Vi riporto una sentenza della corte d'appello territoriale marche, che ribalta la sentenza del giudice sportivo Marche che aveva ordinato la ripetizione di una gara per errore tecnico dell'arbitro. Vi chiedo un commento, perche io sono un po allibito da tutto quanto, soprattutto perche non riesco a capire come sia nato il caso. L'unica cosa che mi viene in mente è che l'arbitro abbia refertato veramente di aver sbagliato a non concedere un calcio di punizione indiretto che invece c'era, ma mi pare follia.
Senza parlare di certe affermazioni inserite in sentenza (non e il nostro campo ma leggere che col calcio di punizione dal limite tanto non si fa gol quindi è ininfluente mi sembra un tantino azzardata come affermazione). Che ne pensate?
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Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD FABRIANO CERRETO ha disposto la ripetizione della gara del 16/9/2023 I.L. BARBARA MONSERRA – FABRIANO CERRETO, ritenendo che nell’occasione il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico e che lo stesso avrebbe avuto una influenza sul regolare svolgimento della gara e sull’esito della stessa.
Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD I.L. BARBARA MONSERRA chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente l’omologazione del risultato determinatosi alla fine dell’incontro.
Le motivazioni del reclamo si fondano essenzialmente sulla mancata incidenza del presunto errore arbitrale sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito dell’incontro.
Nelle controdeduzioni la ASD FABRIANO CERRETO ha chiesto la reiezione del reclamo, sostenendo che quanto deciso dal Giudice Sportivo è conforme alla normativa in materia, in quanto - ad avviso della stessa - sussisterebbe sia la fattispecie dell’errore tecnico sia l’incidenza dello stesso sul regolare svolgimento della gara e sul suo esito.
La ASD FABRIANO CERRETO ha anche richiesto di poter essere ascoltata ed alla audizione ha ribadito quanto esposto nelle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo.
L’arbitro convocato dalla Corte ha comunicato di non poter essere presente alla riunione del 16 ottobre 2023 per cui la discussione è stata rinviata alla riunione del 23 ottobre 2023 per la riconvocazione del direttore di gara; in tale data è comparso il Presidente del Comitato Regionale AIA, il quale ha comunicato che l’arbitro era impossibilitato a presentarsi, non avendo ottenuto il necessario permesso dal datore di lavoro, e che lo stesso comunque gli aveva fatto pervenire un supplemento di referto nel quale ha precisato dettagliatamente quanto accaduto e quanto da lui deciso nell’episodio in esame.
La Corte acquisito e letto il supplemento di referto ha ritenuto lo stesso idoneo a chiarire l’episodio senza necessità di ulteriore convocazione dell’arbitro ed ha proceduto alla discussione del caso, emettendo al termine della stessa la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra specificato, il reclamo è stato essenzialmente fondato sulla mancata incidenza del presunto errore arbitrale sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa, ipotesi che, sussistendo, non può legittimare la decisione di ordinare la ripetizione della gara
La Corte ritiene che nel caso in esame tale prospettazione sia corretta e che pertanto il reclamo vada accolto con omologazione del risultato ottenuto al termine della gara.
Infatti in base a quanto è emerso dalla documentazione acquisita agli atti, il presunto errore arbitrale avrebbe privato la società ASD FABRIANO CERRETO di un calcio di punizione indiretto al limite dell’area di rigore.
Risulta notorio – a giudizio della Corte - che tale situazione raramente porta ad una segnatura di una rete e che pertanto – ove si dovesse ritenere che l’arbitro ha commesso un errore tecnico teoricamente idoneo ad adottare la decisione di far ripetere la gara – appare evidente che lo stesso non abbia inciso o potuto incidere in maniera determinante sulla regolarità della gara.
La Corte ritiene che la regolarità della gara per la mancata concessione di una punizione indiretta al limite dell’area di rigore non possa essere ritenuta un danno rilevante che abbia inciso o potuto incidere in maniera decisiva sull’esito finale dell’incontro.
Gli esempi classici che vengono rinvenuti in giurisprudenza in casi analoghi indicano che la incidenza sulla regolarità della gara possa essere attribuita ad episodi che sicuramente hanno inciso (mancata concessione di una rete regolare) o molto probabilmente avrebbero potuto incidere (mancata concessione di un calcio di rigore) sul risultato finale.
La stessa giurisprudenza ha stabilito che la valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto di quali siano stati o avrebbero potuto essere gli effetti dell’errore tecnico: è stato quindi deciso che la mancata espulsione di un calciatore al quale era stata comminata la seconda ammonizione a pochi secondi dalla fine dell’incontro non possa essere considerata rilevante sull’esito della gara, in mancanza di altri elementi di fatto con ciò contrastanti, così come è stato considerato ininfluente l’aver fatto battere il calcio d’inizio alla stessa squadra sia nel primo che nel secondo tempo.
Pertanto in base a tale motivazione, la Corte decide che il reclamo vada accolto e che vada omologato il risultato ottenuto sul campo.
La Corte peraltro ritiene opportuno sottolineare che a suo avviso, alla luce di quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di referto acquisito agli atti nella fattispecie in esame, non si possa ritenere che l’arbitro abbia commesso un errore tecnico, ma che in effetti egli abbia commesso un errore di valutazione in quanto ha fatto proseguire il gioco senza interromperlo: ciò comporta che una volta assunta tale decisione non era per lui più possibile assumere successivamente una decisione diversa, anche se la stessa più tardi - res melius perpensa – appariva essere più corretta.
Quindi il caso in esame non potrebbe essere inquadrato nella fattispecie dell’errore tecnico, ma rientrerebbe nelle valutazioni lasciate alla esclusiva discrezionalità dell’arbitro di cui all’art. 65, 1° comma, lettera b) del condotta gravemente sleale.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, omologa il risultato della gara A.S.D. I.L. BARBARA MONSERRA – A.S.D. FABRIANO CERRETO 1-0 conseguito sul campo.
Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 ottobre 2023.