Gara sospesa al 34' del Iº tempo sul risultato di 1 - 2.
Dall'esame dei documenti ufficiali risulta che al 34' del primo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore CANEPA SILVIO (ANPI CASASSA) per aver commesso un fallo, ma mentre stava per esibire il cartellino giallo veniva attorniato da diversi giocatori di entrambe le squadre.
Nello stesso istante, il calciatore SCOLARO GIOVANNI (CAMPI VALTORBELLA) si avvicinava al direttore di gara e, appoggiando la sua testa a quella dell'arbitro, senza peraltro colpire o spingere, lo minacciava.
Lo riteneva espulso, senza peraltro poter estrarre il cartellino rosso a causa della ressa creatasi. A questo punto l'arbitro, temendo che la situazione potesse degenerare, per salvaguardare la propria incolumità, decretava la fine anticipata dell'incontro.
Da quanto sopra riportato, è opportuno premettere che la sospensione di una gara deve trovare giustificazione nel verificarsi di fatti o situazioni di particolare pericolo per l'incolumità dell'arbitro.
Nel caso di specie non appare ricorressero reali situazioni di pericolo, considerato che l'atto di violenza. Messo in atto verso l'arbitro, non era così grave da impedire allo stesso l'adozione di quei provvedimenti che il regolamento pone a sua disposizione, al fine di permettergli la regolare prosecuzione dell'incontro.
E' vero che l'art. 64/2 delle N.O.I./F.I.G.C. concede all'arbitro un certo potere discrezionale in ordine alla sospensione definitiva della gara, per eventi di particolare rilievo, ma occorre, in ogni caso, che tale decisione non sia basata esclusivamente su impressioni soggettive. Non essendo, pertanto, emerse valide motivazioni al provvedimento adottato dall'arbitro, si delibera:
a) di annullare la gara e trasmettere gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale per la ripetizione della stessa (art. 17/4c del C.G.S.);
b) di squalificare per 5 gare il calciatore SCOLARO GIOVANNI (CAMPI VALTORBELLA);
c) di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di EURO 100,00
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La gara è quella tra SASSELLO e TAGGIA del 13/02/2011 della 20°giornata della Prima Categoria girone A è stata sospesa al 33° del secondo tempo.
Il Giudice Sportivo:
Esaminati gli atti ufficiali
Letti i motivi di reclamo della società SASSELLO
Letti i motivi di reclamo della società TAGGIA
Ritenuto che la gara in esame, è stata sospesa al 33° del s.t. poiché recita, testualmente, l'allegato al referto arbitrale del direttore di gara:
"Al 33' del 2T. decidevo di sospendere la gara poiché: alcuni (almeno 5 o 6) calciatori della Soc. Taggia che non riuscivo ad individuare nella confusione generale tentavano di scavalcare la rete di recinzione per raggiungere gli spalti dove nel frattempo alcuni sostenitori di entrambe le squadre erano venuti alle mani. Non riuscendo nell'intento ritornavano all'interno del terreno di gioco dove iniziavano a colpirsi a vicenda con calci e pugni con alcuni giocatori della squadra del SASSELLO anche in questo caso non riuscivo a cogliere i numeri vista anche la calca generale che mi impediva nell'intento. Nel contempo venivo fatta oggetto di minacce da parte di diversi calciatori di entrambe le società, che nella confusione non riuscivo a riconoscere, del seguente tenore
"tu di qua non esci viva, ti ammazziamo di botte!" per questi motivi temendo seriamente per la mia incolumità personale mi ritiravo all'interno del mio spogliatoio decidendo di sospendere definitivamente la gara."
Preso atto, che in data 22.02.2011 per il tramite dell'assistente arbitrale è stata consegnata ulteriore copia di "Allegato al referto della gara" non debitamente sottoscritta dal direttore di gara, e che quindi ne pone in dubbio l'effettiva attribuzione, ove peraltro vengono descritti vicende contrastanti con quanto riportato nell'allegato al referto della gara regolarmente sottoscritto e sul quale questo Giudice Sportivo ha fondato le proprie decisioni, già pubblicati sul Comunicato Ufficiale;
Pertanto, il summenzionato "allegato al referto arbitrale" deve ritenersi inammissibile, sotto ogni forma e punto di vista ai fini della decisione in ordine agli odierni reclami, oltre che tardivo, essendo risaputo che le decisioni del Giudice Sportivo sono caratterizzate dalla brevità dei termini per garantire la certezza dei risultati delle gare e il regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati, evitando che vengano messi in discussione fatti oramai stabilizzati nell'interesse di tutte le squadre partecipanti al torneo che, ovviamente, ripongono pieno ed incondizionato affidamento sugli esiti delle gare per i quali risultano già pubblicati gli estratti dei provvedimenti disciplinari in ordine agli episodi accaduti durante la partita, fedelmente descritti dal direttore di gara nel referto arbitrale, che si ricorda è connotato da fede privilegiata in ordine ai fatti certi che l'arbitro attesta essere avvenuti alla propria presenza;
Considerato che entrambe le società reclamanti, attraverso le proprie ragionevoli versioni, chiedono in definitiva la ripetizione la gara, considerando eccessiva la decisone arbitrale di sospendere la gara, essendo tra l'altro, presenti all'interno dell'impianto sportivo esponenti delle forze dell'ordine, intervenuti per sedare una situazione di tensione accesasi sugli spalti tra le opposte tifoserie;
Rilevato, che sia dal referto del direttore di gara, sia dal contenuto dei reclami depositati dal SASSELLO e dal TAGGIA, emergono comunque episodi di tensione e, soprattutto di generalizzata confusione, non certamente facili da gestire per l'arbitro e che verosimilmente ne hanno influenzato la serenità e la tranquillità, ma né d'altra parte si può parlare di situazioni impossibili da controllare ed affrontare secondo le ordinarie regole da applicare in presenza di fatti di tale natura, considerato che la decisione di sospendere la gara deve, comunque, rappresentare l'estrema ratio dopo aver provato soluzioni alternative per garantire la prosecuzione della gara;
Ritenuto, che nel caso in esame non si può nemmeno parlare di circostanze tali da far ritenere che in qualche modo abbiano influito sullo svolgimento della regolarità della gara e del risultato che in quel momento maturava in campo, atteso che mancavano ancora circa 15 minuti prima della regolare conclusione della gara;
Tenuto conto che dall'esame dei documenti ufficiali non è possibile individuare con esattezza la responsabilità esclusiva o maggiore di una soltanto delle due società rispetto all'altra in ordine alla decisione del direttore di gara di sospendere anzitempo la partita;
PQM
- Si delibera di accogliere il reclamo di entrambe le società, e pertanto:
- Si dispone la ripetizione della gara a porte chiuse.
- In quanto accolto, si restituisce la tassa di reclamo precedentemente trattenuta.
