da the_falsepriest il mar mar 28, 2023 4:21 pm
esatto delle due l'una...
Controllavano i 70 Euro della can, ma non le note spese dei dirigenti (e andavano ai raduni della can dispensando fermezza e rigore).
Il modello, quindi, funzionava benissimo.
Sul capo b) PRESCRIZIONE! Ma quei fatti (la telefonata a sandroni) sono stati accertati dal Tribunale come sussistenti e posti a base della condanna per i capi sub a) ed e).
Un errore, uno scivolone di cui nessuno in CN sapeva nulla.
Ripeto: chi ha consigliato D'O al presidente? Chi ha consigliato al presidente di chiamare Santoni dopo la mail da questi inviata al D'O e a D'Agostini? O è stato lo stesso D'O a chiamare AT?
Riporto un passo della sentenza, che cita la dichiarazione di Santoni:
"La mail, per correttezza, la inviavo per conoscenza anche a Paolo D’Agostini. Ricordo bene perché, e vi prego di
credermi, durante il mio mandato in Commissione non ho mai ricevuto nessuna telefonata da parte di qualche componente del Comitato Nazionale tranne in questo caso dove appunto qualche giorno dopo la mail di cui vi ho appena parlato mi chiamò Alfredo Trentalange, ripeto me lo ricordo bene, stavo guidando, comparve il numero del cellulare di Trentalange sul video del bluetooth dell’auto, stavo entrando nel mio garage e lasciai la macchina a mia moglie per rispondere. Mi disse che era al corrente di un mio rimbrotto nei riguardi di Rosario D’Onofrio e aggiunse testualmente “guarda Andrea Rosario è un po' arruffone ma è un bravo ragazzo”. Risposi che non lo mettevo in dubbio ma ritenevo che era totalmente inadatto per l’incarico affidatogli. Lui confermava quello che dicevo io ma mi sembrava anche che cercasse di rabbonirmi, non mi sembrava un gesto elegante, preciso che non fece altro che cercare di rabbonirmi e mi invitava ad essere comprensivo nei confronti di D’Onofrio”. Al di là del rilievo disciplinare della condotta del Trentalange (autonomamente contestata sub capo b) dell’incolpazione e su cui si tornerà infra), il fatto deve ritenersi accertato risultando il portato dichiarativo assolutamente attendibile, oltre che – in ogni caso – riscontrato dal documento allegato al verbale di audizione
-- mar mar 28, 2023 4:21 pm --
esatto delle due l'una...
Controllavano i 70 Euro della can, ma non le note spese dei dirigenti (e andavano ai raduni della can dispensando fermezza e rigore).
Il modello, quindi, funzionava benissimo.
Sul capo b) PRESCRIZIONE! Ma quei fatti (la telefonata a sandroni) sono stati accertati dal Tribunale come sussistenti e posti a base della condanna per i capi sub a) ed e).
Un errore, uno scivolone di cui nessuno in CN sapeva nulla.
Ripeto: chi ha consigliato D'O al presidente? Chi ha consigliato al presidente di chiamare Santoni dopo la mail da questi inviata al D'O e a D'Agostini? O è stato lo stesso D'O a chiamare AT?
Riporto un passo della sentenza, che cita la dichiarazione di Santoni:
"La mail, per correttezza, la inviavo per conoscenza anche a Paolo D’Agostini. Ricordo bene perché, e vi prego di
credermi, durante il mio mandato in Commissione non ho mai ricevuto nessuna telefonata da parte di qualche componente del Comitato Nazionale tranne in questo caso dove appunto qualche giorno dopo la mail di cui vi ho appena parlato mi chiamò Alfredo Trentalange, ripeto me lo ricordo bene, stavo guidando, comparve il numero del cellulare di Trentalange sul video del bluetooth dell’auto, stavo entrando nel mio garage e lasciai la macchina a mia moglie per rispondere. Mi disse che era al corrente di un mio rimbrotto nei riguardi di Rosario D’Onofrio e aggiunse testualmente “guarda Andrea Rosario è un po' arruffone ma è un bravo ragazzo”. Risposi che non lo mettevo in dubbio ma ritenevo che era totalmente inadatto per l’incarico affidatogli. Lui confermava quello che dicevo io ma mi sembrava anche che cercasse di rabbonirmi, non mi sembrava un gesto elegante, preciso che non fece altro che cercare di rabbonirmi e mi invitava ad essere comprensivo nei confronti di D’Onofrio”. Al di là del rilievo disciplinare della condotta del Trentalange (autonomamente contestata sub capo b) dell’incolpazione e su cui si tornerà infra), il fatto deve ritenersi accertato risultando il portato dichiarativo assolutamente attendibile, oltre che – in ogni caso – riscontrato dal documento allegato al verbale di audizione