aiainfesta ha scritto:A quanto pare i presidenti non finiscono mai di stupore e magari chi ora dice "Alfredo ti amiamo", qualche anno fa diceva "Marcello grazie di esistere".
La nostra associazione però vive anche grazie a questi personaggi, che pur di tenere l'incarico sono disposti a qualsiasi cosa. Noi ragazzi però non abbiamo bisogno di questo ma di chi anziché fare politica fa tecnica arbitrale.
LeaderSheep ha scritto:Secondo i boatos che circolano, sempre più insistentemente, in ambienti federali molto difficilmente domani il Consiglio Federale adotterà la decisione di commissariare l’AIA (ipotesi, tra l’altro al momento del tutto astratta perché mai avanzata da alcuno nelle sedi preposte ma circolata molto sui mass media) e, sempre in base a queste indiscrezioni, per questioni meramente “politiche” (per le quali non si raggiungerebbe il quorum di 14 voti favorevoli a questo provvedimento, laddove venisse avanzata in concreto la proposta).
Ciò infatti non sarebbe legato a questioni tecniche né men che meno "alla presa di posizione" dei presidenti delle sezioni.
L’istituto del commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali (e delle loro articolazioni) è disciplinato dagli articoli 6, comma 4, lettera f1 e 7, comma 5, lett. f, Statuto CONI.
In particolare, per quanto riguarda le Federazioni, l’articolo 6, comma 4, lettera f1, prevede che “il Consiglio Nazionale delibera, su proposta della Giunta Nazionale, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali…”
In sostanza, mediante il ricorso al commissariamento si procede alla sostituzione coattiva degli organi di gestione e di controllo delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora emergano profili di irregolarità e/o di inaffidabilità negli assetti gestionali, e/o anche in ipotesi di situazione economico-patrimoniale ritenuta a rischio.
Come è dato agevolmente intuire, alla richiesta di commissariamento sono sempre sottese gravi violazioni e/o irregolarità, per cui non ogni condotta posta in essere deve ritenersi rilevante ai predetti fini, ma esclusivamente quelle che siano in grado di arrecare pregiudizio all'effettivo perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui si è detto, dovendo ogni singola Federazione Sportiva Nazionale costituire un modello di comportamento orientato ad una generale e diffusa sana e prudente gestione.
In tal senso, una corretta valutazione, dovendo essere correlata alla consistenza patrimoniale, al contenimento dei rischi, agli obiettivi da raggiungere oltre che all'adeguatezza delle scelte gestionali, non può evidentemente prescindere dallo svolgimento di attività ispettive (come in genere si verifica), necessariamente prodromiche alla verificazione di effetti irreversibili, potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse pubblico, nonché funzionali al recupero di una regolare e affidabile attività di gestione.
Ora, le evidenti ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione della procedura di commissariamento postulano lo sviluppo di una disciplina procedimentale di carattere pubblicistico che inevitabilmente incide sulle situazioni giuridiche individuali dei soggetti vigilati.
Al riguardo, va osservato che la compressione delle posizioni individuali, lungi dal rivelarsi di carattere sanzionatorio, risponde, invece, ad un’esigenza di prevenzione, quale espressione dell’interesse al sano e corretto dispiegamento dell’attività.
La finalità cautelare e preventiva della procedura di commissariamento, perseguendo l’obiettivo di evitare il perpetrarsi dell’attività pregiudizievole, oltre a soddisfare l’interesse al corretto svolgersi dell’amministrazione, è posta a tutela stessa degli stessi soggetti amministrati.
In altri termini, nell'ambito della procedura di commissariamento alcun rilievo assume l’elemento soggettivo degli addebiti, essendo la medesima frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, certamente complessa, che solo il soggetto preposto all'attività di vigilanza è in grado assumere, ma da cui esula qualunque intento sanzionatorio.
La persistenza delle ragioni che giustificano il commissariamento rimane riservata al giudizio del CONI che è il solo soggetto istituzionale preposto a valutare se le irregolarità gestionali riscontrate siano tali da mettere in pericolo l’interesse dell’ordinamento sportivo ad una sana e corretta gestione dell’attività e non è in alcun modo aperto allo scrutinio del giudice amministrativo della scelta di procedere al commissariamento.
