Circa qualche settimana fa il G.S. campano in un inatteso slancio di giustizia emanava tale sentenza nei confronti di una squadra:
CASO 1
Campionato di Promozione
E. 1.260 VIS SAN NICOLA
(più obbligo di disputa, a porte chiuse, di tre gare interne ed obbligo risarcimento danni nella misura stabilita dal C.R. Campania)
alla fine del 1° tempo, al rientro negli spogliatoi , sostenitori locali cercavano di scavalcare la rete di recinzione e, nel
contempo, attingevano con sputi l'arbitro; inoltre, lo minacciavano; reiteravano gli sputi ad inizio del secondo tempo, ingiuriando, altresì, l’arbitro; dopo la segnatura della rete da parte del squadra ospite, al 23° del secondo tempo, alcun i propri sostenitori, tentavano di scavalcare la rete di recinzione e lanciavano sul terreno di gioco pietre, bottigliette, petardi inesplosi e fumogeni, uno dei quali colpiva alla testa l'allenatore ospite, costringendo in tal modo, l'arbitro a sospendere la gara per circa 3 minuti; al 32' del secondo tempo, persone estranee, riconducibili alla squadra locale, entravano sul terreno di gioco, attraverso un cancello lasciato aperto, e minacciavano la terna arbitrale, costringendo l'arbitro nuovamente a sospendere la gara per altri 5 minuti; a fine gara, altri propri sostenitori, entravano sul terreno di giuoco e minacciavano la terna arbitrale, e nel mentre i medesimi, rientravano negli spogliatoi l'arbitro veniva colpito da tre pugni al volto, mentre l'assistente arbitrale veniva colpito da uno schiaffo e vari calci da un proprio sostenitore. Una volta raggiunto il proprio spogliatoio, la porta dello stesso veniva fatta oggetto da ripetuti colpi da addebitare sempre ai sostenitori locali. All'uscita della struttura, l'arbitro protetto dalle forze dell'ordine, che nel frattempo erano intervenute, veniva nuovamente minacciato ed ingiuriato; raggiunta la propria autovettura il D.d.D. constatava che la stessa era stata danneggiata nella carrozzeria; nel lasciare l'impianto a bordo della propria autovettura l'arbitro veniva raggiunto da vari sputi
Gli elementi discriminanti sono: comportamento violento dei tifosi, danni all'allenatore provocati da tale comportamento aggressione all'arbitro e all'assistente (mancata garanzia della loro sicurezza,quindi),danni all'autovettura del collega
Nel comunicato di oggi si leggono queste decisione:
CASO 2
E. 900 VIRTUS SAN SOSSIO
proprio sostenitore, alla fine del primo tempo, entrava nello spogliatoio dell'arbitro, lo ingiuriava, lo
minacciava e successivanente colpiva con due schiaffi al volto il direttore di gara e con uno schiaffo
l'assistente arbitrale
Dunque analizziamo gli elementi discriminanti qui:
comportamento violento dei tifosi (uno o tanti poco conta), aggressione all'arbitro e all'assistente (quindi mancata garanzia della loro sicurezza)
CASO 3
E. 150 VIRTUS SARNO
proprio sostenitore, al 16' del secondo tempo, faceva esplodere nei pressi della panchina ospite un
petardo che causava lo stordimento di un calciatore ospite, tanto da essere trasportato al pronto
soccorso per accertamenti
In questo caso il comportamento dei tifosi cagiona un danno che è quantificato in 150 euro e nessuna squalifica del campo...
i conti non tornano:
infatti caso 2+caso 3= caso 1
900 (caso 2) +150 (caso 3)= 1.050....la cifra sarebbe dovuta essere 1.260...d'accordo non ci sono le varie sospensioni e ulteriori minacce (quantifichiamole in 200 euro giusto per rientrare con i conti)...
manca ancora qualcosa: le tre giornate di squalifica del campo
Insomma, quello che voglio dire è che se un tifoso può entrare a fine primo tempo e schiaffeggiare liberamente arbitro e assistente significa che quel campo è poco sicuro allo stesso modo di quello in cui i tifosi possono entrare e sospendere a ripetizione la partita....poco sicuro è uno,poco sicuro è l'altro...perchè allora in un caso dare le tre giornate di squalifica e nell'altro no? non è mancanza di coerenza questa?
