Col nuovo anno, purtroppo, vecchie abitudini.
Provvedimenti estratti dai comunicati N°260-C5/35 e N°263 sgs58 e riguardanti i Campionati di C1 di Calcio a 5 e Allievi Regionali.
Gare del campionato REGIONALE CALCIO A CINQUE C1
GARE DEL 8/ 1/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
VIRTUS SCICLI al 30 6 2011
Per avere, propri sostenitori introdottisi a fine gara all'interno degli spogliatoi, colpito il primo arbitro con pugni e calci all'addome, provocando forte dolore e contusioni; nonchè per avere, i predetti, calpestato il secondo arbitro, provocando traumi.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 8/ 1/2016
CHIARAMONTE GIOVANNI (VIRTUS SCICLI)
Per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro; per avere ripetutamente colpito il primo arbitro al volto procurando forte
dolore e successivamente alla tempia destra con conseguente perdita dell'equilibrio; nonchè per avere colpito il secondo arbitro con un forte pugno al labbro che provocava intenso dolore, fuoriuscita di sangue e gonfiore.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 8/ 1/2016
GRAVINA SALVATORE (VIRTUS SCICLI)
Per condotta scorretta; nonchè per avere colpito il secondo arbitro con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
OCCHIPINTI SALVATORE (VIRTUS SCICLI)
Per condotta scorretta; nonchè per avere colpito entrambi gli arbitri con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 8/ 1/2016
APRILE MARCO (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito il secondo arbitro con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
COMITINI DANILO (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito entrambi gli arbitri con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
MUGLIARISI DANILO (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito entrambi gli arbitri con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
PALUMBO GIUSEPPE (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito entrambi gli arbitri con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
TERRANOVA GIUSEPPE (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito il secondo arbitro con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
TIDONA VINCENZO (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito entrambi gli arbitri con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
VIRGADAULA SALVATORE (VIRTUS SCICLI)
Per avere colpito il secondo arbitro con calci e pugni che provocavano traumi alle parti colpite;
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
Gare del CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
GARE DEL 12/ 1/2011
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 12/2012
CAVALLARO GIUSEPPE (TRECASTAGNI)
Per avere, nel corso di una rissa, colpito l'arbitro con un pugno al petto, assumendo altresì contegno aggressivo nei confronti dello stesso.
Come avete visto, ben 10 radiazioni....
