aiacan5 ha scritto:the_falsepriest ha scritto:Regola 5, guida prativa, n.12:
"12. Quali sono le condizioni per cui l’arbitro può considerare concluso
anzitempo l’incontro, continuandone la direzione pro-forma oppure
sospendendolo definitivamente?
È nei poteri dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al
verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della
propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo
arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere
la gara in piena indipendenza di giudizio, nonché di proseguirla proforma, per fini
cautelativi o di ordine pubblico. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, egli
deve, se le circostanze lo consentono, porre in essere tutte le misure disciplinari
che sono in suo potere. Se le circostanze non lo consentono o i provvedimenti
assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, può, a suo
insindacabile giudizio, sospendere definitivamente l’incontro o continuare la
direzione pro-forma al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale
decisione dovrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, al
secondo arbitro e deve essere specificata nel rapporto di gara precisando
esaurientemente i motivi che l’hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la
gara non è più ritenuta regolare. Nelle fattispecie, la valutazione dei fatti ai fini del
risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi federali."
A mio parere il giudice sportivo ha commesso un errore nell'applicare alla fattispecie una diversa ipotesi regolamentare; manca poi motivazione sulla ritenuta mancanza dei presupposti per sospendere la gara, che, in difetto di riferimento ad altre fonti (commissario di campo o procura), deve essere valutata sulla base del referto dell'Ae, che risulta chiaro.
Tuttavia, non so se il provvedimento possa essere straordinariamente impugnato da altri soggetti che non siano le società (in ogni caso, l'ospitata, pur perdendo, avrebbe diritto ad una pronuncia di perdita della gara dei locali "a tavolino")
Invece io credo che il giudice sportivo, viste le immagini e sentiti i diretti interessati, abbia ben interpretato il dettame legislativo. Gli arbitri avrebbero potuto sospenderla nel solo ed unico caso non ci fossero state più le condizioni per proseguirla e di certo non era questo il caso. Per di più il regolamento, in questi casi ci viene in soccorso, qualora il pregiudizio ricada su uno solo degli arbitri, dando l'opportunità di proseguire la gara con un solo arbitro ed il cronometrista. Gli arbitri non hanno fatto nulla per cercare di proseguire la gara con un solo arbitro. magari poi l'avrebbero comunque sospesa, ma almeno avrebbero dovuto provarci.
Scusa, dove leggi nel provvedimento del giudice sportivo "viste le immagini e sentiti gli interessati"?
Mi risulta che nel calcio e nel calcio a 5 il giudice sportivo sia soggetto a delle regole...
Ora, se il giudice sportivo avesse ritenuto che le situazioni non fossero pregiudizievoli avrebbe dovuto indicane le FONTI di tale convincimento (integrazione rapporto, relazione Commissario di Campo ecc) e decidere di conseguenza; invece ha citato solo il rapporto, dal quale secondo le sue stesse parole, l'ARBITRO ha ritenuto quanto sopra. Il giudizio dell'AE è stato "sindacato" dal giudice sportivo senza alcuna motivazione oggettiva che non traesse fonte dal rapporto di gara (per cui è chiaramente annullabile). E' abbastanza chiaro?