lahir ha scritto:Sai cosa occorrono? I processi penali. La gente in strada non si mena anche perché sa che c'è una punizione, invece all'interno di un impianto sportivo accade di tutto perché sanno che c'è una sorta di sostanziale impunità.
Sono completamente d’accordo con te e, a mio parere, per dare un freno a questa marmaglia, a questa situazione intollerabile ed inaccettabile
bisognerebbe modificare l’art.583 quater del codice penale attualmente in vigore,
da così:
……“art.583
quater. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.”……,
a così:
……“art.583
quater. Le lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con la reclusione da cinque a venti anni.
La stessa pena si applica per le lesioni cagionate ad arbitri, ufficiali di gara e comunque a tutti coloro che sono designati a garantire la regolarità delle manifestazioni sportive, a prescindere dal ruolo in cui vengano impiegati, secondo le regolamentazioni delle federazioni e o enti di promozione sportiva di appartenenza purchè riconosciuti dal C.O.N.I..
La reclusione non può essere inferiore ai dieci anni qualora:
a) le lesioni personali cagionate alla vittima siano gravi o gravissime;
b) se dal fatto ne derivi un’invalidità o cicatrici permanenti;
c) se dal fatto ne derivi la diminuzione della funzionalità della vista, dell’udito, di un arto o di un organo;
d) l’arbitro, l’ufficiale di gara e comunque colui che era stato designato a garantire la regolarità della manifestazione sportiva, a prescindere dal ruolo in cui era impiegato, era minorenne all’epoca dei fatti.
Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base delle dichiarazioni della vittima, di dichiarazioni testimoniali, di documentazione video e o fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro sette giorni dal fatto.
La sentenza di condanna comporta la sanzione accessoria del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un periodo non inferiore a quindici anni.
Alla sentenza di condanna segue di diritto la sua pubblicazione sui giornali.
Si procede d’ufficio.”……
Vediamo se poi certi (si fa per dire) signori si convincono che le mani è meglio tenerle in tasca!!!!!