IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6873/1145pf23-
24/GC/PM/ep del 18 settembre 2024 nei confronti del sig. Andrea Riccardi, la seguente
DECISIONE
(...)
Al Riccardi è contestata la violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento AIA con riferimento a due distinti episodi.
Il primo episodio riguarda la sostituzione del referto relativo alla gara Curreggio-San Giacomo del 25.11.2023.
Secondo la Procura, difatti, il Riccardi avrebbe indotto l’Arbitro Giuseppe Marino a sostituire il primo referto, dallo stesso Marino redatto, che riportava la seguente dicitura: “Gara non iniziata per: mancanza squadra del San Giacomo ”, con altro referto riportante la seguente dicitura: “la gara è stata anticipata il giorno del 25-11-2023 ore 15,00, la gara non è iniziata impraticabilità del terreno di gioco”.
Il Tribunale ritiene tale condotta pacificamente provata.
Agli atti di causa, difatti, vi sono le chat intercorse, tramite whatsapp, tra il Marino ed il Riccardi dalle quali si evince che quest’ultimo ha indotto l’arbitro Marino a sostituire il referto dallo stesso già inoltrato in data 26 novembre 2023 alla competente delegazione, con il quale dava atto della mancata presenza del San Giacomo.
Da queste chat, in particolare, emerge che il Marino riceve una comunicazione dal Riccardi il quale in un primo momento lo invita ad attendere prima di mandare il rapporto di gara dicendo: “Aspetta ti dico io cosa mettere ”, poi gli scrive: “Metti campo impraticabile”.
A questo punto il Marino gli rappresenta di aver già inviato il referto il giorno prima. Il Marino, difatti, scrive: “ io l’ho già mandato ieri, lo posso modificare”, e la risposta del Riccardi è: “ Si scrivendo annulla e sostituisce il precedente”.
Il Marino, quindi, predispone il nuovo referto che invia a mezzo whatsapp al Riccardi, chiedendogli: “ Va bene così? Ho messo che è stata anticipata. La mando?”. Il Riccardi dà il suo assenso e il Marino invia il nuovo referto.
La condotta del Riccardi trova, inoltre, conferma nelle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, rilasciate alla Procura dallo stesso Arbitro Marino, il quale, pur consapevole di andare incontro, così come accaduto, ad un procedimento disciplinare, ha offerto una ricostruzione della dinamica dei fatti chiara, circostanziata e puntuale, pienamente coerente con le risultanze istruttorie.
Lo stesso Riccardi, ad esempio, riconosce che vi è stato un errore, da parte del Comitato, nel non aver comunicato alla società San Giacomo l’anticipo al 25 novembre della gara con il Curreggio, dimostrando in tal modo la plausibilità delle dichiarazioni del Marino, laddove, nel fornire una possibile motivazione in ordine alla modifica del referto, afferma: “Credo che da questo disguido sono corsi ai ripari per permettere di ripetere la gara come poi è avvenuto il 3 dicembre 2023. Presumo che hanno agito così per non fare brutta figura salvando capra e cavoli .”
3.1 Né possono valere, per confutare la tesi accusatoria, gli assunti difensivi del Riccardi.
Nella propria memoria, così come in udienza, il Riccardi ha affermato che non vi sarebbero prove in ordine al fatto che avesse ordinato di modificare il referto di gara, essendosi limitato a dare un consiglio al Marino, insinuando nel contempo che il
suggerimento di modifica del referto provenisse dal delegato LND, sig. Michele Verdicchio, con il quale il Marino, per sua ammissione, si era sentito telefonicamente.
Il Riccardi aggiunge anche che “la probabile modifica del referto ” sarebbe comunque ininfluente, dal momento che la partita comunque non si sarebbe potuta decidere con il risultato a tavolino, in quanto la mancata presenza del San Giacomo era dovuta ad
un errore di comunicazione da parte del comitato.
Ebbene, anche laddove fosse dimostrato che il sig. Verdicchio avesse avallato la modifica del referto, ciò non dimostrerebbe l’estraneità del Riccardi, atteso che, come visto, è provato che la richiesta di modifica del referto e le indicazioni su come redigere il nuovo referto comunque provengono (anche) dallo stesso.
Del tutto irrilevante è, inoltre, il fatto che la partita tra il Curreggio e il San Giacomo si sarebbe in ogni caso rigiocata, in quanto tale circostanza non incide sulla sussistenza dell’illecito che persiste indipendentemente dal fatto che l’evento a cui lo stesso era preordinato si sarebbe comunque realizzato.
In definitiva, gli elementi probatori in atti conducono alla pacifica affermazione della responsabilità del sig. Andrea Riccardi in ordine ai fatti contestati con il primo capo di incolpazione.
4. Il secondo episodio contestato al sig. Riccardi riguarda l’utilizzo di una email contenente le dimissioni dell'Arbitro Giuseppe Marino, che in realtà lo stesso non avrebbe mai inoltrato.
Dagli atti di causa si evince pacificamente che, presumibilmente a causa di una segnalazione inoltrata dalla società Castellettese, la quale lamentava il comportamento inappropriato tenuto dal Marino che si era fatto portare un caffè con la sambuca tra il primo e il secondo tempo di una partita, il Presidente Riccardi auspicava le dimissioni del Marino.
Tale circostanza emerge chiaramente dagli screenshot dei messaggi whatsapp intercorsi tra il Marino e il Riccardi, con i quali il Riccardi sollecita le dimissioni e il Marino fa resistenza.
