DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

I dubbi sul regolamento e il galateo dell'arbitro sui campi da gioco

Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Rattlesnake il mer dic 28, 2011 10:21 pm

Bene. Qualcuno l'ha scritta o me ne occupo io?
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Observer il gio dic 29, 2011 12:00 am

io sinceramente no! non l'ho scritto.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Rattlesnake il gio dic 29, 2011 11:34 am

Eh però porca miseria se poi lo pubblico sono immediatamente riconoscibile... :?
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Fox95 il gio dic 29, 2011 12:24 pm

Salve a tutti :) non so se centra qualcosa però siccome è da tanto anzi non mi è mai successo..vorrei chiedervi una cosa...quando il numero tessera FIGC di un giocatore non corrisponde a quello scritto in distinta...Il giocatore Non può essere ammesso sul terreno di giuoco?
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda OldReferee il gio dic 29, 2011 12:38 pm

Fox95, chiami il Dirigente Accompagnatore Ufficiale di quella squadra e fai correggere la distinta prima della gara.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Fox95 il gio dic 29, 2011 3:02 pm

ok va bene grazie :)
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Rattlesnake il gio dic 29, 2011 4:32 pm

Non l'ho poi mandata. Ognuno la mandi per sè se interessato.
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda tony il gio dic 29, 2011 5:12 pm

L'identificazione di una persona da parte nostra serve per accertarsi che questa medesima persona sia effettivamente lei, in modo che qualcun altro possa verificare, se vuole, che egli aveva titolo per partecipare alla gara. Per fare questo la federazione possiede due propri strumenti: le tessere federali e la parola dell'arbitro. A questo proposito, non essendo previsto nulla in merito, si deduce che la conoscenza personale da parte di uno o anche entrambi gli AA ufficiali non ha alcun valore. La tessera FIGC è valida anche oltre la propria data di scadenza per quanto riguarda l'identificazione della persona e infatti spesso si trovano calciatori con la tessera dell'anno prima fatta con un'altra società.
Oltre a ciò, la federazione dà la possibilità di avvalersi di un valido documento, in quanto si suppone che ci si possa fidare ciecamente di chi lo rilascia. Detti documenti sono: carta d'identità, documento equipollente, copia autenticata, fotografia autenticata.
Art. 35 c. 2 DPR 445/2000:
Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Sono soggetti abilitati ad autenticare foto o fotocopie di documenti, le stesse amministrazioni dello stato: Sindaco, Tribunale, ufficio di pubblica sicurezza... e in genere i pubblici ufficiali nell'espletamento delle loro funzioni, compresi quindi soggetti "privati" come i notai.
Fatta questa breve premessa, un documento d'identità deve essere rinnovato, aggiornandolo, alla scadenza, per assolvere alle proprie "funzioni", come consentire la guida dell'auto, l'espatrio, l'autorizzazione a detenere un'arma ecc. ma in realtà la legge non vieta normalmente di identificare una persona tramite un documento scaduto, purché non sorgano dubbi sulla sua autenticità e il soggetto sia ancora ben riconoscibile (fonte: maresciallo dei CC). La procedura prevista dal DPR 445 (dichiarare in calce alla fotocopia del documento scaduto che i dati in esso contenuti sono ancora validi) si applica se è necessario certificare in una qualsiasi situazione, dati come la residenza, che può cambiare, ma non se si richiede solo nome e data di nascita, che sono immutabili. Peraltro la carta d'identità di chi cambia residenza cessa di validità dal giorno del cambiamento indipendentemente dalla data di scadenza indicata.
Esempio: se guido con patente scaduta, l'agente della polizia mi identifica regolarmente tramite documento (scaduto) e poi mi fa il verbale perché quel documento non mi dà titolo per guidare la macchina. Altrimenti perché basta applicare un adesivo per prorogare la validità della patente e non si rifà la foto?
Ora, per l'agente di PS così come per l'arbitro, interessa una cosa. Interessa sapere chi è la persona che abbiamo di fronte: nome, cognome, data e luogo di nascita. Un documento scaduto per me, ma anche per il maresciallo con cui ho parlato è valido se mi dà le dovute garanzie di autenticità: cioè è integro, leggibile, la foto è attaccata e timbrata, in quanto in queste condizioni non ho alcun motivo per dubitare sull'identità di una persona.
In queste condizioni il settore tecnico sibillinamente dice
Il documento principe per dimostrare la propria identità è la “carta d’identità” che ha una validità stabilita dalla Legge di 5 anni, scaduti i quali essa non ha più alcun valore. Lo scopo primario della carta d’identità è quello di permettere l’identificazione, sostenere che essa, ancorché scaduta, può essere comunque utilizzata per l’identificazione, è un’affermazione errata e contra legem
Allora, tanto per cambiare non si capisce un tubo. Se volevano dicevano che per la federazione e per l'arbitro, il documento scaduto, nonostante possa avere ancora un qualche valore, non dà diritto a partecipare alla gara, allora io mi so regolare, altrimenti considero la risposta una caxxata.

Se sbaglierò mi corigerete (cit.)
Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati (B. Brecht)
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda refrulez il gio dic 29, 2011 6:24 pm

Un documento scaduto = documento non valido. . Frase di rito : " Arbitro ma tanto quà non succede mai niente" . . Ricordatevi che saranno i primi ad usare contro di voi un "eccezione" che senza motivo ne diritto fate, facendolo giocare il calciatore può crearvi più problemi del solito, in caso di problemi poi come spiegate che chi era in campo ha avuto accesso allo stesso con un documento scaduto???
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Re: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Messaggioda Shadow il gio dic 29, 2011 9:41 pm

C'è da aggiungere che l'interpretazione data dal settore tecnico, tra l'altro, risulta ormai obsoleta o imprecisa perché il periodio di valità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (in conformità al D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160]:

- 10 anni (dal 2008), per tutti i maggiorenni (come previsto dall'art. 31 commi 1 e 2 del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito in Legge 6.8.2008, n. 133, applicato anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge).

- 5 anni , per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni (art 10 comma 5 lett. b numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160];

- 3 anni, per i minori di età inferiore ai 3 anni (art 10 comma 5 lett. b numero 1 D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 [in G.U. 12/7/2011, n. 160];
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