da ale il lun nov 11, 2013 6:25 pm
Decisioni del giudice sportivo dopo Juventus Napoli:
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara (ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34°secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco - senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m.... Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – uccidete questi bastardi”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, non 1 e 3 condotta gravemente sleale) per “dimensione e percettibilità” comeprecisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle
panchine aggiuntive;
P.Q.M.
delibera
1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis condotta gravemente sleale la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013