La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda Panda 1988 il sab lug 03, 2021 11:54 am

Vedremo le motivazioni ufficiali tra qualche giorno sicuramente....
Panda 1988
 
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda lahir il sab lug 03, 2021 4:29 pm

FAQ ha scritto:
Panda 1988 ha scritto:Credo che essendo rimasto in organico non si ha interesse ad agire.

È una interpretazione che non condivido. Se fosse come dici tu, sarebbe colui che fa il reclamo a dover ritirare il ricorso


No non è vero. La carenza di interesse ad agire può essere anche rilevata d'ufficio dal Tribunale
lahir
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda Riki007 il sab lug 03, 2021 9:14 pm

Quindi i ragazzi che erano coinvolti nella faccenda apparte Fiorito che si è dimesso sono ancora in organico?
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda Sognatoreadri il sab lug 03, 2021 11:54 pm

Riki007 ha scritto:Quindi i ragazzi che erano coinvolti nella faccenda apparte Fiorito che si è dimesso sono ancora in organico?


Robilotta è fuori... Gli altri sono attualmente in organico
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda LeaderSheep il ven lug 09, 2021 7:14 pm

Panda 1988 ha scritto:Vedremo le motivazioni ufficiali tra qualche giorno sicuramente....


Con ricorso depositato in data 4 giugno 2021 il ricorrente come sopra individuato ha chiesto l’annullamento della decisione del 5 maggio 2021 adottata dagli organi tecnici dell’AIA e comunicata informalmente a mezzo mail, con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa dall’attività tecnica e, comunque, di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari e successivi, se esistenti.
Dopo aver premesso di essere un associato AIA e di appartenere, dalla stagione sportiva 2017/2018, all’Organo Tecnico della CAN, ha riferito di essere stato sospeso, con il provvedimento impugnato, a tempo indeterminato dall’attività arbitrale.
Con un primo motivo di ricorso ha, in via principale, censurato il provvedimento in questione in quanto adottato in carenza di potere, in violazione del combinato disposto dell’art. 25 Regolamento AIA ed art. 11 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (d’ora in poi NFOT), nonché del combinato disposto di cui all’art. 30, comma 4, del Regolamento AIA ed art. 4 n. 6 delle Norme di Disciplina.
In sintesi ha posto in evidenza che, nonostante l’organo tecnico sia competente ad emanare atti di natura e finalità meramente tecnica, frutto di una complessiva valutazione legata alla sussistenza di specifiche inadempienze tassativamente indicate dalle disposizioni di settore, vale a dire tecniche, atletiche e comportamentali, nel caso di specie la sospensione sarebbe stata disposta per condotte di natura disciplinare, sostituendosi, pertanto, agli organi di giustizia preposti ed individuati dall’art. 30, comma 4, del Regolamento AIA.
Ha richiamato, pertanto, l’art. 11 delle NFOT che legittima gli organi tecnici a sospendere dall’impiego, fino a due mesi, gli associati per inadempienze che non investano l’aspetto disciplinare; mentre, nel caso di specie, la sospensione sarebbe avvenuta per effetto di una segnalazione da parte della Presidenza dell’AIA riguardante un’indagine avviata nei confronti del ricorrente.
Ha, altresì, contestato la legittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto di predeterminazione del periodo di sospensione e per difetto di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso ha criticato radicalmente l’operato degli organi tecnici in quanto violativo del principio di trasparenza ed imparzialità, in quanto, in tal modo hanno, di fatto, operato una sovrapposizione di distinti paradigmi valutativi per la medesima fattispecie, di guisa che la sospensione cautelare proveniente dagli Organi di giustizia sportiva ex art. 30 comma 4 del Regolamento AIA avrebbe comportato una doppia sanzione per la medesima fattispecie.
