Rissa nei juniores, doppia sconfitta a tavolino

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Rissa nei juniores, doppia sconfitta a tavolino

Messaggioda teo6791pr il mer dic 23, 2009 10:44 pm

Dato che spesso si è parlato di come va gestita una rissa e di cosa bisogna fare prima di arrivare alla sospensione...vi pubblico quanto deciso dal giudice sportivo dell'EmiliaRomagna.

GARA : PIANORESE – CASUMARO DEL 28/11/2009
Il Giudice Sportivo
ha sciolto la riserva di cui al C.U. nr. 23 del 02/12/2009 ed ha rilevato quanto segue:
risulta dagli atti ufficiali che al 37^ del secondo tempo l’arbitro, a gioco fermo, si accingeva ad ammonire il calciatore nr. 15 Sig. Zanardi Jacopo della Società Casumaro autore di un fallo pericoloso nei confronti di un calciatore avversario il nr. 16 Nizzi Matteo della Soc. Pianorese. Quest’ultimo si avvicinava al Sig. Zanardi dandogli un buffetto non violento sulla guancia e, mentre l’arbitro annotava il provvedimento di ammonizione a carico del calciatore (Sig. Nizzi), il Sig Dondi Matteo (Soc. Pianorese) si avvicinava al Sig. Zanardi (Soc. Casumaro) profferendo frasi offensive. Il Sig Zanardi reagiva colpendolo violentemente con pugno alla mascella procurandogli la rottura di un dente. Per effetto di quanto appena descritto diversi giocatori della Soc. Pianorese cercavano di avvicinare il Sig.Zanardi che, a sua volta si divincolava, ed iniziava a correre per evitare il contatto con gli avversari. A questo punto si accendeva una rissa che coinvolgeva quasi tutti i componenti di entrambe le squadre i quali si scambiavano colpi proibiti nonostante l’intervento di alcuni dirigenti che cercavano di separare i diversi contendenti. Il Direttore di gara, decideva di sospendere la gara perché non c’erano più le condizioni necessarie per una regolare disputa della partita dandone comunicazione ad entrambi i capitani.
Osserva questo G.S.
L’art. 64 comma 2 N.O.I.F. dispone: “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaino pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori,oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.
L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Dalla ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, nonché dalle circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto di gara, fonte di prova privilegiata, è evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, che si sia venuta a configurare una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la perdita della gara ad entrambe le squadre secondo la norma posta dall’art. 17 comma 2) C.G.S.. La rissa, come altre volte la C.A.F. ha avuto modo di statuire, consiste:” in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di confermarsi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente”. Dagli atti ufficiali emerge che l’arbitro ha dovuto sospendere la gara perché, dapprima, due contendenti erano venuti alle mani colpendosi reciprocamente e,successivamente, i giocatori di entrambe le squadre davano luogo ad una “rissa” alla quale pochi erano stati i calciatori che non vi avevano preso parte, senza possibilità per il Direttore di gara di intervenire, né di identificare con certezza i colpevoli delle violenze. Accertato in tal modo il verificarsi di una rissa in campo ne consegue la legittimità dell’interruzione anticipata dell’incontro e ,quindi, del successivo e conseguente provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società. Ritiene questo Giudice Sportivo che dagli atti, ufficiali, la gara sia stata interrotta aseguito di una rissa generale ove erano coinvolti la maggior parte dei giocatori presenti in campo. In particolare, per le
modalità e le circostanze con cui la rissa si è svolta, se l’arbitro avesse dovuto identificare ed espellere tutti i responsabili, di fatto, entrambe le squadre non avrebbero più avuto a disposizione almeno sette giocatori per parte. Da ciò è derivata l’impossibilità di far proseguire la partita e la sua successiva sospensione. Tale decisione è supportata dalla CAF ( crf C.U. nr. 39/C del 04/04/2005 app. Soc. G.S. Pianella )
P.Q.M.
Delibera: di infliggere ad entrambe le squadre la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
teo6791pr
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