedale Della Spezia una prognosi di giorni 7 (sette) s.c. con la seguente diagnosi: "Trauma cranico lieve; contusione de l labbro inferiore e della regione lombosacrale secondarie a percosse da parte di persone note".
Squalifica fino al 29/06/2008 al Sig. B.C. (Società XY).
Per aver messo le mani in faccia al Direttore di gara, strattonandolo più volte, e proferito la frase "sei un bastardo" con l'aggravante di rivestire la qualifica di capitano
Siffatti provvedimenti disciplinari, con esclusione di quello relativo alla punizione sportiva, sono stati appellati dall’U.S. Bradia Azzurri, con rituale motivato reclamo inoltrato nei termini regolamentari. Contesta la reclamante lo svolgimento dei fatti, dando di essi una versione diversa sostenendo che:
• I dirigenti C.G. ed A.E. erano accorsi in campo per “tentare di porre fine ad una colluttazione” e che la “circostanza imponeva di bloccare in qualche modo i propri giocatori e di conseguenza allontanare il direttore di gara, ma senza comportamenti che abbiano oltrepassato l’etica sportiva”.
• Il dirigente M.L. aveva rispettato in pieno la sua funzione di addetto all’arbitro prestandogli l’assistenza dovuta e precipitandosi in campo per accompagnarlo negli spogliatoi.
• L’allenatore C.M. , espulso al 25º del S.T. era rientrato sul terreno di gioco per placare la colluttazione ed in tal senso deve essere giudicato il suo comportamento.
• Il calciatore B.M. aveva ricevuto una testata da un avversario che gli aveva fatto sanguinare il labbro ed aveva contestato il provvedimento d’espulsione con altri giocatori durante la quale era “possibile una lieve colluttazione senza intenzione”.
• Il calciatore F.W. era stato provocato dall’arbitro ed aveva reagito all’offesa non con un pugno ma con “un leggero schiaffo”.
• Il calciatore C.B. aveva proferito all’indirizzo del direttore di gara solo “alcune contestazioni in modo pesante, ma non aveva tenuto il comportamento addebitatogli.
La reclamante lamenta infine l’eccessiva onerosità dell’ammenda.
Dal che la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado.
Letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali, la Commissione preliminarmente ricorda che l’audizione in giudizio deve essere richiesta esplicitamente, che gli atti ufficiali della gara possono essere richiesti per iscritto al Comitato competente nei termini concessi per la presentazione del reclamo e che vanno respinte le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante perché le prove testimoniali nel giudizio sportivo di secondo grado sono espressamente vietate dal C.G.S.
Dall’esame del rapporto e del supplemento richiesto dal G.S.T. emerge incontestabile, dato il carattere di prova privilegiata di tali documenti, il comportamento addebitato e puntualmente riassunto dal primo giudice ai tesserati della società XY talché le sopra riportate doglianze della società non possono essere acquisite come prova e vanno declassate al ruolo di mere allegazioni difensive prive, nel giudizio sportivo, di alcun valore. Sotto il profilo dell’equità la Commissione non può che rilevare come, a fronte dell’assoluta gravità dei fatti refertati, le sanzioni inflitte dal primo giudice, sulle quali rileva per i calciatori anche l’aggravante della giovane età, siano congrue ed irriducibili; in particolare per quanto riguarda il calciatore F.W., dal quale l’arbitro riferisce d’aver subito “un pugno sulla bocca” (e non uno schiaffo, come sostenuto dalla reclamante) che gli aveva provocato una ferita alla parte inferiore del labbro con fuoriuscita di sangue, certificata dal verbale rilasciato dal Pronto soccorso S. Andrea di La Spezia alle ore 19.07 dello stesso giorno della gara (allegato agli atti).
Quanto all’ammenda la stessa appare equamente proporzionata alla gravità dei fatti e va confermata.
Per questi motivi la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.