Ufficio Attività Agonistica
Giudice Sportivo Nazionale
Commissione Disciplinare Ricorsi
Corte d 'Appello Federale
COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 14/04/2010
Campionato Nazionale PLAY-OUT A2 MASCHILE Girone C
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- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -
GARA: BENEVENTO - CUS PALERMO del 10/04/2010
TRETOLA OMAR (BENEVENTO): SQUALIFICA FINO AL 14.8.2010 poichè, sull'ultima azione di gioco a tempo ormai scaduto, tirava la palla in maniera inequivoca contro il direttore di gara posizionato sulla linea di fondo causandogli escoriazioni (art.16 comma 3 R.D.)
Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali; RILEVATO che:
- durante tutto l'incontro il pubblico teneva un comportamento minaccioso e oltraggioso nei confronti degli arbitri;
- a fine gara un gruppo di persone composte da dirigenti della squadra del BENEVENTO e dai loro sostenitori raggiungevano la porta degli spogliatoi degli arbitri bussando alla porta pronunciavano insulti e minacce nei confronti dei direttori di gara;
- in tale contesto il dirigente CHIUSOLO Giuseppe riprendeva i direttori di gara con un cellulare minacciando l'uso del video per ledere la loro immagine;
- tale assembramento risultava particolarmente pericoloso per gli arbitri che decidevano di chiamare i Carabinieri
tramite il 112 i quali però non sono mai arrivati;
- l'assembramento è perdurato anche dopo che l'arbitro mostrava le conseguenze della pallonata ricevuta a fine gara;
- al momento di lasciare il Palazzetto gli arbitri venivano nuovamente insultati da un gruppo di tifosi del BENEVENTO;
- in tutta la descritta situazione il dirigente addetto agli arbitri non ha svolto la funzione derivante dal ruolo ricoperto;
P.Q.M.
Commina alla Società BENEVENTO l'AMMENDA di € 500,00 (CINQUECENTO/00) per il comportamento tenuto dai tesserati Sigg. CHIUSOLO Giuseppe (dirigente) et PARRELLA Vincenzo (dirigente) (art.15 R.D.)
Commina al Sig. CHIUSOLO GIUSEPPE (BENEVENTO) l'INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 28.4.2010 (art.16 comma 3-4 R.D.);
Commina al Sig. PARRELLA VINCENZO (BENEVENTO) l'INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 28.4.2010 (art.16 comma 3-4 R.D.);
Commina alla Società BENEVENTO l'AMMENDA di € 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) e la DISPUTA DELLA PROSSIMA GARA INTERNA A PORTE CHIUSE (art.15 R.D.)
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A parte i CC che non sono mai arrivati
