A Rimini in II categoria

Documentiamo qui tutti i casi di aggresioni agli arbitri di cui veniamo a conoscenza, perchè non passino inosservati.

Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda Stefano Pili il mar nov 15, 2011 11:44 pm

Ragazzi, sono il fratello dell'arbitro in questione e vi garantisco che l'articolo sopra riportato è una grande cazzata e stravolge completamente la realtà dei fatti!
P:S sono un arbitro anche io
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda OldReferee il mer nov 16, 2011 12:58 am

Che questa societa' dicesse ca22ate ne ero convinto, è fatta da tantissimi giocatori extracomunitari con giocatori e dirigenti alquanto bizzosi, mi auguro che non vengano replicate decisioni fantasiose da parte del giudice sportivo riminese tipo questa viewtopic.php?f=5&t=5342. Massima solidarieta' al collega colpito ed aspettiamo di vedere le decisioni del giudice sportivo anche alla luce delle recenti norme antiviolenza.
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda zilidjan91 il mer nov 16, 2011 10:01 am

Il primo articolo è fumoso, il comunicato stampa è chiaramente schierato, secondo loro l'allenatore è stato colpito, ma se era presente un carabiniere al campo, speriamo bene.
Massima solidarietà al collega ;)
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda pintu84 il gio nov 17, 2011 10:06 am

Gara del 13/11/2011 GIOVANILE RIMINI - COLONNELLA RIMINI

IL GIUDICE SPORTIVO
- Letti gli atti ufficiali
- Ritenuto che al 22' del secondo tempo, dopo la realizzazione di una
"rete", da parte della soc. ASD Colonnella Rimini il sig. Renzi
Roberto, All. soc. ACD Giovanile Rimini, entrava nel terreno di gioco,
senza autorizzazione, proferendo frasi offensive ed ingiuriose rivolte
all'arbitro che notificava al medesimo il provvedimento disciplinare
"dell'allontanamento" dal terreno. L'arbitro veniva immediatamente
raggiunto ed "accerchiato" da alcuni giocatore della soc. ACD Giovanile
Rimini che con veemenza protestavano. A questo punto il direttore
di gara veniva affrontato direttamente dal Renzi Roberto che,
ponendogli le mani sul petto, lo spintonava più volte costringendolo
a indietreggiare; in tale frangente veniva chiamato il capitano della
squadra ospitante invitandolo ad intervenire nei confronti del Renzi
Roberto che si rifiutava di uscire dal terreno di gioco. Perseverando
detta situazione e comportamento, l'arbitro dopo aver preavvertito
il capitano dichiarava la sospensione dirigendosi verso gli spogliatoi.
Durante il percorso l'arbitro si avvedeva che un giocatore
era rimasto a terra e, pertanto, si dirigeva verso costui per sincerarsi
delle sue condizioni. Veniva immediatamente raggiunto dal Renzi
che, reiterando frasi ingiuriose ed offensive, colpiva violentemente
l'arbitro con uno schiaffo causandogli stordimento, forte dolo
re all'occhio e copiosa perdita di sangue dalla ferita allo zigomo.
In seguito l'arbitro era costretto a recarsi all'ospedale per le cu
re ed accertamenti del caso. Nel frangete descritto,solo l'intervento
dei dirigenti e giocatori della soc. ospite consentiva al diretto
re di gara di recarsi nello spogliatoio nonostante i reiterati tentatativi
di aggressione del Renzi Roberto e il rifiuto manifestato palesemente
dal sig. Guidi Paolo di aprire la porta del medesimo locale
Solamente l'intervento della Forza Pubblica ha consentito all'arbitro
di lasciare l'impianto sportivo alle ore 16.40.
- Ritenuta la gravità dei comportamenti descritti, lontani dai canoni
sportivi che devono animare le competizioni soprattutto dilettantistiche
nonchè contrari all'etica ed ai regolamenti FIGC
- Visti gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

