missed_approach ha scritto:Parli del D.Lgs. 120/2023
Per i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti e agli stessi potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 300 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Viene inoltre previsto che per i direttori di gara:
– le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;
– entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvederanno, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti;
– l’iscrizione nel LUL potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
beta765 ha scritto:A naso mi sa che e' un bel casino da sistemare, perche' c'e' scritto a chiare lettere che "sono vietati i rimborsi forfettari"
quagliabella ha scritto:e la cosa tremenda e che se ne sta parlando poco. un altro argomento tabù?
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