da LeaderSheep il gio mag 29, 2025 9:23 pm
In generale, a parere dell’indirizzo costante della Cassazione, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Perciò, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, deve farsi riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alle sue specifiche modalità di svolgimento.
In generale, la subordinazione si sostanzia nell’assoggettamento del prestatore di lavoro all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, ossia nel potere del datore di lavoro di organizzare la prestazione lavorativa ed il suo inserimento nella realtà produttiva, impartendo – altresì – le necessarie disposizioni per l’esecuzione della stessa (c.d. etero-direzione).
In tal senso, assumono funzione meramente indiziaria elementi del rapporto di lavoro come la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale, il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.
Perciò, la qualificazione del rapporto di lavoro originariamente operata dalle parti in causa, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali – quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali – che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso.
In sostanza, ai fini del giudizio sull’esistenza della subordinazione conta il modo in cui si lavora nei fatti e non il contenuto formale degli incarichi o il nomen iuris riservato al contratto.
Nondimeno, In senso contrario, la giurisprudenza si è già espressa. In particolare, in una vecchia sentenza (che potrebbe anche essere superata dagli eventi) sempre la Cassazione ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’arbitro e la Federazione Italiana Giuoco Calcio e ciò per i seguenti motivi in diritto:
– l’art. 1 del Regolamento Associazione Italiana Arbitri prevede espressamente che l’AIA riunisce, nel contesto della FIGC, «gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa»;
– si tratta di una previsione che si pone in linea con lo Statuto del CONI che prevede che «gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale […] e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità»;
– la “significativa” assenza dei direttori di gara all’interno della elencazione relativa all’ambito applicativo della L. n.91/1981.