LeaderSheep ha scritto:Secondo i boatos che circolano, sempre più insistentemente, in ambienti federali molto difficilmente domani il Consiglio Federale adotterà la decisione di commissariare l’AIA (ipotesi, tra l’altro al momento del tutto astratta perché mai avanzata da alcuno nelle sedi preposte ma circolata molto sui mass media) e, sempre in base a queste indiscrezioni, per questioni meramente “politiche” (per le quali non si raggiungerebbe il quorum di 14 voti favorevoli a questo provvedimento, laddove venisse avanzata in concreto la proposta).
Ciò infatti non sarebbe legato a questioni tecniche né men che meno "alla presa di posizione" dei presidenti delle sezioni.
L’istituto del commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali (e delle loro articolazioni) è disciplinato dagli articoli 6, comma 4, lettera f1 e 7, comma 5, lett. f, Statuto CONI.
In particolare, per quanto riguarda le Federazioni, l’articolo 6, comma 4, lettera f1, prevede che “il Consiglio Nazionale delibera, su proposta della Giunta Nazionale, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali…”
In sostanza, mediante il ricorso al commissariamento si procede alla sostituzione coattiva degli organi di gestione e di controllo delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora emergano profili di irregolarità e/o di inaffidabilità negli assetti gestionali, e/o anche in ipotesi di situazione economico-patrimoniale ritenuta a rischio.
Come è dato agevolmente intuire, alla richiesta di commissariamento sono sempre sottese gravi violazioni e/o irregolarità, per cui non ogni condotta posta in essere deve ritenersi rilevante ai predetti fini, ma esclusivamente quelle che siano in grado di arrecare pregiudizio all'effettivo perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui si è detto, dovendo ogni singola Federazione Sportiva Nazionale costituire un modello di comportamento orientato ad una generale e diffusa sana e prudente gestione.
In tal senso, una corretta valutazione, dovendo essere correlata alla consistenza patrimoniale, al contenimento dei rischi, agli obiettivi da raggiungere oltre che all'adeguatezza delle scelte gestionali, non può evidentemente prescindere dallo svolgimento di attività ispettive (come in genere si verifica), necessariamente prodromiche alla verificazione di effetti irreversibili, potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse pubblico, nonché funzionali al recupero di una regolare e affidabile attività di gestione.
Ora, le evidenti ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione della procedura di commissariamento postulano lo sviluppo di una disciplina procedimentale di carattere pubblicistico che inevitabilmente incide sulle situazioni giuridiche individuali dei soggetti vigilati.
Al riguardo, va osservato che la compressione delle posizioni individuali, lungi dal rivelarsi di carattere sanzionatorio, risponde, invece, ad un’esigenza di prevenzione, quale espressione dell’interesse al sano e corretto dispiegamento dell’attività.
La finalità cautelare e preventiva della procedura di commissariamento, perseguendo l’obiettivo di evitare il perpetrarsi dell’attività pregiudizievole, oltre a soddisfare l’interesse al corretto svolgersi dell’amministrazione, è posta a tutela stessa degli stessi soggetti amministrati.
In altri termini, nell'ambito della procedura di commissariamento alcun rilievo assume l’elemento soggettivo degli addebiti, essendo la medesima frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, certamente complessa, che solo il soggetto preposto all'attività di vigilanza è in grado assumere, ma da cui esula qualunque intento sanzionatorio.
La persistenza delle ragioni che giustificano il commissariamento rimane riservata al giudizio del CONI che è il solo soggetto istituzionale preposto a valutare se le irregolarità gestionali riscontrate siano tali da mettere in pericolo l’interesse dell’ordinamento sportivo ad una sana e corretta gestione dell’attività e non è in alcun modo aperto allo scrutinio del giudice amministrativo della scelta di procedere al commissariamento.
