Decisioni sempre più incomprensibili anche in questo comunicato
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA MOLINARA – RINASCITA SOLOPACA DEL 2/4/2011
Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara evidenziata in epigrafe, nonché l’allegato supplemento,preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro, al 33° minuto del secon do tempo, poiché in seguito all’espulsione di un calciatore della squadra locale, numerosi tesserati della medesima compagine, oltre allo stesso calciatore espulso, aggredivano con calci e pugni i calciatori avversari. Inoltre, anche il massaggiatore della società medesima, già in precedenza allontanato, entrava sul terreno di gioco e brandendo una sbarra di ferro la scagliava all’indirizzo del direttore di gara. Quest’ultimo a questo punto allo scopo di tutelare la propria incolumità e quella dei componenti della squadra ospitata decretava la sospensione definitiva della gara e riparava negli
spogliatoi, ove di lì a poco sarebbe stato raggiunto dai Carabinieri nel frattempo giunti presso l’impianto
sportivo. Visto l’art. 17 del C.G.S.;
DELIBERA
di sanzionare la società Molinara con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggiodi 0-3. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e le sanzioni a carico delle società, rimanda alla camicia di gara.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
Squalifica fino al 2/ 9/2011
GIROLAMO GIUSEPPE (MOLINARA) allontanato nel corso della gara per aver ingiuriato l'Arbitro, dopo la sospensione della stessa, in due momenti differenti lanciava all'indirizzo dell'Arbitro medesimo una sbarra di ferro ed una scarpa, senza però colpirlo.
Dunque: in questo caso i giocatori sono venuti alle mani tra di loro e l'arbitro è stato fatto oggetto di un chiaro tentativo di aggressione, fortunatamente non riuscito, subendo il lancio di una sbarra di ferro e dovendo correre negli spogliatoi per salvaguardare la propria incolumità. Risultato: sconfitta a tavolino e nulla più per la squadra...squalifica di 5 mesi (che equivalgono poi a 4 giornate quelle che mancano da qui alla fine del campionato,visto che in estate non si gioca)per l'aggressore.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA VIRTUS FRIGNANO – BOYS RISORGIMENTO DEL 20/3/2011
Il G.S.T. sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 31 marzo u.s., Letto il referto arbitrale, nonché l’allegato del direttore di gara e dei Commissari di Campo rileva che richiesta regolarmente dalla società ospitante la presenza della F.P., la stessa dall’inizio della gara era presente. Convocato l’arbitro questi conferiva circa l’accaduto e in particolare precisava che al 32° del secondo tempo si determinava una rissa tra i tesserati di ambedue le società a causa del comportamento del calciatore Alberto Gurino n. 11 della società Boys Risorgimento, il quale colpiva con un calcio il calciatore avversario Antonio Conte n. 5 della società Virtus Frignano che a sua volta replicava con un pugno al Guarino, facendolo cadere a terra. A
questo punto dalla propria visuale il direttore di gara si rendeva conto che tutti i calciatori inclusi i giocatori delle rispettive panchine raggiungevano il centrocampo e partecipavano alla rissa. Immediatamente alcuni sostenitori della società Virtus Frignano 2008 entravano nel rettangolo di gioco e partecipavano anch’essi alla rissa. Il D.d.g. precisava che non vi erano le condizioni per poter proseguire la gara già prima che entrassero i sostenitori della società ospitante, perché a suo giudizio non vi erano già di per sé le condizioni per garantire il corretto svolgimento della gara. A questo punto il D.d.g. raggiungeva il proprio spogliatoio con l’ausilio del sign. Tonziello Aldo, assistente di parte della società Virtus Frignano 2008, di uno dei
Commissari di Campo presenti e di uno dei Vigili Urbani presenti in qualità di Forza Pubblica. Il D.d.g. specifica altresì che successivamente, dopo aver fatto la doccia, abbandonava l’impianto sportivo notando al contempo la presenza di due pattuglie, per un totale di otto carabinieri, accorsi sul campo, al fine di sedare i disordini. Per tutto quanto innanzi, in applicazione dell’art. 17 C.G.S.
DELIBERA
di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’obbligo, per la società Virtus Frignano 2008, di disputare la prossima gara interna a porte chiuse; infligge altresì l’ammenda di € 400,00 alle società Virtus Frignano 2008 e di €150,00 alla società Boys Risorgimento per la partecipazione a rissa dei propri tesserati. Per i provvedimenti nei confronti dei singoli, si rimanda alla camicia di gara.
Qui la situazione per certi versi è simile ma con due differenze:
a)l'arbitro non è minimamente toccato e anzi viene aiutato e supportato ad entrare negli spogliatoi,senza subire aggressioni o altro
b)nel campo entrano anche i tifosi a partecipare alla rissa
risultato: sconfitta a tavolino per entrambe le squadre, 400 euro di multa alla squadra locale e squalifica del campo
Da tutto questo si evince che: per il giudice sportivo Campania:
se l'arbitro è fatto oggetto di aggressione, tutto sommato fa nulla,la squdra si prende la sconfitta a tavolino e via;
se però qualche tifoso entra in campo e con i giocatori avversari e locali viene alle mani( giocatori che tra l'altro hanno cominciato loro a provocare)allora giù con la mano pesante:squalifica del campo,multa,etc.

