CAMPIONATO DI ECCELLENZA
PERDITA DELLA GARA
TEAM S.LUCIA GOLOSINE
A scioglimento della riserva, di cui al C.U. n. 48 del 25.01.2012, il G.S., rileva che al 48’ del 2° tempo l'arbitro ha sospeso la partita a seguito del contegno del calciatore Gambini Gabriele della società A.C.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE.
Pur ritenendo il comportamento dell'arbitro non adeguato al comportamento ascritto al giocatore, non può entrare nel merito della decisione che, fondata sull'atteggiamento psicologico del direttore di gara e, per ciò, non idoneo a rivestire la forma dell'errore tecnico
Il G.S. delibera :
- di NON convalidare il risultato ottenuto sul campo A.S.D. Calcio Caldiero Terme - A.C.D. Team S.
Lucia Golosine 1 - 0;
- di applicare alla società A.C.D. Team S. Lucia Golosine la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio : A.S.D. Calcio Caldiero Terme - A.C.D. Team S. Lucia Golosine 3 - 0.
Squalifica per QUATTRO gare effettive
GAMBINI GABRIELE (Team S.Lucia Golosine)
A scioglimento della riserva assunta col C.U n. 48 del 25.1.2012, il G.S. rileva dal referto arbitrale che, al 48’ del 2° tempo, l'arbitro ha sospeso la partita a seguito del comportamento del giocatore di A.C.D. Team S. Lucia Golosine, GAMBINI GABRIELE, a seguito del quale ha temuto per la propria incolumità.
Riferisce il direttore di gara che il giocatore, reagendo ad una sua decisione, gli si avvicinava e lo apostrofava con espressioni offensive ed irriguardose senza, peraltro, adottare o minacciare gesti violenti (così non potendo qualificarsi l'espressione "Dopo ti aspetto fuori e mi spieghi").
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Squalifica per SEI gare effettive
GIACOMAZZO ALESSANDRO (Loreggia)
Per contegno aggressivo nei confronti dell'arbitro, pressandogli altresì sulla fronte con la propria, senza
procurare danni fisici.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
gara del 15/ 1/2012 PIONCA - PETRARCA CALCIO
A scioglimento della riserva di cui al C. U. n. 47 del 18.01.2012.
Emerge dal referto arbitrale che al 29’ del 2° tempo il direttore di gara allontanava il dirigente del Petrarca Calcio, Vescovi Cristian, per ripetute e plateale proteste; mentre questi si allontanava senza indugio, un giocatore del Petrarca Calcio, che si trovava in panchina, interpellava l'arbitro con espressioni ingiuriose, nel momento in cui il direttore di gara si avvicinava col cartellino rosso per intimargli l'espulsione, il giocatore entrava nel rettangolo di gioco, metteva le mani al viso dell'arbitro e lo spingeva con violenza, fino a farlo cadere. L'aggredito batteva violentemente la testa al suolo, riportando forte sensazione di dolore. Mentre era a terra, lo stesso aggressore gli si poneva sopra a cavalcioni e lo percuoteva ripetutamente al volto e al capo con pugni e gomitate. Nell'occorso l'arbitro riportava una ferita lacero contusa al labbro superiore, trauma cranico non commotivo, trauma alla mandibola, come costatato successivamente a seguito di visita medica e radiologica, immediatamente eseguita al vicino Pronto Soccorso. L'autore dell'aggressione, non potuto identificare immediatamente, perché vestito della tuta, veniva indicato dal capitano della squadra come il n. 16 RIZZO ALESSANDRO.
L'arbitro, infatti, immediatamente condotto nello spogliatoio, aveva richiesto l'accompagnamento in sua presenza dell'autore del fatto per l'identificazione, ma il capitano della squadra, che lo aveva indicato, appunto, con il giocatore n. 16, riferiva che l'aggressore era emotivamente alterato e non poteva lasciare lo spogliatoio. Il direttore di gara, ritenendo, invece, che i fatti fossero addebitabili al n. 18 (Simone Esposito), chiedeva che gli fosse accompagnato il giocatore contrassegnato da questo numero: poteva, così, verificare che non presentava i caratteri somatici (barba pronunciata), notati nell'aggressore.
Non potendo ottenere informazioni utili dall'O.A. Francesco Cannizzaro che, presente a non meno di 60 metri, aveva notato l'episodio, ma non era in grado di identificare l'aggressore, l'arbitro si rimetteva alle indicazioni del capitano. Questo giudicante non ha ragione per non attenersi alle indicazioni del capitano della squadra, confortate anche dal fatto che l'arbitro non ha individuato nell'inizialmente ritenuto aggressore, il responsabile del fatto, del quale risponde anche la società di appartenenza del giocatore ai sensi dell'art. 4.2 C.G.S. dell'anticipata conclusione della gara, in quanto il restante tempo avrebbe consentito la modificazione del risultato fino ad allora conseguito.
P.Q.M. il G.S. delibera:
- di irrogare al giocatore RIZZO ALESSANDRO la sanzione sportiva della squalifica fino a tutto il 18 gennaio 2016;
- di non omologare il risultato ottenuto sul campo (Pionca - Petrarca Calcio 1 - 0);
- di applicare alla società Petrarca Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio: PIONCA - PETRARCA CALCIO 3 - 0.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 30/ 4/2012
COSTACURTA MARCO (San Martino Speme)
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara.
MASSAGGIATORI
Squalifica fino al 30/ 4/2012
RUSSO LUCA (San Martino Speme)
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso ei confronti dell'arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara
ALLENATORI
Squalifica fino al 30/ 4/2012
CORSO ANTONIO (San Martino Speme)
Per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso ei confronti dell'arbitro e delle istituzioni federali, a fine gara
CALCIATORI
Squalifica per TRE gare effettive
BOCHESE GIOVANNI (San Martino Speme)
Per linguaggio blasfemo e insistenti insulti ed offese nei confronti dell'Arbitro, a fine gara.
FORNASA JOSE ALEJANDRO (San Martino Speme)
Per linguaggio blasfemo e insistenti insulti ed offese nei confronti dell'arbitro, a fine gara.
FRACCAROLLO TOBIA (San Martino Speme)
Per linguaggio blasfemo e insistenti insulti ed offese nei confronti dell'Arbitro, a fine gara.