- Di omologare la gara con il seguente risultato:
ACD GIOVANILE RIMINI 0
ASD COLONNELLA 3
per responsabilità soggettiva ed oggettiva in relazione ai fatti che
hanno prodotto la sospensione della gara medesima
- Di comminare l'ammenda di Euro 300,00 per responsabilità oggettiva
in relazione ai fatti che hanno prodotto la sospensione della gara
medesima
- Di inibire fino al 12 Novembre 2016 il sig. Renzi Roberto - all. soc
ACD Giovanile Rimini - per i fatti sopra descritti. Recidivo.
- Valutata la gravità dell'episodio, quale emerge, vuoi dalla proditorietà
dell'aggressione, vuoi dalla particolare violenza del gesto, il
Giudice Sportivo, PROPONE alla Presidenza Federale che venga dichiarata,
nei confronti dello stesso sig. Renzi Roberto, la preclusione
in qualsiasi rango o categoria della FIGC
- Di inibire fino al 30 Aprile 2012 il sig. Guidi Paolo Dir. soc. ACD
Giovanile Rimini, per i fatti sopra descritti. Recidivo. (Già inibito
fino al 29/02/2012)
- Di squalificare fino al 31/12/2011 il giocatore Badara Alioune, capitano
della soc. ACD Giovanile Rimini per non essersi adoperato
fattivamente nonostante l'esplicito invito del direttore di gara.

-- gio nov 17, 2011 9:09 am --

A sostegno di quanto ha detto il collega OldReferee, questo era successo la settimana precedente.....Penso non ci sia bisogno di ulteriori commenti....

Gara del 6/11/2011 GIOVANILE RIMINI - MONTESCUDO
IL GIUDICE SPORTIVO
- Letti gli atti ufficiali
- Letto il reclamo proposto dalla soc. ASD Montescudo
- Rilevato la regolarità procedurale del reclamo
- Riscontrato che nella distinta di gara della soc. ACD Giovanile Rimini
è indicato al n. 3 il giocatotre FABBRI MASSIMILIANO
- Rilevato che l'arbitro, a fine gara ed a seguito di richiesta specifica
della soc. ASD Montescudo, constatava che il giocatore contraddistinto
con il n. 3 non era Fabbri Massimiliano ma il sig. BETI ALDO
- Rilevato che il Beti Aldo ha preso parte alla gara senza essere
indicato nella distinta nonchè utilizzando altra "identità"
- Ritenuto che tale comportamento sia gravemente antisportivo e contra
rio alle norme della FIGC
- Visti gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

- Di omologare la gara con il seguente punteggio:
ACD GIOVANILE RIMINI 0
ASD MONTESCUDO 3
- Di inibire Pellegrino Giovanna - Dir.Acc. soc. ACD Giovanile Rimini
fino al 29/02/2012 per comportamento antisportivo
- Di inibire Guidi Paolo - Presidente della soc. ACD Giovanile Rimini
presente alla gara in qualità di assistente dell'arbitro, fino al
29/02/2012 per comportamento antisportivo
- Di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società ACD Giovanile Rimini
- Di squalificare fino al 31/01/2012 il giocatore Beti Aldo per
comportamento antisportivo
- Di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda Torquemada il gio nov 17, 2011 10:11 am

Mi posso permettere di dire che:

- Da come sopra descritto e rilevato manca da parte dell'arbitro (oltre al preavvertimento), anche l'espulsione di capitano e vicecapitano se si manifestavano solidali con il mister
- Che manca la sanzione pecuniaria per l'atto di violenza
- Che la sanzione della preclusione da ogni rango o categoria non si PROPONE ma si INFLIGGE
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda OldReferee il gio nov 17, 2011 10:50 am

A mio parere il giudice sportivo riminese è stato equo ed ha fatto quanto nelle sue possibilita'.
Torquemada, un giudice sportivo non puo' infliggere piu' di 5 anni, la radiazione puo' essere solo disposta dalla Presidenza Federale su proposta, appunto, dei vari organi di giustizia.
Secondo me questi animali sono anche il frutto della politica della Figc -almeno in EmiliaRomagna- degli ultimi anni, si e' mirato troppo ad allargare i gironi dilettanti (dalla seconda categoria all'eccellenza), per cui è ovvio che il livello tecnico/comportamentale di dirigenti e giocatori sia decalato.
Qui siamo in seconda categoria, se scendiamo in terza categoria (dove si accetta tutto e tutti appunto perche', avendo allargato a dismisura i gironi dalla seconda in su, si fatica ad organizzare i campionati per mancanza di squadre) vediamo situazioni di degrado sportivo francamente deprimenti.
Auguro al collega colpito un pronto ritorno sui campi.
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda President il gio nov 17, 2011 11:12 am