In altri termini il ricorrente si vedrebbe sospeso cautelativamente per un periodo complessivo di quattro mesi per i medesimi fatti, nonostante che, per ragioni disciplinari, la sospensione cautelativa non potrebbe superare i due mesi.
Sotto altro profilo ha evidenziato che l’Organo tecnico avrebbe dovuto trasmettere la eventuale notizia di ipotesi di illecito agli Organi di Giustizia ex art. 11 delle NFOT e non sostituirsi ad essi che, ai sensi del più volte citato art. 30, comma 4, del Regolamento AIA avrebbero potuto, su istanza motivata della Procura Arbitrale, disporre la sospensione cautelare, nei limiti ordinamentali.
Ha, poi, posto in risalto il nocumento subito per effetto della vasta eco mediatica che avrebbe gravemente compromesso le future prospettive di carriera del ricorrente pur in assenza di una formalizzazione dell’avvio del procedimento disciplinare
L’Associazione Italiana Arbitri si è costituita con il patrocinio dell’Avv. Valerio di Stasio che, dopo aver riassunto i fatti di causa ponendo in risalto anche gli esiti dell’indagine condotta dai competenti organi di giustizia sportiva, culminata nell’atto di deferimento del 1°giugno 2021 e sospensione cautelativa da parte della Commissione di disciplina AIA del 10 giugno 2021, ha, in primo luogo, invocato la natura informale della comunicazione telematica impugnata che avrebbe avuto il solo scopo di portare a conoscenza del ricorrente la scelta, di natura tecnica, di non designarlo per le particolari situazioni contingenti che lo coinvolgevano. In particolare, facendo leva sull’autonomia operativa garantita all’Organo Tecnico dall’art.25, comma 2 lett. a), del Regolamento AIA, ha sottolineato l’ampia discrezionalità di detto Organo, al di là della terminologia utilizzata in concreto, di evitare designazioni in assenza delle necessarie condizioni di tranquillità e serenità.
Ha eccepito, poi, l’inammissibilità del ricorso per difetto originario ovvero comunque sopravvenuto dell’interesse ad agire del ricorrente.
Da un lato, infatti, la natura non provvedimentale dell’atto impugnato sarebbe ostativa all’adozione di un provvedimento di annullamento che possa rimuoverne gli effetti, incidendo sull’interesse ad agire ab inizio, secondo i canoni di cui all’art.100 c.p.c.
Sotto altro profilo, l’avvenuta contestazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Disciplina dell’AIA, formalizzata in data 10 giugno 2021, unitamente alla contestuale sospensione cautelativa disposta fino alla definizione del procedimento di primo grado ex art.30, comma 5, del Regolamento AIA impedirebbe al ricorrente il conseguimento di qualunque risultato utile pur in caso di accoglimento del ricorso.
Nel merito, poi, ha richiamato le particolari ragioni oggettive sottese all’adozione del contestato provvedimento, in quanto, nel periodo attenzionato, il ricorrente non avrebbe garantito le condizioni di serenità e tranquillità per poter essere utilizzato in una partita di Serie A o B del campionato italiano.
A conforto di tale tesi il difensore ha citato anche uno stralcio delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Procura Federale nel corso delle indagini effettuate, dal quale emergerebbe che il medesimo arbitro avrebbe ammesso la sua non perfetta condizione psico fisica.

