da AssistantRef il mar mar 10, 2015 5:18 pm
Esattamente, e in questo senso vale il provvedimento n. 229/2014 dell'ex Corte di Giustizia Federale, sulla gara Star Five/Real Cornaredo di serie B calcio a 5 (oggetto già di uno specifico thread):
Comunicato n. 229/2014 Corte di Giustizia Federale
Deliberando, in sede di rinvio, su di un reclamo proposto dall'A.S.D. Real Cornaredo che contestava la regolarità della gara del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Star Five/Real Cornaredo disputata il 7.12.2013, gara a suo dire viziata da un errore commesso dall'arbitro nell'ammonire al 1°15'' del 2° tempo il calciatore dell'avversaria Hrvatin Marco al posto di SirokAmro autore dell'infrazione che essendo stato successivamente ammonito non veniva espulso, chiedendone la ripetizione, il Giudice Sportivo competente, dopo aver visionato un filmato dell'incontro, prodotto dalla ricorrente, filmato che confermava quanto denunciato, ritenuto che il succennato mezzo di prova fosse, ai sensi dell'art.3 5 C.G.S., utilizzabile unicamente per accertare episodi di violenza e di blasfemia, rigettava il ricorso (Com. Uff. n. 425 del 20.1.2014).
Contro tale pronuncia ha reclamato a questo collegio, la prefata società lamentando che il primo Giudice, una volta appresa dal filmato la verità del suo asserto, avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti servendosi di fonti di prova consentite dalla normativa federale (audizione dell'arbitro o, in alternativa, richiesta di un supplemento di referto) che gli avrebbero permesso di accedere alla istanza di essa reclamante.
L'appello va respinto.
Onde ovviare alla presunta lacuna istruttoria segnalata con i motivi di ricorso, questa Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 5.1.2014, decideva di collegarsi telefonicamente con l'arbitro, il quale, sentito, confermava quanto riferito col referto di gara, escludendo di aver commesso errori nell'individuazione del destinatario dell'ammonizione contestata.
Ciò vanifica l'oggetto stesso della doglianza e priva di fondatezza il reclamo.
Per questi motivi la C.G.F., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.