"Il parere era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata dal senatore della Lega Marti che chiedeva di fare chiarezza su una possibile incompatibilità di ruoli per Malagò, nel (più che probabile) caso in cui passasse in meno di tre anni (questo il termine definito dalla legge Severino) da guida del Coni a quella della Federcalcio. La nota diffusa oggi dall’Anac cancella ogni potenziale ombra: “La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i ‘rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego'. Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima".
fonte: gazzetta dello sport 18.6.26
