Episodi presi dai campionati di Promozione, Prima e Seconda Categoria, tutti dal C.U. 413 LND del 7 Aprile. Segnalo che è la penultima giornata dei campionati in questione.
4.1.3. CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARE DEL 3/ 4/2011
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 350,00 CITTA DI TERRASINI
Per avere, propri sostenitori introdottisi sul terreno di giuoco, assunto contegno aggressivo nei confronti di un A.A.,altresì attinto con uno sputo al volto; nonchè per avere, due persone non identificate introdottesi all'interno dello spogliatoio dell'arbitro, assunto contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di ufficiali di gara, alla fine della stessa.
4.1.4. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 2/ 4/2011
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/11/2011
PISTORIO SANTO (CASTEL DI JUDICA)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara; nonchè per avere stretto con forza la mano dello stesso.
GARE DEL 3/ 4/2011
gara del 3/ 4/2011 GIOVANE CAMPOBELLO - PRO MAZARA
0-2; Sospesa al 1' del s.t.; Reclamo Giovane Campobello.
Si osserva in via preliminare che, dopo il preannuncio a mezzo fax, il reclamo in oggetto è pervenuto alle ore 12,13 del 5/04/2011, disattendendo in tal modo i termini perentori abbreviati stabiliti dalla F.I.G.C. e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n° 278 del 25/01/2011 e successivi; tale circostanza è motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame di merito;
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che:
Alla fine del p.t., l'arbitro subiva il comportamento, loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari, da parte dei calciatori Errante Giuseppe, Errante Parrino Vito, Oddo Leonardo, Italia Paolo, Pipitone Maurizio e dell'allenatore Pappalardo Michele, presente indebitamente, in quanto in atto squalificato, tutti della Società Giovane Campobello;
L'arbitro notificava l'espulsione a tutti i suddetti calciatori e, stante il mancato raggiungimento, da parte della Società Giovane Campobello, del numero minimo necessario per la prosecuzione della gara, la sospendeva definitivamente;
Per quanto sopra;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visti gli artt. 17, punto 1, e 33, punto 8, del C.G.S.;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Giovane Campobello, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Giovane Campobello la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2011
PAPPALARDO MICHELE (GIOVANE CAMPOBELLO)
Non iscritto in distinta, spintonava l'arbitro contro il muro ed assumeva contegno offensivo nei confronti dello stesso e del C.C. (Rapporti A. e C.C.).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011
PIPITONE MAURIZIO (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per avere afferrato l'arbitro per il collo ed avere assunto contegno minaccioso nei confronti dello stesso, il tutto alla fine del 1° tempo.
SQUALIFICA PER TRE GARE
ERRANTE GIUSEPPE (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per grave contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro.
ERRANTE PARRINO VITO (GIOVANE CAMPOBELLO)
Per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro; nonchè per ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso. (Rapporti A. e C.C.).
SQUALIFICA PER DUE GARE
ITALIA PAOLO (GIOVANE CAMPOBELLO)
ODDO LEONARDO (GIOVANE CAMPOBELLO)
4.1.5. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 2/ 4/2011
gara del 2/ 4/2011 ROBUR - LETOJANNI
1-0; Sospesa al 19' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 19' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Gullotta Marco (Letojanni), l'arbitro subiva il comportamento, loro ascritto al corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari, da parte dei calciatori Camarda Alessio, Valastro Giuseppe, Paiano Antonio, Siligato Giovanni, Contarino Orazio Andrea e dei dirigenti Lombardo Dario e Intilisano Salvatore, tutti della società Letojanni;
Contemporaneamente il direttore di gara subiva il contegno irriguardoso, offensivo ed aggressivo da parte di una persona non identificata indebitamente introdottasi all'interno del terreno di giuoco;
L'arbitro, valutata la situazione determinatasi, ometteva l'assunzione degli ulteriori provvedimenti disciplinari e decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Considerato altresì che l'eventuale espulsione di tutti i calciatori colpevoli di quanto esposto in narrativa avrebbe comunque portato alla sospensione definitiva della gara stante il mancato raggiungimento del numero minimo necessario per la prosecuzione della stessa;
Considerato che al momento in cui l'arbitro lasciava l'impianto sportivo, lo stesso subiva le intemperanze verbali da parte di un numeroso gruppo di sostenitori della Società Letojanni;
Sancita la responsabilità della Società Letojanni alla quale va addebitata la sospensione definitiva della gara stante il comportamento dei propri tesserati;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Letojanni la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 150.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 1/2012
INTILISANO SALVATORE (LETOJANNI)
Per avere tentato di colpire l'arbitro con uno schiaffo e per averlo attinto con uno sputo ad un braccio.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/10/2011
LOMBARDO DARIO (LETOJANNI)
Per contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, al momento in cui questi lasciava l'impianto sportivo.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2011
PACE LEONARDO (LETOJANNI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere tentato di colpirlo con pugni, dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
GULLOTTA MARCO (LETOJANNI)
Per condotta scorretta; nonchè per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARE
CAMARDA ALESSIO (LETOJANNI)
INTILISANO ALESSANDRO (LETOJANNI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2012
VALASTRO GIUSEPPE (LETOJANNI)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; nonchè per avere tentato di colpirlo con calci e pugni.
