anche l'insulto all'arbitro è un atto di violenza
quindi ad ogni parolaccia che derivi dal pubblico si dovrebbe sospendere la partita perchè no nsi è più in grado psicologicamente di proseguire??
aiacan5 ha scritto:anche l'insulto all'arbitro è un atto di violenza
quindi ad ogni parolaccia che derivi dal pubblico si dovrebbe sospendere la partita perchè no nsi è più in grado psicologicamente di proseguire??
OldRef ha scritto:Beh, a dire il vero lo sputo dall'esterno andrebbe refertato ma la gara non dovrebbe essere sospesa.
Questo almeno detto in generale.
Ricordo una gara diretta trent'anni fa a Masi Torello, nel ferrarese, dove l'AA ne aveva a fine gara la schiena ricoperta (schifo) essendo la recinzione praticamente a ridosso dalla linea laterale ...
Oggi comunque mi sento di condividere la decisione del collega del video, considerando il periodo pandemico.
Il Giudice Sportivo ha sentenziato che la gara va ripetuta ?
Non è un nostro problema d'accordo, ma la nostra dirigenza dovrebbe intervenire presso questi G.S. ... altrimenti passa il concetto del "sto perdendo la gara, faccio sputare al DDG dalla tribuna cosi rifacciamo la partita ..."
aiacan5 ha scritto:anche l'insulto all'arbitro è un atto di violenza
quindi ad ogni parolaccia che derivi dal pubblico si dovrebbe sospendere la partita perchè no nsi è più in grado psicologicamente di proseguire??
the_falsepriest ha scritto:Regola 5, guida prativa, n.12:
"12. Quali sono le condizioni per cui l’arbitro può considerare concluso
anzitempo l’incontro, continuandone la direzione pro-forma oppure
sospendendolo definitivamente?
È nei poteri dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al
verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della
propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo
arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere
la gara in piena indipendenza di giudizio, nonché di proseguirla proforma, per fini
cautelativi o di ordine pubblico. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, egli
deve, se le circostanze lo consentono, porre in essere tutte le misure disciplinari
che sono in suo potere. Se le circostanze non lo consentono o i provvedimenti
assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, può, a suo
insindacabile giudizio, sospendere definitivamente l’incontro o continuare la
direzione pro-forma al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale
decisione dovrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, al
secondo arbitro e deve essere specificata nel rapporto di gara precisando
esaurientemente i motivi che l’hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la
gara non è più ritenuta regolare. Nelle fattispecie, la valutazione dei fatti ai fini del
risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi federali."
A mio parere il giudice sportivo ha commesso un errore nell'applicare alla fattispecie una diversa ipotesi regolamentare; manca poi motivazione sulla ritenuta mancanza dei presupposti per sospendere la gara, che, in difetto di riferimento ad altre fonti (commissario di campo o procura), deve essere valutata sulla base del referto dell'Ae, che risulta chiaro.
Tuttavia, non so se il provvedimento possa essere straordinariamente impugnato da altri soggetti che non siano le società (in ogni caso, l'ospitata, pur perdendo, avrebbe diritto ad una pronuncia di perdita della gara dei locali "a tavolino")
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