Come da titolo in oggetto, il giorno 30 maggio 2019, il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno modificare alcuni articoli (39, 40, 40 quater, 40 quinquies, 63, e 103 bis) delle norme di funzionamento interne (NOIF) con il comunicato ufficiale n. 135.
In calce vi lascio alcuni punti che riguardano direttamente noi arbitri ed in allegato trovate il comunicato completo.
Penso sia molto interessante. In grassetto le modifiche.
Art.40
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. II calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro.
Art.63
3. Nelle gare organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività ricreativa, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.