luz ha scritto:napisan ha scritto:Cosres ha scritto:Leggendo le motivazioni di Massa e Giacomelli (entrambi hanno preso 45 gg) di settembre che differenza c’è con chi ha modificato il pdf per ottenere un ingiusto profitto ? Davvero crediamo alla storiella della colpa e del dolo ? Davvero crediamo al contachilometri della Lexus, piuttosto che all’hotel a 10 km da casa piuttosto che al parcheggio dell’aeroporto con l’orario della partita ? Davvero ?
Anzi la disparità la vedo tra 45 gg e 7, 11 e 13 mesi per gli altri !
La differenza nei comportamenti è talmente diversa che viene notata anche dalla CDN, che per i casi di 45 giorni dice che si è trattato di gestioni inusuali della policy e non di comportamenti dolosi, e nota che si potevano gestire in sede amministrativa, senza scomodare gli organi disciplinari.
Scusami Napisan, se nel primo filone che ha riguardato Massa e Giacomelli si è trattato di una gestione inusuale della policy e non di comportamenti dolosi , perchè si parla di Recidiva nei confronti di Giacomelli?
[…]
Il collegio ritiene applicabile la recidiva semplice e non quella specifica, condividendo le argomentazioni dedotte in sede di appello.
In primo luogo, costituisce dato non contestato inter-partes che l’appellante ha già ricevuto la sanzione della sospensione pari a giorni 45 con la delibera della C.D.N. del 6 settembre 2021 n. 24.
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l’organo giustiziale di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità del collega e ha irrogato una delle sanzioni previste dall’art. 54 Reg. AIA con forza di giudicato. Ciò appare sufficiente a configurare la recidiva semplice ex art. 7, comma IV, lett. c), I alinea, delle norme di disciplina.
Corretto appare, altresì, il profilo dedotto dalla difesa del Giacomelli sull’asserita diversità tra la violazione regolamentare contestata nell’estate 2021 e sanzionata nel successivo mese di settembre e quella devoluta ora alla cognizione della C.D.A..
Infatti, nel primo caso, la C.D.N. ha accertato la violazione colposa dall’art. 40, III comma, lett. a) e c), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie dove il fatto è imputabile a titolo di dolo.
La diversità dell’elemento soggettivo esclude, quindi, la possibilità di ravvisare l’ipotesi più grave della recidiva specifica prevista dall’art. 7, comma IV, lett. c) - II alinea.
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