SQUALIFICA PER OTTO GARE
PAIANO ANTONIO (LETOJANNI)
Per avere spintonato l'arbitro; nonchè per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso.
SQUALIFICA PER TRE GARE
CONTARINO ORAZIO ANDREA (LETOJANNI)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.
SILIGATO GIOVANNI (LETOJANNI)
Per grave contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.
-- meno di un minuto fa --
Piccola dolorosa aggiunta al report dalle gare infrasettimanali.
Si disputano le fasi finali regionali del campionato Juniores, a questo ci riferiamo oggi.
Dal C.U. 416 LND dell'8 Aprile.
4.1.2. FASI FINALI JUNIORES REGIONALE
GARE DEL 6/ 4/2011
gara del 6/ 4/2011 MISTRETTA - TIGER
0-1; Sospesa al 36' del s.t.;
Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 36' del s.t., dopo l'espulsione del calciatore Lipari Alessio (Mistretta), l'arbitro subiva il comportamento violento da parte del calciatore Platia Giuseppe, del suddetto Lipari e dell'A.A. Frasconà Vincenzo; subiva altresì gravi atti di violenza da parte del dirigente addetto all'arbitro, Rampulla Gaetano, indebitamente inserito in distinta in quanto non tesserato, di sostenitori introdottisi sul terreno di giuoco e di altri tesserati non riconosciuti; solo l'intervento dei dirigenti della Società Tiger sottraeva il direttore di gara alle suddette violenze e gli consentiva, pur tra le intemperanze verbali da parte di tesserati della Società Mistretta, tra i quali riconosceva il calciatore Lombardo Vito, di raggiungere gli spogliatoi, sospendendo definitivamente la gara; lo stesso si recava successivamente presso un Presidio Ospedaliero dove gli venivano riscontrati traumi refertati con una prognosi di 5 giorni s.c.;
Condivisa la opportunità della decisione dell'arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Sancita la responsabilità della Società Mistretta alla quale va addebitata la sospensione definitiva della gara stante il comportamento dei propri tesserati e sostenitori;
Considerato che quanto esposto in narrativa merita l'irrogazione di una adeguata sanzione afflittiva;
Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Mistretta la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'esclusione dal prosieguo del Campionato Regionale Juniores 2010/2011 e l'ammenda di Euro 1.000,00.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 6/ 4/2016
FRASCONA VINCENZO (MISTRETTA)
Per avere colpito ripetutamente con calci l'arbitro, già a terra per una precedente aggressione, provocando intenso dolore; nonchè per ulteriore grave contegno offensivo nei confronti dello stesso, dopo la sospensione della gara.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 6/ 4/2016
LIPARI ALESSIO (MISTRETTA)
Per condotta scorretta; nonchè per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione; ed ancora, per averlo colpito ripetutamente con calci, mentre si trovava già a terra per una precedente aggressione, provocando intenso dolore.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
SQUALIFICA PER TRE GARE
BACILLERI ANTONINO (MISTRETTA)
Per condotta scorretta; nonchè per contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 6/ 4/2016
PLATIA GIUSEPPE (MISTRETTA)
Per avere colpito l'arbitro con un violentissimo calcio alla zona lombare provocando intenso dolore e la caduta a terra con conseguente aggressione da parte di numerosi altri tesserati e sostenitori della propria Società.
Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
SQUALIFICA PER TRE GARE
LOMBARDO VITO (MISTRETTA)
Per grave contegno offensivo nei confronti dell'arbitro.
Esprimo massima solidarietà al collega Carmelo De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, vittima di questa infame aggressione.