In particolare, la sequenza è la seguente: alle ore 9.46 del 15 dicembre 2023, il Marino scrive: “ Posso fare le ultime due partite prima di dare le dimissioni”, e il Riccardi risponde: “ok” . Dopo pochi minuti il Marino scrive: “Lunedì posso venire ultimo Rto?” e il Riccardi risponde: ”No. Domenica mi mandi la comunicazione a
novara@aia-fig.it ”. A questo punto il Marino scrive: “ Se non mi dimetto che succede?” e il Riccardi risponde: “ Che non arbitri più” .
Nelle more il Marino viene a conoscenza dell’annullamento della sua designazione in relazione a due gare che si sarebbero dovute tenere nei giorni successivi.
Sia alle ore 14.34 che alle ore 16.12 del medesimo giorno, il Riccardi scrive al Marino: “ Attendo mail”, evidentemente sollecitando la lettera di dimissioni, ma il Marino, dopo pochi minuti, precisamente alle 16.14, scrive: “Non adesso entro domenica. Mi hai dato tempo sino a domenica e così farò”.
E’ in tale contesto, dunque, che deve essere collocata la mail, datata venerdì 15 dicembre ore 16.39, contenente le dimissioni del Marino. Rispetto alla quale il Marino, da una parte, sostiene essere un falso, non avendola mai inviata nonostante l’indirizzo di provenienza sia il suo, il Riccardi, dall’altra, sostiene che, provenendo la mail da un indirizzo di posta elettronica pacificamente riconducibile al Marino, non possa che averla inviata lui.
4.1 Ebbene, alla stregua dei principi innanzi evidenziati in tema di standard probatorio del processo sportivo, il Tribunale ritiene che sulla base degli elementi in atti e del criterio del “più probabile che non”, possa essere affermata la responsabilità del sig. Andrea Riccardi anche per il secondo capo di incolpazione.
Vi sono, difatti, plurimi elementi indiziari che consentono di ritenere, con ragionevole certezza, che l’arbitro Marino non abbia inviato la mail contenente le proprie dimissioni.
In primo luogo, vi sono le dichiarazioni dello stesso Marino, il quale innanzi alla Procura, in data 11 luglio 2024, una volta avuta visione della mail di dimissioni prodotta dal Riccardi su invito della Procura Federale, ha dichiarato: ”Si è il mio indirizzo di posta elettronica, ma non ho mai spedito dalla casella di posta elettronica questa mail. Ritengo che la mail è stata artefatta al fine di far credere che fosse mia. Presumo che possa trattarsi di un falso. Ritengo a questo punto di dovermi tutelare, mi riservo quindi di fare l’eventuale denuncia presso un comando dei Carabinieri”.
Vi è, inoltre, la denuncia del sig. Marino presentata ai Carabinieri il successivo 13 luglio, con la quale il Marino disconosce ancora una volta la mail e afferma: “Suppongo che ad inviare tale mail sia stato il Riccardi Andrea ma non ne ho ancora le prove al riguardo”.
E ancora. La mail reca come orario di spedizione le ore 16.39 del 15 dicembre. Agli atti vi è il documento, denominato “Esito dimissioni Giuseppe Marino”, che rappresenta la ricevuta rilasciata dal sistema Sinfonia4You, attestante il soggetto che ha inserito le dimissioni, l’esito, la data e l’ora dell’inserimento.
Da tale documento risulta che le dimissioni del Marino sono state inserite nel sistema da Andrea Riccardi, alle ore 16.42.04 del 15 dicembre 2024.
Ebbene, può apparire quantomeno inverosimile, che nel giro di soli tre minuti il Riccardi abbia potuto ricevere la mail ed inserirla nel sistema.
Egualmente inverosimile è la circostanza che il Marino abbia inviato le dimissioni il giorno 15 dicembre.
Come si è detto, il Marino, nel rispondere al messaggio del Riccardi di sollecitazione all’invio delle dimissioni, alle ore 16.14 del giorno 15 dicembre, scriveva: “Non adesso entro domenica. Mi hai dato tempo sino a domenica e così farò ”.
Perché, dunque, il Marino, nonostante abbia fatto resistenza ad inviare le dimissioni, prendendo tempo, soli pochi minuti dopo avrebbe dovuto procedere all’inoltro delle stesse, utilizzando, per giunta, un tono assolutamente cordiale nei confronti del Riccardi, come si legge dal testo della mail?
Ulteriore elemento che dimostra che l’arbitro Marino non abbia rassegnato le dimissioni, è dato dalla circostanza che il Marino, il giorno successivo, 16 dicembre, ha inviato una mail al Presidente Riccardi chiedendo il motivo per il quale non riusciva ad entrare nel sistema Sinfonia4You, non ricevendo alcuna risposta.
Difatti, laddove il Marino avesse effettivamente rassegnato le dimissioni, da una parte, non vi sarebbe stato alcun plausibile motivo per porre una domanda di tal tipo, dall’altra, non vi sarebbe stato alcun plausibile motivo, se non l’essere in mala fede, per cui il Riccardi non avrebbe dovuto rispondere giustificando il mancato accesso con le rassegnate dimissioni.
In definitiva, gli elementi indiziari acquisiti nel corso del procedimento appaiono assistiti da una pregnante valenza dimostrativa, sì da consentire, sul piano della plausibilità giuridica e logica, di ritenere sussistente l’illecito disciplinare contestato al Presidente Andrea Riccardi.
(...)