A beneficio di coloro che avevano chiesto, le norme transitorie relative ai limiti di età, ratificate dall'ultimo Consiglio Federale FIGC:
NORME TRANSITORIE
1. I limiti di età previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c e lett. d nonché quelli ai fini della promozione e dell’inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Perferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per la composizione degli organici delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
2. I limiti di età previsti dall’art. 15, comma 1, lett. a e lett. b nonché quelli ai fini della promozione e dell’inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Perferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 20, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di un anno per la composizione degli organici della stagione sportiva 2021/2022.
Di seguito, parte dell'articolo relativo ai limiti di età al quale le norme transitorie fanno riferimento
Art. 15 - Limiti di età
1. A.E: l’attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all’efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell’interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
a.il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall’art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
b.il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
c.il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
d.il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell’O.T.R. e dell’O.T.P.;