Tralasciando ogni considerazione sulla interrogazione parlamentare e solo per amore di verità, senza voler neppure lontanamente entrare in polemica con alcuno, le vicende (almeno in parte) di cui si discute non si sono tutte determinate "in illo tempore".
Ad esempio, la dismissione deliberata nel luglio scorso di un assistente dell'organico CAN è stata ritenuta non conforme sia alle norme approvate nel mese di giugno 2021 sia a quelle precedenti vigenti. Da qui il reintegro.
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L’AIA sostiene che il Tribunale nell’accogliere il ricorso sarebbe caduto in contraddizione perché ha ritenuto non applicabile al caso di specie la delibera pubblicata il 23.6.2021, con cui il limite di età per la permanenza nell’organico degli assistenti arbitrali è stato elevato [dal Comitato Nazionale AIA – n.d.t.] da 45 a 50 anni, e nel contempo ha applicato la delibera del 25.6.2021 con cui il numero degli avvicendamenti è stato ridotto da dieci a sei.
Così facendo, sostiene l’AIA, il Tribunale, dopo aver richiamato il principio della predeterminazione dei criteri di avvicendamento lo avrebbe sostanzialmente aggirato perché, da un lato, ha applicato il limite di età fissato ad inizio della stagione sportiva (45 anni), dall’altro, ha applicato il numero di avvicendamenti fissato alla fine della medesima stagione (pari a 6).
In particolare, secondo l’AIA, l’errore commesso dal Tribunale sta nel fatto che, una volta deciso di applicare il criterio del limite di età fissato ad inizio stagione, logica e coerenza avrebbero imposto di applicare anche il numero di avvicendamenti fissato ad inizio stagione (pari a 10). Ciò anche in considerazione del fatto che la riduzione del numero degli avvicendamenti (da 10 a 6) sarebbe conseguenziale alla elevazione del limite di età da 45 a 50 in quanto tra le due delibere in questione vi sarebbe una connessione logica e funzionale.
Pertanto, secondo la prospettazione dell’AIA, se si decide di applicare il limite di età di 45 anni, vigente ad inizio stagione, occorre applicare anche il numero di avvicendamenti vigente ad inizio stagione, pari a dieci, con la conseguenza che il ricorso del Macaddino non porterebbe ad alcun risultato utile in quanto, anche escludendo dall’organico in via prioritaria i quattro controinteressati che nel corso della stagione 2020/21 hanno compiuto 45 anni, egli verrebbe ugualmente avvicendato per motivate ragioni tecniche.
Tale censura non coglie nel segno perché nella decisione impugnata, a proposito della delibera che ha modificato il limite di età, si legge “che l’art. 2 delle Norme transitorie e finali ha previsto a far tempo dalla stagione sportiva 2021-2022 l’entrata in vigore del limite di età da 45 a 50 anni previsto dal modificato art. 47. comma 1, del Reg. AIA; che fermo il limite di età di 45 anni, la permanenza sino a 50 anni è consentita “solo per coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito”, anche in questo caso, però. a far tempo dalla stagione 2021/2022 (punto 13 Norme transitorie NOFT)”.
Da tale capo di decisione emerge che il criterio seguito dal Tribunale non è contraddittorio perchè il limite di 45 anni di età è stato applicato in ragione di una specifica disposizione transitoria secondo la quale l’aumento di detto limite d’età a 50 anni non si applica al caso in esame perché trova applicazione a decorrere dalla stagione sportiva 2021/22 e tale statuizione non può che essere confermata stante il chiaro tenore letterale di detta norma transitoria e la mancanza di specifiche censure sul punto.
Pertanto - poiché nella stagione sportiva a cui si riferisce la delibera impugnata (2020-21) il limite di età è di 45 anni - i quattro assistenti arbitrali controinteressati (tutti ultraquarantacinquenni alla data del 30.6.2021) avrebbero dovuto essere avvicendati prima del Macaddino con la conseguenza che, a fronte di un numero complessivo di sei avvicendamenti, lo scorrimento della graduatoria per motivate ragioni tecniche non avrebbe raggiunto la posizione del ricorrente.
Né può essere condivisa la tesi dell’AIA, secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto considerare il numero di dieci avvicendamenti inizialmente fissato in luogo dei sei poi definitivamente indicati. Ciò in quanto la c.d. prova di resistenza invocata dalla difesa dell’AIA, essendo funzionale a verificare l’interesse al ricorso, deve essere effettuata sulla base del provvedimento impugnato e nella fattispecie la delibera di avvicendamento del Macaddino è stata adottata sul presupposto di un numero di avvicendamenti pari a sei; né risulta che la delibera che ha così ridotto gli avvicendamenti sia stata annullata d’ufficio o modificata.
Pertanto, il numero di avvicendamenti su cui si basa la delibera impugnata non può essere sindacato nel presente giudizio.