Gara del 9/12/2012
BARRACUDA - MICHELIN SPORT CLUB
Come si è rilevato dalla lettura degli atti ufficiali, la gara in
oggetto non a avuto un normale svolgimento, essendo stata sospesa al
20 minuto del secondo tempo, causa aggressione subita dall'arbitro.
Questi, infatti,nel suo referto riferisce che, a seguito della decisio
ne di non far ripetere un calcio di rigore assegnato alla società
Michelin per il presunto ingresso in area di alcuni giocatori della
medesime società, il giocatore Schiavone Fabio della società Barracuda
correva incontro all'arbitro, abbracciandolo con le mani con violenza
e lo spingeva fortemente, procurandogli forte dolore al costato e
senso di soffocamento di difficoltà a respirare. Nonostante fosse, poi
trattenuto dai propri compagni, cercava in tutti i modi di disvinco
larsi e di colpirlo, tanto da costringere il proprio capitano ad inter
venire in difesa dell'arbitro, anche, perchè, lo stesso aggressore in
quel momento si era liberato e si era riavventato sul direttore di gara.
A questo punto, in aiuto di Schiavone Fabio veniva anche il fratello
gemello Ivan che anche lui tentava di colpire l'arbitro, non riuscendo
vi, però, per il pronto intervento ancora del proprio capitano, ma
nonostante ciò, riusciva ad insultarlo e minacciarlo pesantemente.
Di conseguenza veniva anche lui considerato espulso, ma l'arbitro rite
neva opportuno in quell'istante di non notificargli il provvedimento
a causa del fatto che il fratello Schiavone Fabio, già precedentemente
ritenuto espulso, si trovasse ancora sul terreno di gioco, per non
incorrere in altri rischi fisici personali.
Nel frattempo, scosso dal dolore al costato e dalla particolare violen
za del gesto di Schiavone Fabio, non avendo più piena indipendenza di
giudizio per la prosecuzione dell'incontro ed in più avendo messo in
atto le misure necessarie per stabilire la situazione venutasi a
creare in campo, decretava, suo malgrado, la sospensione definitiva
della partita.
Tale sua decisione, per i motivi descritti, è giustificata e valida.
A fronte di quanto esposto, è evidente che la totale responsabilità
sia da attribuire esclusivamente alla condotta gravemente scorretta e
violenta dei due fratelli Schiavone, in ordine al mancato svolgimento
della gara.
Poichè, nel caso specifico, trova piena applicazione il disposto di
cui all'art.17/1 del C.G.S.,
si delibera:
- di assegnare gara persa alla società Barracuda, con il risultato:
BARRACUDA MICHELIN SPORT CLUB 0 - 3
- di squalificare fino al 31/03/2013 il giocatore Schiavone Fabio del
la società Barracuda, reo di quanto in premessa;
- di squalificare per 4 gare il giocatore Sciavone Ivan della società
Barracuda, per aver tentato di aggredire l'arbitro ed in più per
averlo offeso e minacciato pesantemente;
- di squalificare per 5 gare il giocatore Mangano Roberto della socie
tà Barracuda, espulso dal campo per aver spintonato l'arbitro con una
mano sul petto, facendolo arretrare ed in più prima di abbandonare
il terreno di gioco lo offendeva pesantemente;
- di comminare l'ammenda di euro 50,00 alla società Barracuda, ogget
tivamente responsabile dell'accaduto ( sanzione contenuta per la
fattiva collaborazione del proprio capitano);
- di rendere noto che i provvedimenti relativi alle ammonizioni sono
stati assunti ed inseriti negli appositi paragrafi.
