gara del 10/ 4/2016 SAN MARTINO A.S.D. - FRASCATORRE
Dall'esame degli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto del Commissario di campo) si evince che la gara a
margine è stata sospesa dall’arbitro in via definitiva al 38º minuto del secondo tempo, quando, a seguito della
espulsione del giocatore GANCI Francesco della Società FRASCATORRE, iscritto in distinta con il nº 10, lo
stesso si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con un pugno violento al volto, procurandogli forte dolore e
perdita di sangue dal labbro e facendolo indietreggiare di qualche passo per la violenza del colpo subito.
Successivamente lo afferrava al braccio sinistro, stringendo con violenza e procurando forte dolore e
nuovamente lo colpiva con un pugno alla nuca, provocandogli dolore e capogiri. Nonostante il GANCI venisse
allontanato grazie all’intervento di calciatori e dirigenti della società ospitante, lo stesso tentava ripetutamente il
contatto fisico con l’arbitro e, bestemmiando, lo ingiuriava e lo minacciava di morte se avesse richiesto
l’intervento delle Forze dell’Ordine. Grazie all’intervento del Commissario di campo e del Delegato Provinciale
FIGC, presente al campo, intervenuti allo scoppio degli incidenti, dopo circa dieci minuti l’arbitro riusciva a
raggiungere il proprio spogliatoio, ma prima di poter chiudere la porta, il GANCI e altri suoi compagni di squadra
non identificati in quanto si erano tolti la maglietta, ad eccezione di BALDINI Antonio che aveva tenuto indosso
la maglietta nº 3, circondavano il direttore di gara e i Dirigenti Federali reiterando le minacce di morte nei
confronti degli stessi qualora avessero chiamato i soccorsi (Forza Pubblica e Sanitari del 118). I Dirigenti
Federali venivano fatti oggetto di ripetuti insulti e minacce e solo dopo circa 15 minuti la porta dello spogliatoio
arbitrale poteva essere chiusa. Nel frattempo il GANCI, raggiunto il retro dello spogliatoio e picchiando pugni
violenti contro la finestra, reiterava insulti e minacce. In questo assurdo clima di aggressività e di intimidazione
alimentato dal comportamento dei tesserati della società FRASCATORRE e dal quale nessuno di essi ha
manifestato l’intenzione di volersi dissociare, va rilevato la totale assenza dei dirigenti della società stessa, i
quali non solo non si sono preoccupati di fornire assistenza e soccorso al direttore di gara, ma non hanno
messo in atto alcun intervento volto a trattenere e calmare i propri giocatori più esagitati. Solo grazie
all’intervento dei Carabinieri, giunti nel frattempo all’impianto sportivo, la situazione veniva riportata alla
normalità. Il personale medico giunto al campo, provvedeva a trasportare con l’ambulanza l’arbitro al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia, dove veniva visitato e successivamente dimesso con
diagnosi di “contusione cervicale, contusione cranica al volto con ferita labiale e contusione all’avambraccio
sinistro con ferita” e prognosi di giorni 7 s.c., come da referto medico allegato al rapporto di gara.
Essendo la Società FRASCATORRE, ai sensi dell'art. 17 del Codice di giudice sportivo, responsabile dei fatti che hanno
influito sul regolare svolgimento della gara
SI DELIBERA
- di comminare alla società FRASCATORRE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di SAN
MARTINO – FRASCATORRE 3 – 0
- di escludere dal campionato in corso la società FRASCATORRE, ai sensi dell’art. 18, comma 1) lett. i).
Nel prendere tale decisione, oltre a tenere conto della natura e gravità dei fatti commessi, è stata presa in
considerazione la storia recente della società che ha visto un proprio tesserato, non più tardi di due mesi fa
(vedi C.U. nº31 del 18/02/2016 della Delegazione di Pavia) sanzionato con la squalifica, confermata anche n
secondo grado di giudizio, fino al 30/05/2017 per comportamento violento ai danni di un ufficiale di gara, mentre
per la stessa motivazione, verso la fine della scorsa stagione sportiva, era stato inibito un proprio dirigente per
tre mesi.
Ai sensi dell’art. 53, comma 4 delle N.O.I.F., essendo l’esclusione avvenuta nel girone di ritorno tutte le gare
che la società FRASCATORRE deve ancora disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in
favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario
- di comminare alla società FRASCATORRE la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00, a titolo di responsabilità
oggettiva
- di squalificare per anni cinque, fino al 14/04/2021, il calciatore GANCI Francesco (FRASCATORRE)
disponendone altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai sensi
dell’art. 19, comma 3 del Codice di giudice sportivo.
Come disposto dall’art. 16, comma 4bis del Codice di giudice sportivo, la sanzione va considerata ai fini della applicazione
delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio
Federale e pubblicate sul C.U. nº 104/A del 17/12/2014
- di squalificare per 5 gare il calciatore BALDINI Antonio (FRASCATORRE).
Si dà atto che i restanti provvedimenti disciplinari, per quanto risulta dai documenti ufficiali di gara, sono riportati
nei relativi paragrafi del presente C.U.