LeaderSheep ha scritto:Senza voler entrare in alcun modo nel merito di questa vicenda i cui possibili antefatti o risvolti sembrano essere ancora, almeno in parte, al vaglio degli inquirenti federali e della magistratura ordinaria, a beneficio degli utenti che chiedevano di conoscere su quali elementi si fossero svolti i procedimenti endofederali, riporto un estratto delle motivazioni per le decisioni assunte:
"Le ragioni in concreto poste a fondamento della valutazione tecnica di dismissione con riferimento a ciascuno degli odierni appellanti – ovviamente si tratta dei due arbitri dismessi - sono specificamente ed esaustivamente illustrate nel citato verbale della riunione del Comitato Nazionale in data 31 agosto 2020, dal quale emerge che il Comitato Nazionale ha assunto, all’unanimità dei presenti, su proposta del responsabile C.A.N. B, le seguenti decisioni:
a) di conferma “in deroga” nell’organico della C.A.N. B dell’A.E. Abbattista, ai sensi dell’art. 29, comma 4, delle NFOT considerato “l’eccellente rendimento assicurato dal predetto associato nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in quanto Eugenio Abbattista ha occupato la terza posizione nella graduatoria finale di merito, mancando per solo 8 millesimi di punto la promozione all’organo tecnico superiore”; [“l’Organo Tecnico, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 29, proponeva per la conferma, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. f), l’a.e. Eugenio Abbattista, motivandola, oltre che con la posizione in graduatoria, 3° su 25, con l’ottimo rendimento delle pregresse stagioni di permanenza nel ruolo (come da graduatorie degli ultimi tre anni versate in atti) e con le garanzie di affidabilità tecnica, in contrapposizione ai limiti tecnici evidenziati dal 23° e dal 24° in graduatoria” – estratto dalla motivazione della sentenza di primo grado]
b) di conferma dell’A.E. Robilotta, ai sensi dell’art. 22, comma 5, delle NFOT, in quanto, ancorché sia “risultato all’ultimo posto nella graduatoria di merito (Ivan Robilotta, di anni 31) è al primo anno di appartenenza nell’organico della predetta commissione ed ha conseguito unamedia globale che, pur collocandolo nella suddetta posizione, è risultata sufficiente (8,487) e indicativa di possibili miglioramenti tecnici una volta superata la difficoltà di inserimento nella categoria di appartenenza”;
c) dell’avvicendamento “per motivata valutazione tecnica degli AE Minelli e Barone”, a seguito della conferma dell’A.E. Robilotta, e “per effetto dello scorrimento della graduatoria finale di merito”.
Con riguardo a quest’ultimo punto il Comitato Nazionale, sempre nella riunione del 31 agosto 2020, ha invero precisato che, premesso che “al penultimo posto della graduatoria di merito si è collocato l’A.E. Daniele Minelli, riportando una media globale definitiva (8,488) superiore a quella di Robilotta di appena un millesimo di voto” e che “al terzultimo nella graduatoria di merito si è collocato l’A.E. Niccolò Baroni che ha riportato una media globale definitiva di 8,493 e quindi superiore a quella di Robilotta di appena sei millesimi di voto”, la prevalenza del Robilotta sui suddettiA.E. si giustificava sia considerato che “l’età anagrafica di entrambi –Baroni (anni 37) e di Minelli (anni 37) –risulta di gran lunga superiore a quella sopra indicata di Robilotta”, sia per “l’assenza di prospettive tecniche valide” in capo agli odierni ricorrenti, desunta, quanto al Minelli, dal fatto che costui avesse “completato il settimo anno di appartenenza alla C.A.N. B e quindi non appar[iva] prospettabile alcun tipo di miglioramento futuro”, quanto all’A.E. Baroni, dal fatto che quest’ultimo “pur essendo al quarto anno di appartenenza alla C.A.N. B, [aveva] dimostrato nel corso delle ultime stagioni una qualità tecnica appena sufficiente, risultando ventesimo su ventisei arbitri della C.A.N. B nella SS 2016/2017, ventunesimo su ventotto nella SS 2017/18 e ventitreesimo su 27 nella SS 2018/19”.
Orbene tale atto, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, soddisfa tutti gli elementi essenziali, sia di forma che di contenuto, della decisione adottata dal competente C.N. ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera a), del Regolamento A.I.A. posta a fondamento del C.U. n. 35 gravato, di cui ne costituisce parte integrante.
Inoltre, la motivazione degli avvicendamenti disposti evidenzia con chiarezza quale sia stato il percorso logico che ha condotto alle decisioni adottate e i relativi riferimenti normativi".