Fox4088 ha scritto:LeaderSheep ha scritto:Secondo i boatos che circolano, sempre più insistentemente, in ambienti federali molto difficilmente domani il Consiglio Federale adotterà la decisione di commissariare l’AIA (ipotesi, tra l’altro al momento del tutto astratta perché mai avanzata da alcuno nelle sedi preposte ma circolata molto sui mass media) e, sempre in base a queste indiscrezioni, per questioni meramente “politiche” (per le quali non si raggiungerebbe il quorum di 14 voti favorevoli a questo provvedimento, laddove venisse avanzata in concreto la proposta).
Ciò infatti non sarebbe legato a questioni tecniche né men che meno "alla presa di posizione" dei presidenti delle sezioni.
L’istituto del commissariamento delle Federazioni Sportive Nazionali (e delle loro articolazioni) è disciplinato dagli articoli 6, comma 4, lettera f1 e 7, comma 5, lett. f, Statuto CONI.
In particolare, per quanto riguarda le Federazioni, l’articolo 6, comma 4, lettera f1, prevede che “il Consiglio Nazionale delibera, su proposta della Giunta Nazionale, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali…”
In sostanza, mediante il ricorso al commissariamento si procede alla sostituzione coattiva degli organi di gestione e di controllo delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora emergano profili di irregolarità e/o di inaffidabilità negli assetti gestionali, e/o anche in ipotesi di situazione economico-patrimoniale ritenuta a rischio.
Come è dato agevolmente intuire, alla richiesta di commissariamento sono sempre sottese gravi violazioni e/o irregolarità, per cui non ogni condotta posta in essere deve ritenersi rilevante ai predetti fini, ma esclusivamente quelle che siano in grado di arrecare pregiudizio all'effettivo perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui si è detto, dovendo ogni singola Federazione Sportiva Nazionale costituire un modello di comportamento orientato ad una generale e diffusa sana e prudente gestione.
In tal senso, una corretta valutazione, dovendo essere correlata alla consistenza patrimoniale, al contenimento dei rischi, agli obiettivi da raggiungere oltre che all'adeguatezza delle scelte gestionali, non può evidentemente prescindere dallo svolgimento di attività ispettive (come in genere si verifica), necessariamente prodromiche alla verificazione di effetti irreversibili, potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse pubblico, nonché funzionali al recupero di una regolare e affidabile attività di gestione.
Ora, le evidenti ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione della procedura di commissariamento postulano lo sviluppo di una disciplina procedimentale di carattere pubblicistico che inevitabilmente incide sulle situazioni giuridiche individuali dei soggetti vigilati.
Al riguardo, va osservato che la compressione delle posizioni individuali, lungi dal rivelarsi di carattere sanzionatorio, risponde, invece, ad un’esigenza di prevenzione, quale espressione dell’interesse al sano e corretto dispiegamento dell’attività.
La finalità cautelare e preventiva della procedura di commissariamento, perseguendo l’obiettivo di evitare il perpetrarsi dell’attività pregiudizievole, oltre a soddisfare l’interesse al corretto svolgersi dell’amministrazione, è posta a tutela stessa degli stessi soggetti amministrati.
In altri termini, nell'ambito della procedura di commissariamento alcun rilievo assume l’elemento soggettivo degli addebiti, essendo la medesima frutto di una valutazione tecnico-discrezionale, certamente complessa, che solo il soggetto preposto all'attività di vigilanza è in grado assumere, ma da cui esula qualunque intento sanzionatorio.
La persistenza delle ragioni che giustificano il commissariamento rimane riservata al giudizio del CONI che è il solo soggetto istituzionale preposto a valutare se le irregolarità gestionali riscontrate siano tali da mettere in pericolo l’interesse dell’ordinamento sportivo ad una sana e corretta gestione dell’attività e non è in alcun modo aperto allo scrutinio del giudice amministrativo della scelta di procedere al commissariamento.
Perdonami, Quindi con questo papiro copia/incolla cosa vorresti dirci?
Se il presidente federale fa alzare le mani forse solo la lega di A e allenatori potrebbero tentennare. Si rischierebbe un’ampissima maggioranza.
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