Il Collegio ritiene che, alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi.
Tali valutazioni, che di seguito si esporranno, prevalgono sui pur evidenti profili di illegittimità che connotano il procedimento seguito dall’Organo tecnico nel caso concreto e che hanno condotto all’adozione di un provvedimento di natura formalmente tecnica, ma sostanzialmente disciplinare, del tutto svincolato da reali motivazioni di natura tecnica; motivazioni che, in quanto contenute nella pur pregevole memoria difensiva, non possono eterointegrare il provvedimento censurato che, pertanto e in quanto di natura sostanzialmente disciplinare, non rientra nella sfera di competenza del cennato Organo tecnico.
Occorre, tuttavia, rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sospensione adottata non è stata disposta a tempo indeterminato bensì fino alla conclusione delle indagini avviate a seguito della segnalazione di presunti illeciti alla Procura Federale.
Tralasciando - in quanto non di competenza di questo collegio - il merito delle contestazioni formulate, ciò che allo stato rileva è l’impossibilità del provvedimento censurato di esplicare attualmente effetti potenzialmente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, sia in ragione della evidente conclusione delle indagini sfociate nell’atto di deferimento del 1 giugno 2021 sia per l’intervenuta contestuale sospensione cautelare, medio tempore disposta dal competente Organo di giustizia sportiva ex art.30,comma 5 ,del Regolamento AIA in data 10 giugno 2021.
Ne deriva che, alla luce della mutata situazione di fatto e di diritto rispetto al momento di comunicazione della mail impugnata, alcun significativo vantaggio utile può derivare al ricorrente dall’annullamento della stessa Nel caso di specie il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere configurabile, allo stato, un interesse di diversa natura alla definizione del ricorso e al ripristino della legittimità, non essendo stata prodotta in giudizio la prova di ulteriori pregiudizi direttamente riconducibili all’impugnato provvedimento, sia con riferimento alla paventata perdita di future chance, evidentemente non precluse nel caso di conclusione favorevole del procedimento disciplinare, sia con riferimento alla lesione della reputazione del ricorrente per effetto della divulgazione sulla stampa delle notizie aventi ad oggetto la sospensione, lesione peraltro non derivante dalla mail ma, appunto, da notizie stampa, sia, da ultimo, con riferimento alla paventata perdita di capacità reddituale, deponendo, invero, in senso contrario, quanto fondatamente affermato dal resistente in udienza, in ordine all’avvenuto raggiungimento del numero minimo di gare designabili nella stagione sportiva all’epoca in corso e, pertanto, alla conseguente insussistenza di alcun obbligo di designare l’odierno ricorrente per le partite svolte a partire dal 5 maggio 2021.
Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
LeaderSheep
 
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda cammello il sab lug 10, 2021 7:51 pm

LeaderSheep ha scritto:Il Collegio ritiene che, alla luce degli atti versati in giudizio, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi.
Tali valutazioni, che di seguito si esporranno, prevalgono sui pur evidenti profili di illegittimità che connotano il procedimento seguito dall’Organo tecnico nel caso concreto e che hanno condotto all’adozione di un provvedimento di natura formalmente tecnica, ma sostanzialmente disciplinare, del tutto svincolato da reali motivazioni di natura tecnica; motivazioni che, in quanto contenute nella pur pregevole memoria difensiva, non possono eterointegrare il provvedimento censurato che, pertanto e in quanto di natura sostanzialmente disciplinare, non rientra nella sfera di competenza del cennato Organo tecnico.

oh oh....prevedo xxxxx amari
cammello
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda Sbirulino_2018 il sab lug 10, 2021 10:35 pm

Non prevedo xxx amari.

Il provvedimento di sospensione tecnica al massimo potrebbe portare ad un risarcimento in sede civile. Sempre che l’associato riesca a dimostrare che c’è stato un lucro cessante da mancata designazione. Ritengo la cosa improbabile in quanto l’organo tecnico, con il provvedimento di sospensione seppur illegittimo, ha esplicitato la volontà insidancabile di non designarlo.
In ogni caso la questione rivestirebbe un profilo civilistico, e sicuro non incide sulla eventuale legittimità di un provvedimento disciplinare di ritiro tessera o superiore a 12 mesi.
Se avvenisse questo, cosa che non mi auguro, la dismissione dell’associato sarebbe avvenuta per motivo disciplinari senza che la illegittima sospensione tecnica abbia influito. L’associato in questione infatti non è stato avvicendato per motivi tecnici ma fa parte dell’organico.

Ciò detto ho la forte sensazione che il fatto che la decisione vada per le lunghe sia dovuto alla necessità di approfondire e di distinguere forse le varie posizioni. Per me non tutti riceveranno il provvedimento di ritiro tessera, nonostante i giornali sostenevano che questa era stata la rischiesta della Procura Aia... vedremo...
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda roversimonaco il sab lug 10, 2021 11:17 pm

Sbirulino_2018 ha scritto:Non prevedo xxx amari.

