da the_falsepriest il lun set 05, 2022 2:58 pm
La sentenza sembra piuttosto tecnica.
Magari qualche collega arbitro avvocato ci potrebbe spiegare come abbia fatto la corte d'appello, investita dalla "cassazione" di riformulare le motivazioni sul dolo (se esiste e perchè, in poche parole), a riproporre, in sostanza, le motivazioni della propria precedente sentenza (con altro estensore, ma... sempre lei, non essendoci altre "sezioni") senza poter incorrere in un nuovo annullamento...
Il dolo, particolarmente grave (mi pare di aver letto), si ricaverebbe dalle modalità d'inserimento della nota spese su gerico (come detto in I e II grado).
Per non parlare dell'eccezione del ricorrente sul programma di viaggio inviato all'OT (ritenuta non provata e tardiva; ma, forse, non contestata dalla procura, dal momento che l'argomento era già stato introdotto in I grado?) e sull'entità del lucro che ne avrebbe ricavato.
Io ho l'impressione che anche questa volta il Collegio casserà, ma senza rinvio ove ciò fosse possibile.