pintu84 ha scritto:
IL GIUDICE SPORTIVO

- Ritenuto che al 22' del secondo tempo, dopo la realizzazione di una "rete", da parte della soc. ASD Colonnella Rimini il sig. Renzi Roberto, All. soc. ACD Giovanile Rimini, entrava nel terreno di gioco, senza autorizzazione, proferendo frasi offensive ed ingiuriose rivolte all'arbitro che notificava al medesimo il provvedimento disciplinare "dell'allontanamento" dal terreno. L'arbitro veniva immediatamente raggiunto ed "accerchiato" da alcuni giocatore della soc. ACD Giovanile Rimini che con veemenza protestavano.


Ritenuto? C'è poco da ritenere visto che parliamo di fatti avvenuti. Magari era meglio "constatato", "appurato", ecc. :D :D
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda gtrs il gio nov 17, 2011 11:58 am

il CU mi pare chiaro e diverso dal comunicato della società. Leggo una squalifica fino al 2016, magari lo leggesse anche il giudice sportivo del Piemonte.
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda Torquemada il gio nov 17, 2011 2:55 pm

OldReferee,

Art. 19 condotta gravemente sleale
[...]
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Quindi la PROPOSTA è roba vecchia di 2 anni...
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Re: A Rimini in II categoria

Messaggioda OldReferee il gio nov 17, 2011 8:09 pm

Torquemada, hai ragione tu (vedasi norme sul sito ufficiale FIGC http://www.figc.it/Assets/contentresour ... oad_it.pdf a pag.3 da riga 14),Io qui ho esposto quanto mi ha detto di persona un dirigente FIGC. Ma, leggendo la delibera che qui ci occupa, chi decide effettivamente sulla sanzione di radiazione ?
---- ---- ---- ---- ---- -----
Ho trovato un caso di applicazione a pag. 21 qui:
http://www.figcpuglia.it/circolari/Cu31cr.pdf
Squalifica fino al 17/11/2016 MANCA SALVATORE CLAUDIO (Stella Rossa Nardo)
In segno di protesta colpiva il direttore di gara con uno schiaffo all'altezza della guancia e orecchio destro provocando forte dolore alla mandibola e un costante fischio all'orecchio. A seguito di tanto, l'arbitro riportava una lesione al dente incisivo sinistro. Il medesimo giocatore tentava di colpire il direttore di gara con un ulteriore schiaffo non riuscendovi poichè prontamente il direttore di gara indietreggiava ed il medesimo calciatore veniva intercettato dai suoi compagni di squadra. Durante il corso dell'aggressione il calciatore proferiva all'indirizzo del direttore di gara frasi gravemente ingiuriose e irriguardose. (Con Preclusione Definitiva Ai Sensi Dell'art.19 Comma 3 condotta gravemente sleale)


Forse il giudice sportivo riminese ha fatto il mio medesimo errore, e cioe' ricordare solo la vecchia normativa.

-- ven nov 18, 2011 11:27 am --

A titolo di altro esempio sulla preclusione ho notato ora il caso segnalato da MySoccerRef (viewtopic.php?f=35&t=7072), magari chi puo' lo faccia presente al giudice sportivo del comitato FIGC di Rimini.

SQUALIFICA FINO AL 29/ 1/2016 OLIVA GIUSEPPE (TUMBARELLO PETROSINO) Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; per averlo colpito con una violentissima testata che provocava temporaneo stordimento; per averlo spintonato ed ancora colpito con un fortissimo calcio alla gamba destra che procuravano dolore; ed ancora, per avere colpito con un pugno allo stomaco un tesserato avversario intervenuto in difesa del direttore di gara; ed infine per ulteriore, grave, contegno offensivo e minaccioso nei confronti di quest'ultimo. Si dispone, altresì, a carico dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19, comma 3, del C.G.S.
OldReferee
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