Il provvedimento di sospensione tecnica al massimo potrebbe portare ad un risarcimento in sede civile. Sempre che l’associato riesca a dimostrare che c’è stato un lucro cessante da mancata designazione. Ritengo la cosa improbabile in quanto l’organo tecnico, con il provvedimento di sospensione seppur illegittimo, ha esplicitato la volontà insidancabile di non designarlo.
In ogni caso la questione rivestirebbe un profilo civilistico, e sicuro non incide sulla eventuale legittimità di un provvedimento disciplinare di ritiro tessera o superiore a 12 mesi.
Se avvenisse questo, cosa che non mi auguro, la dismissione dell’associato sarebbe avvenuta per motivo disciplinari senza che la illegittima sospensione tecnica abbia influito. L’associato in questione infatti non è stato avvicendato per motivi tecnici ma fa parte dell’organico.

Ciò detto ho la forte sensazione che il fatto che la decisione vada per le lunghe sia dovuto alla necessità di approfondire e di distinguere forse le varie posizioni. Per me non tutti riceveranno il provvedimento di ritiro tessera, nonostante i giornali sostenevano che questa era stata la rischiesta della Procura Aia... vedremo...


Quello che sostieni può valere per Pasqua, ma non per altri, destinatari della sospensione illegittima, che non si trovino nella sua stessa situazione.
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda L_drotti84 il dom lug 11, 2021 10:47 am

Se rimaniamo all’ultimo articolo del corriere (ormai a tutti gli effetti , sostanzialmente, il giornale non ufficiale AIA visto che anticipa indiscrezioni su tante e Varie notizie) prevedo, anche io, che ci saranno pene diverse.
Come diciamo da sempre, aspettiamo il verdetto.
A quanto si leggeva ognuno aveva questioni differenti.
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Re: La Procura FIGC indaga sui rimborsi spese degli arbitri

Messaggioda BlueLord il ven lug 16, 2021 7:39 pm

La Commissione di Disciplina Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri riunitasi in data 15/07/2021 e con decisione assunta il 16/07/2021 presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri sita in Roma Via Campania, 47 e composta da:
Avv. Mauro Carboni Presidente
Avv. Roberto Mancinelli V.Presidente
Avv. Gilberto Mercuri Componente
A.B. Bruno Vetrone Segretario
ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento dell’A.I.A. e delle norme secondarie dell’Associazione Italiana Arbitri, ha emesso le seguenti delibere:


Delibera nr.01 A.E. LA PENNA Federico, Sezione di Roma 1 – provvedimento:
sospensione dal 10.06.2021 al 09.07.2022;
Delibera nr. 02 A.A. FIORITO Valentino, Sezione di Salerno – provvedimento:
sospensione per mesi sedici, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nel comunicato Ufficiale;
Delibera nr. 03 A.E. PASQUA Fabrizio, Sezione di Tivoli – provvedimento:
sospensione dal 10.06.2021 al 09.10.2022;
Delibera nr. 04 A.A DEL GIOVANE Stefano, Sezione di Albano Laziale – provvedimento: sospensione dal 10.06.2021 al 09.06.2022;
Delibera nr. 05 A.A. TARDINO Andrea, Sezione di Milano – provvedimento:
sospensione dal 10.06.2021 al 09.02.2023;
Delibera nr. 06 A.E. ROBILOTTA Ivan, sezione Sala Consilina – provvedimento:
sospensione dal 10.06.2021 al 09.07.2022;
Delibera nr. 07 A.A. ROBILOTTA Manuel, sezione Sala Consilina – provvedimento:
sospensione dal 10.06.2021 al 09.08.2022.

Pubblicato in Roma il 16/07/2021
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Silvia Moro Alfredo Trentalange
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